Svolgimento di prestazioni d’opera intellettuale per la ricostruzione post-sisma

La forma e l’impostazione di un contratto riguardante la ricostruzione post sisma è quella di un normale contratto d’opera intellettuale, facente parte cioè, di un sottoinsieme del contratto d’opera (ovvero contratto di lavoro autonomo), che regola le prestazioni fornite dai professionisti iscritti in appositi albi o elenchi, secondo l’art 2229 del Codice Civile, tenuti da specifici ordini professionali riconosciuti dalla legge.

Da precisare è, comunque, che possono rientrare in tale tipologia di contratto anche prestazioni fornite da professionisti per cui non è previsto un apposito albo. In via generale, gli elementi principali di questa tipologia di contratto sono il carattere intellettuale della prestazione, la discrezionalità del prestatore d’opera nell’eseguire il suo incarico, e nel contesto l’obbligo del compimento dell’attività promessa, senza però il dovere di ottenere un risultato prestabilito.

Ricordo che il rapporto di prestazione d’opera intellettuale prevede il conferimento di un incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà del cliente di avvalersi delle prestazioni del professionista. Il prestatore d’opera è tenuto ad eseguire personalmente l’incarico assunto, ma può comunque avvalersi sotto la sua direzione e responsabilità, di collaboratori e sostituti.

Questo, sempre che tale possibilità sia consentita o prevista dal contratto e non sia incompatibile con la specifica prestazione professionale. Comunque, la collaborazione di sostituti ausiliari non comporta che questi diventino parti del rapporto con la clientela, restando la loro attività assorbita dal professionista che ha ricevuto l’incarico, che resta l’unico responsabile per l’opera svolta.

Il professionista, nell’adempimento delle sue obbligazioni deve osservare l’obbligo di diligenza ed adeguarsi alla natura dell’attività esercitata, per cui, anche secondo quanto disposto dal codice civile, in caso di negligenza o imperizia, anche dovuta a colpa lieve, risponde dei danni subiti dal committente.

 

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Non va dimenticato che il cliente può recedere dal contratto in ogni momento, anche prescindendo dalla presenza o meno di un giustificato motivo o dal comportamento del prestatore d’opera; mentre il prestatore può recedere dal contratto per giusta causa, e cioè tutte le volte in cui viene meno il rapporto fiduciario tra cliente e professionista.

Per quel che concerne la vera e propria procedura di scrittura del contratto di prestazione d’opera intellettuale post sisma, in primo luogo, dopo aver indicato le generalità ed i dati del “Committente” e del “Professionista”, e dopo aver accertato che quest’ultimo risulti iscritto nell’elenco di cui all’art. 34 del D.L. n. 189/2016, convertito dalla Legge n. 229 del 2016, riguardante la qualificazione dei professionisti, è necessario indicare l’immobile di cui è proprietario il committente, con i relativi dati, e riportare l’ordinanza sindacale con cui l’immobile è stato dichiarato inagibile e per cui è ricadente nei casi previsti dall’art. 1, commi 1 e 2 della Legge 229/2016.

Queste premesse, quindi, faranno parte integrante del contratto per lo svolgimento di prestazioni d’opera intellettuale. Si andrà, quindi a stipulare e convenire ciò che è stabilito dai punti e dagli articoli che regoleranno il contratto.

In primis, il committente affida al professionista, che accetta l’incarico, l’esecuzione delle prestazioni stabilite nello stesso contratto, relative ai lavori di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico, ricostruzione dell’immobile, danneggiato dagli eventi sismici, dei quali dovrà essere riportata la data, ripetendo nuovamente l’indicazione dei dati dell’immobile e l’importo presunto delle opere oltre l’I.V.A.

Come accennato vi è da riportare l’oggetto dell’incarico professionale, cioè l’esecuzione delle prestazioni, descritte dettagliatamente, che costituiranno parte integrante del contratto. Per fare degli esempi, tra le prestazioni potranno essere compresi, i rilievi architettonici e strutturali; l’indagine è la relazione geologica/geotecnica, laddove necessaria; la progettazione architettonica, strutturale e impiantistica; il coordinamento della sicurezza; il collaudo statico, o altre prestazioni specialistiche.

