Mantenimento figli dovuto anche se ci sono aiuti pubblici

Redazione 13/09/17
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L’assegno di mantenimento dei figli è dovuto all’ex partner anche se questi ricevono aiuto e assistenza economica da terzi o da enti pubblici. Il versamento dell’assegno è un obbligo che deriva dal semplice fatto di essere un genitore separato, mentre lo stato di bisogno dei figli è presupposto sempre se sono minori e fino al raggiungimento dell’indipendenza economica se sono maggiorenni. Lo ha ribadito per ultima la sesta sezione penale della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 40541 del 6 settembre 2017.

Vediamo allora nel dettaglio quali sono gli obblighi di mantenimento dei genitori separati.

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Condannato il padre che non versa l’assegno

L’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli da parte del genitore separato, dunque, non viene meno nel caso di aiuto di qualsiasi tipo da parte della pubblica assistenza. La Corte di Cassazione ha così respinto il ricorso di un uomo che aveva “reiteratamente omesso di versare” all’ex moglie quanto precedentemente stabilito dal Tribunale per i minorenni, facendo mancare i mezzi di sussistenza alle figlie.

L’uomo era stato dunque condannato al pagamento dei danni sia in primo grado che in appello per violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 del Codice penale). Inoltre, i giudici avevano disposto nei suoi confronti il risarcimento danni a favore della ex partner, costituitasi parte civile, di 4mila euro. Proprio contro quest’ultimo punto l’uomo aveva fatto ricorso in Cassazione.

 

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La tutela del marito nella crisi della famiglia

Aggiornato ai nuovi orientamenti giurisprudenziali in materia di assegno divorzile di cui alla sentenza della Corte di Cassazione 10 maggio 2017, n. 11504, il testo affronta le tematiche riguardanti la figura del padre/marito nelle vicende della crisi familiare. Il commento è di taglio operativo, costantemente arricchito da riferimenti normativi schematizzati e tavole sinottiche processuali; si vuole in tal modo garantire un sussidio pratico e di immediata utilità. Ogni capitolo è corredato da una selezione di quesiti ricorrenti nella giurisprudenza. Con questo approccio, si illustrano le varie situazioni giuridiche della crisi familiare in cui la figura paterna potrebbe subire un pregiudizio nell’applicazione degli istituti del diritto di famiglia. L’analisi e la ricerca giurisprudenziale riservano grande attenzione agli aspetti processuali. Tra gli altri, i temi affrontati sono:- la tutela del patrimonio personale del marito;- il risarcimento del danno a seguito di infedeltà coniugale;- il mantenimento dei figli e i criteri di determinazione dell’assegno;- l’assegnazione della casa coniugale;- la tutela del rapporto del padre con i figli in caso di ostacolo alla sua genitorialità e il mobbing familiare in danno del marito;- la punibilità delle condotte illegittime della moglie nei confronti del marito anche sotto il profilo penale, ad esempio in caso di sottraGiuseppe Cassano Già Docente di Istituzione di Diritto privato nell’Università LUISS di Roma, è Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche di Roma e Milano della European School of Economics. Studioso dei diritti della personalità, del diritto di famiglia e della responsabilità civile, dirige collane giuridiche per i principali editori giuridici. Ha al suo attivo oltre duecento pubblicazioni incentrate sulle figure emergenti del diritto, con particolare riferimento al nuovo impianto del danno non patrimoniale.Ida Grimaldi Avvocato cassazionista, rappresentante istituzionale dell’avvocatura italiana, componente della Commissione Lavoro sul Diritto di Famiglia dell’Ordine Avvocati di Vicenza, nonché del Comitato di redazione della Rivista Giuridica “La Previdenza Forense”. Relatrice in numerosi convegni nazionali in materia di diritto di famiglia, contrattualistica, previdenza e assistenza forense. Autrice e curatrice di numerose pubblicazioni giuridiche per le principali Case Editrici.

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Ininfluente la pubblica assistenza

Il ricorrente sosteneva di fronte alla Suprema Corte di non essere tenuto a risarcire l’ex partner dei 4mila euro previsti perché questa aveva già percepito tale somma sotto forma di aiuti pubblici da parte della Provincia autonoma di Trento. La donna, per l’esattezza, aveva ricevuto la pubblica assistenza in 10 mensilità tra il 2012 e il 2013, ed era ora debitrice nei confronti della Provincia.

Di parere diverso, come visto, la Cassazione. Gli Ermellini hanno infatti stabilito che nella quantificazione del risarcimento del danno da violazione degli obblighi di assistenza “il giudice penale deve limitarsi a quantificare la misura del danno”. La regolazione di tutti i rapporti civilistici tra i genitori e l’ente pubblico che ha fornito assistenza va, casomai, effettuata in un secondo momento in sede processuale o extraprocessuale.

Come funziona l’assegno di mantenimento dei figli?

Ricordiamo che l’assegno di mantenimento dei figli viene deciso in sede di separazione ed è dovuto al genitore che materialmente vive con loro. Il giudice ha ampio potere decisionale nella determinazione della somma da versare, e nel decidere l’importo deve tenere conto delle condizioni economiche di entrambi i genitori e delle esigenze del minore. In alternativa, è possibile pervenire a un accordo in sede di separazione consensuale. In ogni caso, per legge deve essere tutelato l’interesse superiore della serena crescita dei figli.

Tutte le decisioni emesse dal giudice possono in ogni caso essere modificate se vengono a mutare le condizioni economiche dei genitori. L’assegno può essere quindi aumentato o diminuito, ma l’obbligo di versamento permane in ogni circostanza, anche nel caso di secondo matrimonio e nascita di nuovi figli. L’assegno è inoltre dovuto anche dopo il compimento della maggiore età dei figli beneficiari, e cessa solo quando questi raggiungono l’indipendenza economica.

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