nel codice civile mediante l’individuazione di un autore del fatto, tale per cui il suo effetto immediato e
diretto sia un danno ingiusto, e l’autore ne possa essere chiamato a risarcire il danno con tutti i suoi beni
presenti e futuri (art. 2740 c.c.).
Il disvalore giuridico della condotta, all’interno di un environment di civiltà sociale è permeato dalla
capacità che l’autore abbia di rendersi conto di tale richiamato disvalore, ovvero che egli sia imputabile
del fatto; e quest’ultima fattispecie si può sviluppare solo quando il soggetto sia stato capace di intendere
e volere al momento della commissione del fatto illecito (art. 2046 c.c.), e non già la capacità di agire, che
notoriamente si acquista al compimento del diciottesimo anno d’età (art. 2 c.c.), necessaria per la
conclusione di validi rapporti sinallagmatici.
L’entità del danno risarcibile è individuata dall’art. 2056 c.c., nel danno emergente, ovverossia la
concreta diminutio patrimoniale subita dal danneggiato (ad es. il valore dell’autoveicolo strisciato), e nel
lucro cessante, cioè il mancato guadagno (ad es. i lavori non svolti da un idraulico a causa delle mutate
condizioni di salute a seguito dell’evento dannoso).
A tali voci di danno vanno, in breve, aggiunti il danno morale, cioè il patema, il dolore, l’ingiusto
turbamento seguenti al danneggiamento (ad es. la sofferenza psichica causata a seguito di uno sfregio al
viso), il danno esistenziale, ravvisabile quando vi è stata la lesione di un diritto costituzionalmente
protetto.
Affinché il danno sia risarcibile è necessario che esso sia conseguenza immediata e diretta dell’azione od
omissione che l’ha generato (art. 1223 c.c.). Ciò significa che tra fatto (azione od omissione) ed effetto
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(danno) deve ravvisarsi un valido nesso di causalità. Il fatto deve porsi quale antefatto logico e necessario
al verificarsi dell’effetto.
Accanto al caso normale in cui il danno è direttamente prodotto dal soggetto, il codice disciplina talune
ipotesi tassative nelle quali l’evento dannoso è opera diretta di altre persone, o di cose, o financo animali.
Una ipotesi di responsabilità oggettiva è quella in cui responsabile è colui che ha commesso il fatto
(responsabilità diretta), ma si prescinde dall’elemento soggettivo della colpa ed il criterio di imputazione
del danno viene rinvenuto di volta in volta, nell’esercizio di attività pericolose (art. 2050, 2054 c.c.), nella
custodia di cose (art. 2051 c.c.), nella proprietà di animali (art. 2052 c.c.), o di edifici (art. 2053 c.c.). La
responsabilità oggettiva si fonda sulla sola esistenza del nesso di causalità. Per liberarsi da tale
responsabilità occorre dimostrare l’assenza del nesso di causalità (il danno cioè non è stato l’effetto
immediato e diretto del fatto) o di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno stesso, risultando questo
pertanto frutto supposto di caso fortuito o forza maggiore.
Una ipotesi di cd. responsabilità per fatto altrui (o indiretta) è quella in cui, in considerazione
dell’esistenza di un rapporto assistenziale, familiare, di lavoro o di custodia è prevista la responsabilità di
un soggetto diverso dall’autore del fatto dannoso, accanto, eventualmente, alla responsabilità di
quest’ultimo o di chi doveva curarne l’educazione. In tale vastissima categoria sono ricomprese la
responsabilità dei padroni e dei committenti (art. 2049 c.c.); la responsabilità del proprietario del veicolo
in solido con quella del conducente in caso di sinistri stradali (art. 2054 c.c.); la responsabilità dei genitori,
dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte per i danni cagionati dai minori in loro custodia (artt. 2047 e
2048 c.c.). Ricordiamo, in una ipotesi non peregrina che l’infortunio occorso ad un bambino di Scuola
Materna durante le attività di psicomotricità, oggi estesamente implementate ahimè alle volte anche da
personale non specificatamente abilitato, o svolto secondo logiche del “lasciate che si divertano, che si
sfoghino saltando da un materasso all’altro, sono bambini, sudare gli fa bene”, attività magari svolte in
strutture prive anche di presidi sanitari in loco, genera una importante responsabilità
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dell’amministrazione scolastica, proprio ex art. 2043 c.c., per mancata destinazione di idonea struttura,
personale e mezzi a quel genere di specifica attività scolastico-formativa.
