Volo cancellato, la compagnia rimborsa anche il viaggio fino all’aeroporto

Alesso Ileana 28/09/17
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Giudice di Pace, Torino, sentenza n. 1230 del 23 marzo 2017

Una persona compra dei biglietti aerei per la tratta Cuneo/Marrakech e la compagnia aerea propone anche il trasferimento in bus dall’aeroporto al centro città e ritorno, per un costo aggiuntivo di € 50,00.

Il cliente accetta e paga l’importo richiesto. La compagnia aerea annulla poi i voli e rimborsa mediante accredito sulla carta di credito del cliente solo il costo dei biglietti aerei, mentre non risponde a nessuna delle richieste di restituzione del costo anticipato per i trasferimenti in pullman.

 

Il cliente quindi si rivolge al Giudice di Pace di Torino, utilizzando la procedura prevista dal Regolamento Europeo per le controversie di modesta entità, per avere il rimborso dei 50,00 euro indebitamente trattenuti dalla società.

 

La compagnia non partecipa al giudizio e il Giudice stabilisce che:

–          la restituzione del costo dei trasferimenti in bus è dovuta in ragione dell’annullamento dei voli non goduti, perché in caso contrario la società si arricchirebbe senza giustificazione in danno del cliente.

 

La società viene quindi condannata, come da richiesta, al rimborso della somma ingiustamente trattenuta, degli interessi legali dovuti su tale importo dalla data di acquisto, nonché delle spese legali, sia per i solleciti precedenti il giudizio che per le spese legali dello stesso.

Alesso Ileana

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