È da ricordare che l’incarico può riguardare solo alcune delle prestazioni elencate. Il committente può procedere a conferire più incarichi a tecnici che svolgono funzioni specialistiche diverse con un capofila/coordinatore. Con la sottoscrizione del contratto il committente dichiarerà di aver titolo per l’esecuzione dell’opera dell’immobile in oggetto e di essere munito dei necessari poteri di rappresentanza per il conferimento dell’incarico. Sarà obbligato, inoltre, a fornire quanto necessario per l’esecuzione della prestazione professionale richiesta e a consegnare al professionista tutta la documentazione occorrente, che verrà indicata nello stesso contratto.

Riguardo agli obblighi del professionista, quest’ultimo dovrà dichiarare, per quanto attiene l’attività di ricostruzione, come detto disciplinata dal L. 229/2016, nonché dalle ordinanze emesse dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici, il numero del contratto che si va a stipulare, nonché il numero degli incarichi che ha già assunto in precedenza. Ovviamente, il professionista si obbligherà ad effettuare la prestazione affidatagli con la necessaria diligenza professionale ed a compiere tutto quanto risulti necessario per assicurare l’esecuzione delle prestazioni a regola d’arte, nel rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente, dichiarando di essere in possesso dei requisiti di qualificazione ai sensi dell’art. 34 del suddetta Legge; e dichiarando, ancora, di avere la capacità tecnico-organizzativa per poter assolvere l’incarico conferito, secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari nell’ambito degli eventi sismici; a provvedere, altresì, a tutti gli adempimenti in materia di flussi documentali informatici, previsti dalle Ordinanze del Commissario Straordinario, per cui non è dovuto alcun compenso al professionista, che si obbligherà a depositare lo stesso contratto presso gli Uffici Speciali per la Ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici, utilizzando l’apposita piattaforma tecnologica, entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione. La mancata sottoscrizione, nonché l’omesso deposito o il ritardo nello stesso, determineranno la revoca dell’incarico professionale conferito, senza il diritto del professionista al riconoscimento di alcun compenso o indennità per l’attività eventualmente effettuata. Il professionista, inoltre, dovrà garantire la tracciabilità di tutti i pagamenti relativi all’attività effettuata in esecuzione del contratto, mediante l’apertura di un conto corrente dedicato esclusivamente a tali attività.

Per quanto attiene ai termini e ai compensi per l’espletamento dell’incarico, il professionista è tenuto all’osservanza della disciplina e dei termini previsti dalle ordinanze emesse dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione, comprensivi anche del tempo occorrente per l’ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni o nulla osta amministrativi. Ferma l’osservanza dei termini di consegna previsti, il committente ed il professionista possono prevedere, anche con successivo accordo, tempi di consegna inferiori rispetto a quelli previsti dalle ordinanze.

L’omessa presentazione del progetto nei termini stabiliti, per fatto imputabile al professionista, comporta la risoluzione di diritto del contratto. Le parti, inoltre, dovranno dare atto che il corrispettivo riconosciuto al professionista è coerente con le previsioni dell’art. 34, comma 5, della Legge 229/2016 e della relativa ordinanza commissariale, ed indicare qual è, in percentuale, l’importo dei lavori ammissibili a contributo, indicando ogni percentuale per ogni singolo tipo di prestazione.

Riguardo alla liquidazione delle competenze, le parti dovranno prendere atto del fatto che il compenso dovuto al professionista potrà essere corrisposto: dopo l’approvazione del progetto e la quantificazione del contributo spettante, o contestualmente alla liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori dell’impresa affidataria, per l’importo residuo a fronte della presentazione di apposita fattura da parte del professionista.

