Il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (Riforma del pubblico impiego), ha apportato concrete modifiche al procedimento disciplinare. In particolare, ha modificato il ruolo dei responsabili della struttura presso cui presta servizio il dipendente, il rapporto esistente tra il procedimento penale e quello disciplinare, nonché l’iter procedurale da seguire nel caso di un dipendente che – colpito da un procedimento disciplinare – cessi per qualsiasi ragione dal rapporto di lavoro. Inoltre sono state previste nuove ipotesi di licenziamento disciplinare.
Premessa
Il provvedimento licenziato dal Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 2017 – d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 – ha apportato concrete modifiche al Titolo IV “Rapporto di lavoro” del d.lgs. n. 165/2001, contenente, tra l’altro, la regolamentazione del procedimento disciplinare.
Le principali novità si possono così riassumere:
– cambia sostanzialmente la procedura del procedimento disciplinare, limitando la competenza dei responsabili della struttura presso cui presta servizio il dipendente ai soli procedimenti del rimprovero verbale, demandando la competenza per gli altri procedimenti all’Ufficio dei procedimenti disciplinari. Rimane in capo ai suddetti responsabili l’obbligo di segnalare le violazioni non di loro competenza all’Ufficio dei procedimenti disciplinari immediatamente e comunque non oltre 10 giorni dalla data in cui ne siano venuti a conoscenza;
– viene riscritto il rapporto esistente tra il procedimento penale e quello disciplinare, prevedendo, tra l’altro, che la p.a. ha la possibilità di attivare il procedimento disciplinare sospeso in caso di procedure penali, anche a fronte di un provvedimento giurisdizionale non definitivo, qualora l’amministrazione giunga in possesso di elementi sufficienti per concludere il procedimento;
– viene corretto l’iter procedurale da seguire nel caso di un dipendente che – colpito da un procedimento disciplinare – cessi per qualsiasi ragione dal rapporto di lavoro;
– sono state previste nuove ipotesi di licenziamento disciplinare.
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