Ancora dubbi sul decorso del termine per impugnare la delibera in caso di notifica a mezzo posta del verbale assembleare

A mente dell’art. 1137 Cc, ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendo l’annullamento della delibera condominiale nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.

Vi è da ricordare come anche ai condòmini favorevoli è consentita l’impugnazione della delibera ma, tuttavia, solo in caso di nullità della stessa, e non di semplice annullabilità.

Nessun problema in caso di condòmini presenti in assemblea i quali, se dissenzienti o astenuti, possono adire l’autorità giudiziaria per chiedere l’eventuale annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data della deliberazione.

Per gli assenti, come detto, il termine inizia a decorrere dal momento della comunicazione che ora, in virtù del novellato art. 66 disp. att. Cc, può avvenire con consegna a mani, a mezzo PEC o con spedizione a mezzo raccomandata.

In tale ultimo caso, qualora il destinatario risulti assente, il portalettere, in virtù del vigente regolamento postale, è tenuto a rilasciare nella cassetta postale un avviso dove sono riportati gli estremi del mittente e, conseguentemente, il destinatario, è tenuto a ritirare la raccomandata presso l’ufficio postale indicato sull’avviso di giacenza entro trenta giorni, al termine dei quali la raccomandata viene rispedita al mittente.

Ultimamente numerosi dubbi sono insorti in merito alla decorrenza del termine per impugnare in ipotesi di destinatario, o persona dallo stesso incaricata, assente all’atto della consegna del plico raccomandato.

In particolare, ci si è interrogati su quando far decorre il termine di trenta giorni per l’impugnativa del verbale assembleare: se dall’effettivo ritiro del plico presso l’ufficio postale, dal giorno del rilascio dell’avviso di giacenza oppure da altri momenti.

Perplessità accresciute dalla sentenza del Tribunale di Milano, pubblicata in data 12 settembre 2017, che appare in contrasto con quanto statuito di recente dalla Corte di Cassazione.

Lo stesso, infatti, ha ritenuto che <<… l’atto di impugnazione è stato notificato in data 7.2.2013 e portato alla notifica in data 4.2.2013. Come sostenuto da costante giurisprudenza sul punto “La presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. degli atti recettizi in forma scritta giunti all’indirizzo del destinatario, opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo dell’atto nel luogo indicato dalla norma. L’onere di provare l’avvenuto recapito all’indirizzo del destinatario è a carico del mittente, salva la prova da parte del destinatario medesimo dell’impossibilità di acquisire in concreto l’anzidetta conoscenza per un evento estraneo alla sua volontà (Cass, civ., sez. II, 29 aprile 1999, n. 4352). “Per ritenere sussistente, secondo l’art. 1335 cod. civ., la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, dalla dichiarazione a questo diretta, occorre la prova, il cui onere incombe al dichiarante, che la dichiarazione sia pervenuta all’indirizzo del destinatario, e tale momento, nel caso in cui la dichiarazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata consegnata a persona abilitata a riceverla, coincide con il rilascio del plico presso tale persona. Ciò posto, considerato che l’attrice nulla ha dedotto in merito all’impossibilità di reperire il plico presso l’ufficio postale il 4.1.2013, il Tribunale ritiene che il dies a quo da cui far decorrere il termine decadenziale di cui all’art. 1137 c.c. sia appunto la data indicata dal convenuto del 27.12.2012. Poiché è pacifico che l’atto introduttivo è stato notificato in data 7.2.2013 e portato alla notifica il 4.2.2013, tenuto conto del dies a quo così come determinato, l’azione de quo risulta incardinata ben oltre il termine di cui all’art. 1137 c.c. che scadeva il 26.1.2013, pertanto deve dichiararsi l’improcedibilità del giudizio>>.

Tuttavia, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25791/2016, ha in precedenza stabilito come, contrariamente a quanto ora ritenuto dal Tribunale di Milano, per il decorso del termine decadenziale, <<la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di mancato recapito della raccomandata all’indirizzo del destinatario, è quella che la comunicazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore>>.

Tanto perché, <<come già rilevato da questa Corte, nessuna disposizione del regolamento postale contiene una regola (analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dal quarto comma dell’articolo 8 l. 890/02) sul momento in cui si debba ritenere pervenuto al destinatario un atto che l’agente postale abbia depositato in giacenza presso l’ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l’assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata (v. sez. sesta T. ordinanza n. 2047/2016). Ritiene il Collegio, sulla scia della citata pronuncia, che quando una disposizione espressa manchi, il principio di effettiva conoscenza deve orientare l’interprete e, nel caso che ci occupa, tale principio non consente di ancorare il momento di perfezionamento della comunicazione (dal quale decorre il termine perentorio per l’impugnazione della delibera ex art. 1137 cc) all’esecuzione di un adempimento il rilascio dell’avviso di giacenza – ove è certo che il destinatario dell’atto incolpevolmente non ne ha conoscenza (per non essere stato reperito dall’agente postale e per non avere ancora avuto la possibilità di recarsi a ritirare l’atto presso l’ufficio postale)>>.

Ed allora, a dire della Corte, quando il plico contenente il verbale della deliberazione non viene consegnato all’indirizzo del destinatario, perché assente, ma depositato presso l’ufficio postale per mancato reperimento del destinatario o di altra persona incaricata della ricezione, mancherebbe il presupposto essenziale per l’applicabilità della presunzione di conoscenza posta dall’art. 1335 Cc, vale a dire l’arrivo dell’atto all’indirizzo del destinatario.

Tale orientamento, allo stato, appare tutt’altro che pacifico, in considerazione del fatto che, in altrettante decisioni, ad esempio nella sentenza n. 22240/2013, il Giudice di legittimità ha invece sostenuto ritenuto che, ai fini della <<prova dell’avvenuto recapito, all’indirizzo del condomino assente, della lettera raccomandata contenente il verbale dell’assemblea condominiale, sorge in capo al destinatario la presunzione, iuris tantum, di conoscenza posta dall’art. 1335 cod. civ. e scatta il dies a quo per l’impugnazione della delibera stessa, ai sensi dell’art. 1137 cod. civ.>>.

Pertanto, auspicabile risulta l’intervento delle sezioni unite teso a dirimere un contrasto giurisprudenziale spesso negato ma, nei fatti, esistente.

Sentenza collegata

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Avv. Accoti Paolo

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