Adozione da parte del convivente, unioni civili e figli

Redazione 25/09/17
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Unioni civili, l’adozione del figlio del convivente

Il Tribunale per i minorenni di Bologna, con la sentenza n. 116 dello scorso 6 luglio, ha stabilito che il figlio biologico del convivente può essere adottato dal partner. In questo modo, ancora maggior forza alle unioni civili, che vengono considerate dalla giurisprudenza, vere e proprie famiglie. I Tribunali si allineano dunque agli orientamenti dei giudici di legittimità, ammettendo la stepchild adoption all’interno delle unioni civili.

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Il volume si propone di offrire una panoramica della normativa nel particolare settore che riguarda il diritto minorile, con approfondimenti in ordine alle problematiche delle scelte dei genitori che si ripercuotono sulla vita dei figli. Nel manuale vengono affrontate le tematiche afferenti a quei diritti che affondano le radici nei principi della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Tali diritti vengono messi in serio pericolo quando padri e madri affrontano la fine del loro rapporto e dovrebbero mantenere un costruttivo rapporto genitoriale; purtroppo, invece, la realtà ci mostra quanto sia difficile preservare le relazioni familiari. Tale difficoltà è stata recepita anche dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza che nella neonata “Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori” prevede in apertura il diritto dei figli di continuare ad amare ed essere amati da entrambi i genitori e di mantenere i loro affetti. Secondo tale documento, bambini e adolescenti hanno il diritto di essere informati e aiutati a comprendere la separazione (o fine del rapporto) dei genitori, il diritto di essere ascoltati e quello di ricevere spiegazioni sulle decisioni che li riguardano, per giungere poi all’individuazione dei diritti come quello all’ascolto e alla partecipazione, del diritto a preservare le relazioni familiari, a non essere separati dai genitori contro la propria volontà, a meno che la separazione non sia necessaria nell’interesse preminente del minorenne. Ciò premesso, è doveroso evidenziare che i principi che regolano il diritto minorile sono materia d’interpretazione da parte dei magistrati, ma la loro conoscenza è necessaria anche nella formazione degli avvocati e in coloro che operano in questo settore.Cristina Cerrai, Avvocato in Livorno, patrocinante in Cassazione, ha una formazione specifica nell’ambito del diritto di famiglia e dei mi- nori. Ha ricoperto il ruolo di Coordinatore Nazionale dell’Osservatorio di Diritto di Famiglia e dei Minori della Giunta A.I.G.A. Attualmente, in qualità di Consigliera di Parità della Provincia di Livorno, è responsabile del centro di ascolto antiviolenza “Sportello VIS”.Stefania Ciocchetti, Avvocata formata nel diritto di famiglia, si occupa di mediazione familiare dal 1995; componente Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento c/o Fondazione Scuola Forense Barese; componente Commissione Famiglia c/o COA Bari, nomina a componente Consiglio Distrettuale di Disciplina (distretto di Corte Appello Bari) per il prossimo quadriennio.Patrizia La Vecchia, è avvocato in Siracusa con una formazione specifica nell’ambito del diritto civile ed in particolare del diritto di famiglia e dei minori; già relatrice in numerosi convegni e corsi di formazione in materia di tutela dei minori e violenza alle donne; già componente dell’osservatorio del Diritto di famiglia dell’AIGA, autrice e curatrice di diverse pubblicazioni in materia di diritto di famiglia e minorile. Oggi Vicepresidente della Sezione di Siracusa.Ivana Enrica Pipponzi, Avvocata cassazionista, ha una formazione specifica nell’ambito del diritto di famiglia e dei minori. A seguito della sua provata esperienza specifica, ha ricoperto le cariche di componente dell’Osservatorio Nazionale di Diritto di Famiglia e dei Minori di AIGA, di responsabile nazionale del Dipartimento “Diritto di Famiglia e Persone” e di coordinatrice del Dipartimento “Persona e Tutela dei Diritti Umani” della Fondazione AIGA “Tommaso Bucciarelli. Già Commissaria Regionale per le Pari Opportunità della Regione Basilicata, è l’attuale Consigliera Regionale di Parità per la Basilicata. Coautrice di numerosi volumi editi dalla Maggioli Editore in materia di Diritto di famiglia, dei minori e Successioni.Emanuela Vargiu, Avvocato cassazionista, formata nel diritto civile ed amministrativo; da dieci anni patrocinatore di cause innanzi alle Magistrature Superiori, esercita la professione a Cagliari. È autrice di diverse pubblicazioni giuridiche in materia di Diritto di famiglia e successioni.Contenuti on line L’acquisto del volume include la possibilità di accedere al sito https://www.maggiolieditore.it/approfondimenti, dove sono presenti significative risorse integrative, ovvero il formulario, in formato editabile e stampabile, la giurisprudenza e la normativa di riferimento. Le indicazioni per effettuare l’accesso sono all’interno del volume.

Cristina Cerrai, Stefania Ciocchetti, Patrizia La Vecchia, Ivana Enrica Pipponzi, Emanuela Vargiu | 2019 Maggioli Editore

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Il riferimento normativo

La legge in materia di adozione (Legge n.184/83) ancora oggi fa esclusivo riferimento alle coppie eterosessuali unite dal vincolo matrimoniale, nell’individuare i soggetti idonei a procedere all’adozione piena, vale a dire quella che riconosce la genitorialità degli adottanti al pari di quella biologica.. La normativa, dunque, esclude qui gli uniti civilmente e le coppie di fatto. E’ tuttavia prevista un’adozione eccezionale, in particolari casi; ad esempio, qualora il bambino abbia già rapporti di parentela con un adulto e non si trovi dunque in stato di abbandono. In questo caso, l’adozione è consentita anche a singoli e a coppie non unite in matrimonio (art.45 della succitata legge).

L’ampliamento del concetto di famiglia

Si riconosce, in giurisprudenza, anche l’interesse del minore a instaurare il rapporto genitoriale con la figura di riferimento con cui ha maturato una relazione, anche se si tratta di persona dello stesso sesso di colui che è già genitore. Questo orientamento si è sviluppato prima della Legge n. 76/2016, la quale ha senza dubbio recepito il comune sentire, elevando al rango di famiglia alcune realtà prima non considerate tali, ma che il diritto non poteva più ignorare. Se si presta attenzione, tutte le pronunce che coinvolgono soggetti minori, mettono comunque al centro l’interesse di questi; in tal senso, la sentenza del Tribunale di Bologna non fa eccezione, permettendo la formazione del nucleo familiare, per garantire la maggior stabilità possibile al bambino.

Per approfondire Stepchild adoption

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