Pertanto, per la Cassazione né la diffida né la messa in mora servono ad interrompere una prescrizione.
Nonostante tra i proprietari ed il possessore c’era stato uno scambio di missive nel quale era evidente la consapevolezza di quest’ultimo circa la mancanza di titoli ufficiali di proprietà, la Cassazione ha ribadito che non è sufficiente tale consapevolezza ma occorre che “il possessore esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare”, il che, trattandosi di qualcuno che sta cercando di impossessarsi del bene, appare improbabile.
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Inoltre, a nulla è valso l’atto di disposizione del diritto dominicale da parte del proprietario, poiché la vendita “in favore di terzi, anche se conosciuta dal possessore, non esercita alcuna incidenza sulla situazione di fatto utile ai fini dell’usucapione, rappresentando, rispetto al possessore, “res inter alios acta””.
La richiesta dei ricorrenti, ovvero di coloro i quali vantavano il diritto reale di proprietà sul terreno, è stata cassata senza rinvio con condanna a pagare le spese di giudizio (raddoppio del contributo unificato).
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