Quante volte ormai gli organi di informazioni ci riportano in cronaca bambini ricoverati in pronto
soccorso o nelle ipotesi più fauste restituiti ai genitori con fasciature improvvisate o, peggio, impacchi di
acqua fredda, sulla testa per essere caduti durante le pratiche psicomotorie. A nulla vale tentare di
sostenere che sono semplicemente scivolati o si siano picchiati tra compagni di classe…
Da quanto sopra detto, risulta chiaro che sono molteplici gli aspetti secondo i quali l’insegnante o colui
che ha in custodia il minore può essere ritenuto responsabile e quindi obbligato a risarcire il danno. Un
danno che potrà anche svilupparsi od aggravarsi successivamente all’evento, con eziologie più disparate.
Si avrà responsabilità diretta tutte le volte che, al pari di chiunque altro, il docente o il supplente, ovvero
il personale ATA, oggi anch’esso non più assunto stabilmente ma proveniente da decennali percorsi di
stanchezza supplente o collocazione mirata o temporanea, privo di qualsivoglia occasione di
aggiornamento formativo, dovessero arrecare un danno al minore con dolo o colpa. Anche laddove
l’insegnante abusasse degli strumenti educativi ed arrecasse un danno, senz’altro dovrà risarcirlo, anche
sotto il profilo morale (quanti adulti ricordano ancora, a settant’anni, gli scapaccioni che la maestra gli
elargiva abbondantemente durante le elementari?), allo stesso modo nel caso in cui urtasse
inavvertitamente il ragazzo (ad esempio negli stretti corridoi scolastici delle Scuole Materne, strutture
spesso obsolete che durante i rientri dal pranzo o dai momenti di gioco esterni si intasano a collo di
bottiglia nelle attività di vestizione), il quale rovinando a terra si ferisse.
Più nello specifico l’insegnante sarà responsabile anche in via indiretta, per quei danni che l’allievo
dovesse procurare ad altri durante l’orario di lezione o quanto meno per il tempo in cui esso è affidato alla
scuola, anche se durante una recita scolastica svolta in struttura viciniore, come un Oratorio.
Occorre fare una riflessione: i minori in quanto incapaci di valutare e comprendere adeguatamente il
valore sociale dell’atto commesso e di determinarsi in modo autonomo, in sintesi, incapaci di intendere e
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di volere, non sono responsabili dei danni che dovessero cagionare a terzi (art. 2046 c.c.). L’imputabilità,
cioè la capacità di cogliere appieno il complesso e relazionale significato delle proprie azioni e di
valutarne poi gli effetti, è uno dei presupposti propri e consolidati della responsabilità civile. Non è qui
necessaria la capacità legale d’agire (che si consegue con il diciottesimo anno compiuto), richiesta per
stipulare atti contrattuali, si ritiene infatti sufficiente, per rendersi conto che è illecito cagionare ad altri
un danno ingiusto, un grado di maturità inferiore rispetto a quello necessario per amministrare un
patrimonio.
Ovviamente per piana esperienza non tutti i minori sono incapaci allo stesso modo o nella medesima
misura, ciò dipende, evidentemente, dal grado di maturazione raggiunta. Il nostro sistema normativo non
è certamente insensibile a tale differenza ed ha pertanto regolato in maniera diversa il caso in cui a
cagionare un danno sia un minore del tutto incapace di intendere e volere od il minore che sia già in grado
di comprendere le conseguenze delle proprie azioni. Ciò, in ogni caso, sarà valutato di volta in volta dal
Giudice, non essendo possibile elaborare un criterio assoluto valido a prescindere dal grado di maturità
del ragazzo fondandone le valutazioni su un ventaglio articolato di elementi, come l’età dell’autore del
fatto, lo sviluppo intellettivo, quello fisico, l’assenza di eventuali malattie ritardanti (ecco qui
l’importanza ed il valore dell’apporto degli interventi degli psicologi nelle scuole), la forza del carattere,
la capacità del minore di rendersi conto della illiceità della sua azione e la capacità del volere con
riferimento all’attitudine di autodeterminarsi.
Da questa distinzione deriva anche una differente disciplina normativa: i danni cagionati da minori
incapaci rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 2047 c.c., mentre quelli cagionati da minori
capaci sono soggetti alla norma di cui all’art. 2048 c.c.
Pertanto diremo che l’incapace è irresponsabile. L’art. 2047, 1° co., c.c. prevede infatti, “In caso di danno
cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla
sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.
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Si tratta di una responsabilità diretta, perché si ricollega alla violazione di un obbligo specifico di
custodia che incombe su chi è deputato alla sorveglianza del minore nel momento in cui quest’ultimo ha
commesso il fatto illecito.
Sono da individuarsi, pertanto, due momenti distinti in tale fattispecie: l’atto lesivo compiuto da un
soggetto incapace; ed il comportamento del sorvegliante che non ha agito in modo da scongiurare il
verificarsi del danno.
