I termini per la redazione della sentenza non sono sospesi durante le ferie

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La Corte di Cassazione, con riferimento al procedimento penale, ritiene che, dopo l’entrata in vigore della L. 28 aprile 2014, n. 67 e le modifiche apportate al periodo feriale dal D.L. 12 settembre 2014, n.132,  il termine previsto dall’art. 544 c.p.p., imposto al giudice per la redazione della sentenza non contestuale, resta sospeso durante il periodo feriale, ex art.1 della L. 7  ottobre 1969, n.742.

Ma qual è l’importanza del tema?

Sicuramente non coincide solo con l’effettività del diritto al riposo per il personale dell’ordine giudiziario e degli avvocati, che viene limitato dall’obbligo di osservanza dei termini non sospesi, soprattutto a seguito della diminuzione del periodo feriale tradizionalmente dedicato alla redazione dei provvedimenti urgenti.

Il problema è rappresentato principalmente dalla circostanza che la legge mette in relazione  la decorrenza del termine per l’impugnazione alla scadenza del termine fissato per il deposito delle motivazioni della sentenza.

 

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A questo punto diventa di primaria importanza stabilire, con riguardo all’esercizio della facoltà di impugnare, se il periodo feriale, che sospende senz’altro il termine per proporre l’impugnazione, abbia lo stesso effetto anche su quello cui è collegata la decorrenza del termine medesimo.

Sul tema, le Sezioni unite della Corte di Cassazione avevano affermato il principio della continuità di decorrenza del termine a disposizione del giudice, negando la sospensione, e da tanto conseguiva che, nel caso della scadenza dello stesso in periodo feriale, quello per l’impugnazione avrebbe dovuto e dovrebbe computarsi a partire dal primo giorno di ripresa del lavoro giudiziario (cfr. Cass., Sez. un., 19 giugno 1996, n. 7478).

La giurisprudenza di legittimità ha confermato tale orientamento(cfr. Cass., Sez. V, 24 febbraio 2017, n. 18328; Cass., Sez. II, 16 novembre 2016, n. 12305/17; Cass., Sez. III, 6 luglio 2016, n. 40363).

Con l’ordinanza n. 29781 depositata il 14 giugno 2017 (Pres. Izzo, Rel. Serrao), invece, gli Ermellini affermano  proprio che i mutamenti intervenuti nel quadro normativo, compresi quelli sulla rilevanza del diritto al riposo di tutti i lavoratori, necessiterebbero di una revisione dell’indirizzo giurisprudenziale consolidato.

Da ciò discende che, il termine previsto dall’art. 544 c.p.p. in scadenza nel periodo feriale sarebbe sospeso e si consumerebbe solo dopo la fine del periodo stesso, posticipando, così, anche la decorrenza del termine per l’impugnazione.

Appare evidente che se si accogliesse il mutato principio di diritto scaturirebbero conseguenze decisive rispetto al caso in esame, atteso che l’appello, a suo tempo proposto dal ricorrente dovrebbe considerarsi tardivo o non, a seconda, si consideri sospeso o meno, durante il periodo feriale, il termine di trenta giorni per il deposito della sentenza di primo grado.

Ebbene gli Ermellini, avendo rilevato un contrasto di giurisprudenza sul punto, hanno ritenuto di rimettere la questione alle Sezioni unite che con sentenza n.           depositata in data 18 settembre 2017  hanno deciso la controversia ripercorrendo le ragioni storiche e gli argomenti giuridici posti a fondamento dell’orientamento sino ad oggi consolidato, facendo riferimento ad alcune del decisioni del Tar Lazio (n. 6544 del 10.5.2017 e n. 9305 del 10.7.2015 (contra Consiglio di Stato n. 448 del 18.1.2017) in cui si escludono profili di illegittimità  costituzionale, relativamente al parametro rappresentato dall’art. 36 Cost., della novella che, riducendo le ferie ai magistrati, le ha equiparate a quelle degli altri impiegati dello stato.

La Suprema Corte a Sezioni Unite, in verità era già intervenuta  nel 1996 per dirimere un contrasto giurisprudenziale apertosi sul tema del possibile assoggettamento del termine per il deposito della sentenza alla disciplina sulla sospensione del periodo feriale.

In particolare le Sezioni Unite penali, nel 1996, hanno messo in risalto come la normativa in questione disciplina la sospendibilità di diritto dei termini processuali posti alle parti e non di quelli posti al giudice, e tanto si ricava in primis dal fatto che essa è stata concepita con la finalità, espressa negli atti parlamentari di “concedere un periodo di effettivo riposo agli avvocati ed ai procuratori durante il periodo feriale”.

La Consulta ha più volte affermato che “l’ambito di applicazione e la finalità dell’istituto della sospensione feriale dei termini processuali, nato dalla necessità di assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati e procuratori legali … è anche correlato al potenziamento del diritto di azione e difesa (art. 24 Cost.), cui deve essere accordata tutela, quando la possibilità di agire in giudizio costituisca per il titolare l’unico rimedio per far valere un suo diritto”.

I termini processuali regolati dal legislatore del 1969, all’art. 1 comma 1, erano e sono da intendere, pertanto, quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento, con le eccezioni previste dalla normativa stessa.

Gli Ermellini osservano come nel processo penale il termine di deposito sia modulabile in modo differenziato e  tale da sottolineare non solo l’opportunità di decisioni contestuali nei casi più semplici che lo consentano, ma anche la possibilità per il giudice di assegnarsi termini conformi rispetto alla complessità della motivazione, che arrivano sino a 90 giorni dalla pronuncia.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte riconosciuto come la determinazione del tempo richiesto per la redazione dei motivi sia rimessa alla discrezionalità esclusiva del giudice, la cui valutazione, oltre che essere insindacabile, non è modificabile neanche da parte del giudice di grado superiore (ex plurimis Cass., Sez. Unite, n. 27361 del 31.3.2011, n. 5878 del 30.4.1997).

Si deve sottolineare, tra l’altro, che il mancato rispetto di tale termine è specificamente regolamentato dall’art. 548, comma 2, c.p.c., con un rimedio, ossia l’avviso di deposito al P.M. e la notifica alle parti private legittimate all’impugnazione, che riconduce tale eventualità alle disfunzioni fisiologiche dell’apparato processuale, a meno che non si tratti di ritardo non occasionale e grave, che sarà eventualmente censurabile in sede disciplinare.

La Corte ribadisce poi come il punto di equilibrio tra l’effettivo godimento del diritto alle ferie dei magistrati e l’abbreviazione oggettiva del periodo di riposo è stato individuato dal legislatore del 2014 nell’obbligo, che grava sugli organi di autogoverno delle magistrature e l’organo direttivo dell’Avvocatura dello Stato, di adottare misure organizzative conseguenti all’applicazione delle disposizioni precedenti.

Ed anche il Consiglio Superiore della Magistratura è intervenuto nella questione ed ha dettato misure organizzative volte ad orientare l’intero corpo della magistratura nella programmazione delle ferie.

Gli Ermellini hanno, pertanto, affermato il seguente principio di diritto:

“Anche a seguito della riduzione del periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni stabilita dal d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazione, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, art. 16, i termini per la redazione della sentenza non sono soggetti alla sospensione del periodo feriale”.

Sentenza collegata

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Avv. De Luca Maria Teresa

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