Con sentenza n° 1359/2017, la Seconda Sezione del T.A.R. Campania-Salerno ha accolto il ricorso proposto avverso un’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, ritenendola illegittima sotto il profilo della mancata comunicazione all’interessato, da parte dell’Amministrazione procedente, dell’avviso di avvio del procedimento sanzionatorio.
Il Collegio ha affermato che, nel caso di specie, non è applicabile la previsione dell’art. 21 octies della L. n. 241/1990, secondo la quale, nei procedimenti preordinati all’emanazione di ordinanze di demolizione di opere edilizie abusive, l’asserita violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio dell’iter procedimentale non produce l’annullamento del provvedimento, specie quando emerga che il contenuto dell’ordinanza conclusiva del procedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato .
In particolare, tale principio antiformalistico deve ritenersi recessivo nei casi in cui, come nella fattispecie, solo la partecipazione dell’interessato, in chiave cooperativa o contraddittoria, poteva garantire che gli accertamenti, le misurazioni, le verifiche ed i riscontri, effettuati unilateralmente dall’Amministrazione procedente, fossero valutati in coerenza con l’affidamento del privato, connesso al consolidato status quo ante.
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