La Seconda Sezione del TAR Campania – Salerno, con la sentenza di seguito riportata, ha dichiarato l’illegittimità per carenza di motivazione del parere negativo reso da un Ente Parco nel corso di una procedura di condono ai sensi della L. n. 47/85, per l’avvenuta realizzazione senza titolo di due piccoli locali seminterrati in un fabbricato preesistente.
Nel caso di specie, l’Amministrazione, nel formulare le proprie valutazioni, non aveva espresso le effettive ragioni per cui l’intervento abusivo si sarebbe posto in contrasto con i valori paesaggistici locali, ma si era si limitata a una generica descrizione degli stessi valori, senza coniugarli rispetto alla concreta tipologia degli abusi a condonarsi.
La sentenza riportata precisa anche che, quando i provvedimenti di un Ente Parco si inseriscono nell’ambito di un procedimento di condono edilizio, la norma di riferimento è l’art. 32 della L. n. 47 del 1985, che prevede specifici termini procedimentali e un dispositivo di silenzio rifiuto, e non l’art. 13 della L. n. 394 del 1991 ,che contempla un’ipotesi di nulla osta preventivo da richiedere prima che sia stata realizzata qualsiasi costruzione ed è inapplicabile in caso di procedura di sanatoria.
Pertanto, nell’ipotesi esaminata, non può parlarsi dell’operatività del meccanismo del silenzio – assenso.
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