Il giudice istruttore che autorizzi la chiamata in causa del terzo fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo, nel rispetto dei termini di cui all’art. 163 bis c.p.c..
La richiesta di chiamata in causa di terzo non può tuttavia essere formulata, né autorizzata dal giudice, dopo la prima udienza. Ciò neppure nell’ipotesi in cui l’interesse alla chiamata sia sorto successivamente a tale momento. La violazione del termine è rilevabile d’ufficio e non sanabile dalla costituzione del terzo chiamato, il quale non accetti il contraddittorio nello stato in cui si trova la causa. Tale rigorosa interpretazione è stata ribadita dalla giurisprudenza della Suprema Corte. Infatti: “La chiamata in causa del terzo non puo’ dall’attore essere richiesta, ne’ autorizzata dal giudice, dopo la prima udienza; e cio’ nemmeno nell’ipotesi in cui l’interesse alla chiamata sia sorto successivamente a tale momento. La violazione del termine in oggetto e’ stato ritenuto rilevabile d’ufficio e non sanabile dalla costituzione del terzo chiamato il quale non accetti il contraddittorio nello stato in cui si trova la causa” (cfr. Cass. Civ. 19 ottobre 2015, n. 21088; in senso conforme Cass. Civ. n. 10682/08, Cass. Civ. n. 10682/08; n. 6092/00).
In senso contrario ad un’interpretazione rigorosa dell’art. 269, comma 3°, c.p.c. vi è un diverso orientamento della Corte di Cassazione, che ha dettato un principio più elastico, diretto ad interpretare il concetto di prima udienza, ai fini della chiamata di terzo, come quella di effettiva trattazione della causa. Infatti: “Il concetto di “prima udienza” ex art. 269 cod. proc. civ., agli effetti della chiamata del terzo, deve essere inteso in senso non meramente cronologico, bensì sostanziale, come indicativo della fase in cui si abbia una effettiva trattazione e cioè esercizio di attività istruttoria oppure la risoluzione di questioni insorte fra le parti, senza, quindi, che la preclusione per tale chiamata possa verificarsi, qualora, esaurite le attività preparatorie attinenti alla comparizione e costituzione delle parti, si siano avute udienze di mero rinvio, ma non anche espletamento, sia pure in parte, di attività istruttoria o decisoria, a pregiudizio definitivo del terzo chiamato” (C. Cass. Civ. n. 3156/2002; in senso conforme C. Cass. Civ. n. 18455/2007).
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Ai sensi dell’art. 107 c.p.c. la chiamata in causa del terzo può tuttavia essere disposta anche per ordine del giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo con il quale ritiene la causa comune. Tale disposto, dettato da esigenze di economia processuale, mira ad evitare al terzo gli effetti pregiudizievoli della sentenza resa fra le parti, nonché la possibilità di giudicati contraddittori. In entrambi i casi, lo scopo viene realizzato in vista del superiore interesse al corretto funzionamento del processo. Non vi è alcuna proposizione d’ufficio della domanda, né sostituzione del giudice alle parti. Si tratta di un intervento, su ordine del giudice, indirizzato alle parti. La citazione del terzo avverrà così a cura della parte maggiormente interessata all’intervento. Infatti ai sensi dell’art. 270 c.p.c. la chiamata di un terzo nel processo, a norma dell’art. 107 c.p.c., può essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore per un’udienza fissata appositamente per consentirne la citazione. Se nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo, il giudice istruttore dispone con ordinanza non impugnabile la cancellazione della causa dal ruolo. La chiamata in causa di terzo, ex art. 107 c.p.c., è sempre rimessa alla discrezionalità del Giudice di primo grado, involgendo valutazioni in merito all’opportunità di estendere il processo ad altro soggetto. L’esercizio del relativo potere è insindacabile persino dal giudice di appello (C. Cass. Civ. n. 2558/15) e può essere disposta in ogni momento del giudizio di primo grado (C. Cass. Civ. n. 25127/10).
La chiamata “iussu iudicis”, ex art. 107 c.p.c., potrebbe a pieno titolo interferire o intrecciarsi con la chiamata in causa del terzo da parte dell’attore ex art. 269, 3° comma, c.p.c.. Potrebbe infatti accadere che ad una non attenta lettura degli atti di causa da parte dell’attore, alla prima udienza di trattazione successiva (specie nell’ipotesi di convenuto o terzo chiamato costituitosi alla prima udienza), si manifesti la necessità, successivamente a tale momento preclusivo, di effettuare un’ulteriore chiamata in causa. In tale ipotesi le ragioni dell’attore saranno in tutto o in parte pregiudicate. L’attore dovrà quindi effettuare necessariamente tale valutazione in prima udienza, ma non è detto che ciò sia di così facile attuazione pratica, specie in procedimenti con pluralità di parti, con pluralità di posizioni da esaminare, nel breve arco temporale dedicato alla prima udienza.
Stando all’orientamento rigoroso della giurisprudenza sino ad oggi prevalso (Cass. Civ. 19 ottobre 2015, n. 21088; in senso conforme Cass. Civ. n. 10682/08, Cass. Civ. n. 10682/08; n. 6092/00), la chiamata in causa di terzo, effettuata oltre la prima udienza da parte dell’attore, comporta una decadenza non sanabile (fatto salvo il disposto di cui all’art. 153 c.p.c.). La chiamata del terzo “iussu iudicis”, rimessa alla discrezionalità del Giudice di primo grado, non potrà essere invocata o sollecitata dalla parte decaduta dalla possibilità di citare il terzo (ovvero oltre la prima udienza successiva alla costituzione), per non incorrere nel rischio di extrapetizione della pronucia. Infatti: “in difetto di declinazione, da parte dell’originario convenuto (nella specie, rimasto contumace), della titolarità dell’obbligazione dedotta, con indicazione di quella del terzo, il giudice non può, d’ufficio, ipotizzata l’esistenza di un diverso obbligato, ordinare l’intervento in causa del terzo, una tale iniziativa manifestando non già il legittimo intento di consentire, nel “simultaneus processus”, l’individuazione del vero obbligato, bensì la indebita intenzione di correggere in via officiosa la supposta erroneità della “vocatio in ius” da parte attrice” (C. Cass. Civ. n. 13907/07).
Merita infine un cenno l’ipotesi di “collusione” tra attore e convenuto, nell’ipotesi di comunanza di causa con un terzo (al fine di accertare ad esempio l’inesistenza di un rapporto obbligatorio tra le parti o una qualsivoglia responsabilità intercorsa tra le parti), con il deliberato tentativo di escludere il terzo dalla vertenza. Il terzo verrebbe cioè deliberatamente escluso, al solo fine di pregiudicargli quelle difese che potrebbero far emergere una responsabilità a carico di una delle altre parti nei suoi confronti. Se è vero che tali sentenze sarebbero poi soggette ad opposizione di terzo, ex art. 404 c.p.c., quando pregiudicano i diritti del terzo o quando sono l’effetto di dolo o collusione a suo danno, è altrettanto vero che non sempre il terzo ha la possibilità concreta di far valere appieno i propri interessi. E’ questa forse l’ipotesi in cui la chiamata del terzo “iussu iudicis” potrebbe acquisire la maggiore efficacia.
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