La responsabilità del sorvegliante è presunta, cioè si ritiene esistente fino a prova contraria, cioè fino a
quando il sorvegliante non riesca a dimostrare di aver fatto tutto quanto in suo potere per impedire che
l’incapace commettesse il fatto illecito, a tal fine sono caldamente suggerite le implementazioni di
videosorveglianza in tutti gli istituti scolastici, ovviamente nel rispetto della specifica normazione.
Si assisterà in questo caso ad un’inversione dell’onere della prova, non sarà chi agisce per il risarcimento
del danno a dover provare una mancanza del sorvegliante, ma sarà questi a dover dimostrare di aver fatto
il necessario a scongiurare il verificarsi del danno.
Nel caso di minori capaci troverà applicazione l’art. 2048 c.c., riferito alla responsabilità dei genitori, dei
tutori, dei precettori e dei maestri d’arte: “Gli esercenti la potestà, o il tutore, sono responsabili del danno
cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano
con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o
un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in
cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla
responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.
Tale articolo prende in considerazione la figura del minore che già sia capace di cogliere il disvalore delle
proprie azioni e delle relative conseguenze dannose, stabilendo che per il fatto illecito da questi cagionato
sia tenuto a risponderne il genitore, il tutore, il precettore ecc.: si tratta anche in questo caso di
responsabilità presunta, ovvero che determina un’inversione processuale dell’onere della prova.
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Un evento dannoso è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo
non si sarebbe verificato in assenza del secondo (teoria della condicio sine qua non), ma nel contempo è
sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi,
all’interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si
produce l’evento causante, non appaiano del tutto inverosimili (teoria della causalità adeguata o della
regolarità causale).
Più in particolare l’incidenza eziologica delle cause antecedenti va valuta, per un verso, nel quadro dei
presupposti condizionanti (per cui deve trattarsi di un antecedente necessario dell’evento dannoso, a
questo legato da un rapporto di causazione normale e non straordinario) e, per altro verso, in
coordinazione con il principio della causalità efficiente, che contemperando la regola della equivalenza
causale espunge appunto le cause antecedenti, dalla serie causale, facendole scadere al rango di mere
occasioni, in presenza di un fatto sopravvenuto.
Si ha nesso di causalità tutte le volte che l’effetto non si sarebbe prodotto a prescindere dal
comportamento illegittimo. Se invece nella causazione dell’evento dannoso interviene un altro fatto di
per sé idoneo a produrre quel danno, si avrà interruzione del nesso causale. Ad esempio, se taluno fosse
ferito dall’azione pur violenta di un soggetto estraneo e poi durante il trasporto in ospedale
l’autoambulanza non rispettando un segnale di Stop facesse un incidente ed il ferito decedesse, allora il
soggetto estraneo sarebbe chiamato a rispondere delle ferite, ma non del decesso. A questo punto, il
danneggiato che volesse ottenere ristoro dei danni subiti per il fatto illecito altrui avrebbe l’onere di
provare che tutti i requisiti di cui sopra siano simultaneamente ravvisabili nella condotta foriera di danno.
Quindi egli sarà tenuto a dimostrare in giudizio di aver subito effettivamente un danno e la sua entità, che
questo sia conseguenza immediata e diretta della condotta di un soggetto imputabile, che l’abbia
commessa con dolo o colpa.
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L’attività di insegnamento non esaurisce la funzione fondamentale espletata dal docente, altre infatti
sono le attività che, a corollario della principale, vanno a completare l’individualità strumentale
dell’insegnante, tra queste funzioni connesse, fondamentale è quella relativa alla vigilanza sugli studenti
(da cui la Culpa in Vigilando), volta al fine di evitare il verificarsi di danni.
La prima attenzione da implementare sarà è che i minori, in quanto incapaci di intendere e di volere non
sono responsabili dei danni che dovessero cagionare a terzi (art. 2046 c.c.). L’imputabilità, cioè la
capacità di cogliere appieno il significato delle proprie azioni e di valutarne poi gli effetti, è uno dei
presupposti – come s’è visto – della responsabilità civile.
Ricordiamo che nel novero degli insegnanti di cui al 2° comma dell’art. 2048 c.c. non vanno però
ricompresi gli insegnanti universitari, individuandosi situazioni in cui gli studenti ormai maggiorenni,
seguono in totale libertà le lezioni dei docenti, magari tenute in videoconferenza o per lo più in
affollatissime aule magne. Questi ultimi assieme ad altre figure quali il personale ATA, e più
estesamente i conferenzieri, i relatori e simili saranno soggetti piuttosto alle responsabilità di cui all’art.
2043 c.c.
Ricordiamo infine che la responsabilità dei precettori non è limitata allo specifico istante in cui inizia la
lezione da essi tenuta, ma si estende e distende ad una finestra temporale assai più vasta, comprendente il
momento della ricezione degli alunni nella scuola, la ricreazione, le gite scolastiche, la refezione,
l’attività di igiene personale, i colloqui, etc.
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