Il mutuo di scopo e l’attuazione di uno scopo diverso da quello previsto: quali sono gli effetti sul contratto? Nullita’ o risoluzione?

La nullità del contratto di mutuo di scopo consegue all’accordo (dissimulato) delle parti volto a stabilire l’utilizzo della provvista per una finalità diversa da quella prevista dal contratto (parzialmente simulato) di mutuo, finalità diversa che può, per esempio, anche coincidere con quella di estinguere pregressi debiti contratti con la stessa banca che ha concesso il mutuo.

In caso, invece, di mero inadempimento al programma di destinazione delle somme avute a titolo di mutuo, programma nel quale consiste lo scopo pattuito tra le parti nel contratto di mutuo, non si ha nullità ma mero inadempimento.

Ciò è quanto è stato deciso dalla recentissima ordinanza n. 24699 del 19.10.2017 della Corte di Cassazione, sezione IA civile.

L’ISTITUTO DEL MUTUO DI SCOPO

Va premesso che, a differenza del mutuo regolato dall’art. 1813 e segg. c.c., secondo la giurisprudenza (vedi, per esempio, Cass. n. 7773 del 2003), il contratto di mutuo di scopo:

  1. a) è un contratto non reale, ma contratto consensuale, oneroso, atipico;
  2. b) ha, come l’apertura di credito, una funzione creditizia;
  3. c)  prevede la consegna non come modo di perfezionamento del contratto (come nel mutuo ex art. 1813 c.c., che è contratto reale), ma come modo di adempimento del contratto; d)   consta di due distinti rapporti obbligatori (uno, tra il mutuante ed il mutuatario, ed un altro tra il mutuatario e chi offre il bene o il servizio per raggiungere lo scopo prefissato) originariamente collegati teleologicamente e quindi bilateralmente interdipendenti, sicché le vicende che riguardano l’uno possono ripercuotersi sull’altro (così, per esempio, Cass. pen. sez. II, 15.07.2016 n. 31980; Cass. civ. Sez. I, 26-01-2016, n. 1369; Cass. civ. Sez. I, 22-12-2015, n. 25793; Cass. 19.07.2012 n. 12454; ed in giurisprudenza di merito, tra le più recenti, cfr. Trib. Bergamo sez. III, 07.02.2017).

Ciò premesso, e venendo al caso di specie, esso riguarda il seguente caso.

FATTO

Interbanca s.p.a. aveva chiesto d’essere ammessa al passivo di un fallimento, in privilegio ipotecario, sulla base di due contratti di finanziamento a medio termine ed il Giudice Delegato aveva respinto la domanda poiché si trattava di “mutuo di scopo con simulazione parziale e conseguente nullità della causa per frode alla legge”, giacché le somme erano state utilizzate “per coperture di pregresse esposizioni bancarie e non, piuttosto, per gli obiettivi della convenzione”.

La banca proponeva opposizione allo stato passivo (ex art. 98 Legge Fallimentare), che il Tribunale di Nola accoglieva però soltanto quanto ad uno dei finanziamenti, mentre confermava la reiezione per il secondo, sostanzialmente per le stesse ragioni sopra esposte.

Tale sentenza veniva riformata dalla Corte d’Appello di Napoli, che ribadiva nuovamente lo stesso concetto, precisando anche che, pur trattandosi di simulazione, non poteva parlarsi di nullità per difetto di causa, ma di inefficacia del contratto dissimulato (contenente la clausola di destinazione del finanziamento realmente voluta).

La curatela del fallimento proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell’art. 1414 secondo comma c.c. (sostenendo che si era svilita la figura del mutuo di scopo scomponendo i negozi simulato e dissimulato) e 112 c.p.c. (sostenendo che la banca si era sempre e solo preoccupato di sostenere che il mutuo non fosse di scopo) e la Banca resisteva con controricorso e memoria.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE (ORD. 24699 DEL 19.10.2017)

La Suprema Corte afferma quanto segue.

Lo scopo del mutuo è quello previsto dal contratto di mutuo e non può essere altro. E la funzione del mutuo è quella di procurare al mutuatario i mezzi economici da destinare a quella utilizzazione prevista e vincolata dal contratto di mutuo.

Proprio in ciò risiede la differenza tra il mutuo ordinario e quello di scopo: una differenza strutturale poiché mutuatario si obbliga, sì, a restituire la somma mutuata con gli interessi, ma anche e soprattutto a realizzare lo scopo, attuando l’attività grazie alla ottenuta sovvenzione; ed una differenza funzionale, poiché assume rilievo essenziale proprio l’impegno a realizzare l’attività sovvenzionata.

E’ quindi esclusa ogni diversa volontà di destinazione, compresa quella di estinzione di pregresse passività del mutuatario, con conseguente nullità del contratto quando vi sia un preciso accordo tra l’istituto di credito ed il mutuatario di usare la provvista per finalità diverse da quelle previste in contratto.

Al contrario, la semplice inosservanza della destinazione indicata in contratto non rileva ai fini della validità o meno del contratto stesso.

La clausola di destinazione, poi, deve coinvolgere, oltre all’interesse del mutuatario, anche quello – diretto o indiretto –  dell’istituto finanziatore alla specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, poiché quando invece viene invece prevista una destinazione delle somme per esclusivo interesse del mutuatario, v’è solo una esteriorizzazione dei motivi del negozio, ma non si può allora parlare di mutuo di scopo, poiché la mera indicazione di motivi non accompagnata da un programma contrattuale volto alla loro realizzazione non è di per sé idonea a modificare il tipo negoziale.

Proprio perciò, il mutuo ed il finanziamento fondiario non sono mutui di scopo, poiché manca proprio quest’ultimo, fondamentale, elemento, sinallagmaticamente rilevante, della destinazione ad una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a realizzare.

Sentenza collegata

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Giuseppe Acquarone

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