Alcun acconto o ulteriore compenso è dovuto dal committente al professionista per l’attività afferente ai lavori, i cui costi siano ammissibili a contributo ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 della Legge 229/2016; mentre per i lavori, i cui costi non risultino ammissibili a contributo, le parti dovranno convenire che esso verrà corrisposto direttamente dal committente, previa presentazione di una nota proforma del professionista, dove viene indicato un acconto alla stipula del contratto, un acconto alla presentazione del progetto, un acconto per ogni stato di avanzamento dei lavori, ed il saldo dopo la presentazione dello stato finale dei lavori. Le parti, per di più, dovranno prendere atto del fatto che, ai sensi a per gli effetti dell’art. 34, comma 4 della suddetta Legge: il direttore dei lavori non deve avere in corso né aver avuto negli ultimi 3 anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, con l’impresa affidataria dei lavori, anche in subappalto, né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa, per cui il direttore dei lavori è obbligato a produrre apposita autocertificazione al committente, trasmettendo altresì copia agli Uffici speciali per la ricostruzione previsti dall’art. 3 della sopra menzionata legge.

È da ricordare che deve essere prevista nel contratto una clausola per la quale: in caso di ritardo nell’espletamento dell’incarico per caso fortuito, causa di forza maggiore o comunque per motivi non imputabili al professionista e purché adeguatamente documentati, il committente è obbligato a concedere una proroga dei termini pattuiti, fino alla cessazione della causa impeditiva e comunque entro i termini massimi stabiliti dalle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori colpiti dal sisma.

Da sottolineare è anche che l’omessa presentazione del progetto nei termini stabiliti, per fatto imputabile al professionista, comporta la risoluzione di diritto del contratto senza il riconoscimento di alcun compenso o indennità al professionista per l’attività svolta.

Le parti potranno recedere dal contratto in tutti i casi in cui vengano a mancare i presupposti per il conferimento dell’incarico o per l’assunzione dell’incarico, nel modo in cui sono stati stabiliti dal vigente quadro normativo. Ulteriore precisazione va fatta per quanto concerne le deroghe o modifiche al contratto, che saranno valide ed efficaci solo se effettuate mediante atto scritto con sottoscrizione di entrambe le parti.

Riguardo alla copertura assicurativa, il professionista dovrà dichiarare, in applicazione dell’art. 9, comma 4, del D.L. 1/2012, convertito dalla Legge 27/2012, di essere in possesso di polizza assicurativa, indicandone il numero, la compagnia e l’agenzia con cui è stata stipulata, nonché il massimale, a copertura dei danni provocati dall’esercizio della professione.

In conclusione, tutte le controversie o contestazioni relative all’interpretazione o all’esecuzione del contratto saranno deferite all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, come individuata in base ai criteri contenuti nel codice di procedura civile. Riguardo alle disposizioni finali, per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel contratto, si farà riferimento a quanto previsto dal Codice Civile agli articoli 2222 e seguenti, dal codice deontologico di appartenenza del professionista e dalle altre disposizioni di legge che risultino applicabili, nonché al protocollo di intesa sottoscritto tra il Commissario Straordinario e i rappresentanti della Rete delle Professioni ed alle relative ordinanze commissariali.

Alla stipula del contratto il professionista dovrà dichiarare di eleggere il proprio domicilio dandone indicazione, ed inoltre dovrà essere dichiarato che il contratto sarà sottoposto a registrazione, ai sensi del D.P.R 131/1986, con onere a carico solidale delle parti. Con la sottoscrizione del contratto le parti, utilizzeranno, reciprocamente, il trattamento dei dati personali, eccetto quelli sensibili. Infine le parti daranno atto che il contratto è stato negoziato e concluso secondo lo schema tipo approvato dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici, indicando il numero di pagine e di allegati e firmandolo per accettazione in ogni pagina.

Inoltre il professionista dovrà dichiarare, accettando l’incarico, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l’espletamento del proprio mandato professionale.

Altresì, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c. le parti dovranno dichiarare di aver letto singolarmente e specificatamente gli articoli, le clausole e le pattuizioni contenute nel contratto, ivi compresi gli allegati e di approvarne espressamente gli articoli. Per concludere, il contratto verrà sottoscritto dal professionista e dal committente.

Dott. Vertucci Giuseppe

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