Chiarezza e sinteticità: le parole d’ordine
Gli osservatori della giustizia civile hanno fornito delle linee guida per orientare gli avvocati nella redazione dei propri atti difensivi. L’obiettivo è quello di rendere i processi più veloci, agevolando il funzionamento della macchina giudiziaria e offrendo una tutela più efficiente a chi ricorre al sistema giustizia.
Gli atti difensivi devono essere chiari, vale a dire facilmente comprensibile; ma non solo. Si parla anche di sinteticità: le questioni devono essere trattate in modo proporzionato alla loro importanza in relazione al singolo caso concreto. Si vogliono evitare gli sproloqui e le inutili ripetizioni che rendono solo più difficile la lettura da parte dei giudici e allontanano il processo dai fatti di causa.
Appello e cassazione penale dopo la L. 103/2017
Alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge n. 103 del 23 giugno 2017 (G.U. 4 Luglio 2017, n. 154), ai codici penale e di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, questa nuovissima Opera analizza nell’ambito del processo penale, l’atto di appello e il ricorso per cassazione quali mezzi di impugnazione. Attraverso costanti richiami alla più significativa giurisprudenza di settore e al supporto ditabelle riepilogative, il testo si configura come uno strumento indispensabile per il Professionista legale, fornendo indicazioni operative sulla corretta redazione degli atti e strategie sulle procedure da seguire, per evitare d’incorrere in errori. Nella prima parte, la trattazione esamina gli aspetti pratici e quelli prevalentemente giuridici dell’appello, senza tralasciare le norme che regolano questo mezzo d’impugnazione in processi penali diversi da quello ordinario, ad esempio, quello minorile e in alcuni procedimenti speciali, tipo quello previsto per le misure di prevenzione. A partire dall’analisi delle decisioni della Corte di Cassazione e dalle fonti normative, la seconda parte del testo ha l’intento di semplificare il complesso “meccanismo” del ricorso in Cassazione ed evitare l’inosservanza o erronea applicazione della normativa. Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato in Larino, autore di pubblicazioni cartacee e numerosi articoli su riviste giuridiche telematiche.Gabriele EspositoAvvocato cassazionista del Foro di Napoli, specializzato in Diritto e Procedura Penale e Cultore della materia in Procedura Penale.
A. Di Tullio D’Elisiis, G. Esposito | 2017 Maggioli Editore
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I 12 principi
Le linee guida, redatte nello scorso mese di maggio, dall’Assemblea nazionale degli Osservatori della giustizia civile, contengono ben 12 principi da seguire per soddisfare i requisiti di chiarezza e sinteticità richiesti. Per partire dai più semplici, fra gli altri, la necessità che i fatti siano esposti in ordine cronologico, la denominazione progressiva dei documenti allegati e la numerazione delle pagine dell’atto.
Disposizioni puntuali vengono previste anche in relazione ai caratteri grafici degli atti difensivi, nonché con riferimento alla citazione della dottrina e della giurisprudenza. Si vuole evitare infatti che vengano introdotte citazioni distorte o libere reinterpretazioni di opinioni autorevoli o di pronunce giudiziali; fenomeno che non è poi così infrequente.
Direttive anche per i giudici
Le regole di sinteticità e chiarezza non valgono solo per gli atti difensivi di parte, ma anche per i magistrati, i quali sono tenuti a redigere i propri atti, esplicitando in modo chiaro il proprio ragionamento e le premesse che hanno condotto ad una decisione in un senso piuttosto che nell’altro. Una precisa pronuncia deve essere adottata sulle spese del giudizio ed essa deve tener cono delle modalità di redazione degli atti di parte.
La chiarezza dell’atto decisorio è di grande importanza, in primo luogo a tutela del diritto di difesa delle parti, anche ai fini di un’eventuale impugnazione del provvedimento. Anche se, la chiarezza richiesta potrebbe condurre (quanto meno) alla diminuzione delle azioni di secondo grado.
L’inosservanza delle prescrizioni delineate non ha ripercussioni sul piano della validità dell’atto o della procedibilità del giudizio; tuttavia, gli Osservatori confidano nella più alta adesione possibile, a vantaggio di tutti gli operatori del settore.
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