Riforma fallimentare, il nuovo sovraindebitamento

Redazione 03/11/17
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La riforma fallimentare cambia anche il sovraindebitamento

La Legge n. 155 del 19 ottobre 2017, pubblicata lo scorso 30 ottobre in Gazzetta Ufficiale, prevede un corposo intervento nelle procedure di risoluzione delle crisi di impresa, che va a toccare tutti gli istituti, dal fallimento al concordato preventivo, passando per il sovraindebitamento, di cui si tratta nel presente articolo.

La riforma travolge tutto il diritto concorsuale; per quanto riguarda il sovraindebitamento, ciò che era stato approvato dalla Camera, è stato confermato in Senato, che non ha dunque apportato alcuna modifica o proposto alcun emendamento al testo condiviso dai Deputati.

La nuova procedura

In particolare, gli interventi normativi riguardano gli aspetti procedurali dell’istituto. Innanzitutto, si auspica l’eliminazione della previsione contenuta nell’art. 14 quinquies, comma 2, lett. b, della Legge n.3/2012, il quale prevede che il decreto di apertura della liquidazione stabilisca che “sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore”.  In realtà, alcun provvedimento di omologazione sarebbe previsto.

Per quanto riguarda le tempistiche procedurali, il testo della riforma non è chiaro. Il Legislatore dovrà dunque definire le varie fasi del procedimento, che si avvia con la notificazione della proposta del debitore, per approdare all’udienza nel contraddittorio delle parti.

Altre novità importanti riguardano la riconosciuta facoltà al Pubblico Ministero e ai creditori, di chiedere la conversione della procedura di composizione in liquidazione, nel caso di frode o inadempimento del debitore, nonché il coinvolgimento nella procedura dei soci illimitatamente responsabili.

L’art. 9 sul sovraindebitamento

Si riporta il testo della disposizione contenuta nella L. n.155/2017.

Art. 9 – Sovraindebitamento

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, per la disciplina della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, il Governo procede al riordino e alla semplificazione della disciplina in materia attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) comprendere nella procedura i soci illimitatamente responsabili e individuare criteri di coordinamento nella gestione delle procedure per sovraindebitamento riguardanti piu’ membri della stessa famiglia;
b) disciplinare le soluzioni dirette a promuovere la continuazione dell’attivita’ svolta dal debitore, nonche’ le
modalita’ della loro eventuale conversione nelle soluzioni liquidatorie, anche ad istanza del debitore, e consentendo, esclusivamente per il debitore-consumatore, solo la soluzione liquidatoria, con esclusione dell’esdebitazione, nel caso in cui la crisi o l’insolvenza derivino da colpa grave, malafede o frode del
debitore;
c) consentire al debitore meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilita’, diretta o indiretta, nemmeno futura, di accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni, laddove sopravvengano utilita’;
d) prevedere che il piano del consumatore possa comprendere anche la ristrutturazione dei crediti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno;
e) prevedere che nella relazione dell’organismo di cui all’articolo 9, comma 3-bis, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sia indicato se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del richiedente, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita;
f) precludere l’accesso alle procedure ai soggetti gia’ esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o che abbiano beneficiato dell’esdebitazione per due volte, ovvero nei casi di frode accertata;
g) introdurre misure protettive simili a quelle previste nel concordato preventivo, revocabili su istanza dei creditori, o anche d’ufficio in caso di atti in frode ai creditori;
h) riconoscere l’iniziativa per l’apertura delle soluzioni liquidatorie, anche in pendenza di procedure esecutive individuali, ai creditori e, quando l’insolvenza riguardi l’imprenditore, al pubblico ministero;
i) ammettere all’esdebitazione anche le persone giuridiche, su domanda e con procedura semplificata, purche’ non ricorrano ipotesi di frode ai creditori o di volontario inadempimento del piano o dell’accordo;
l) prevedere misure sanzionatorie, eventualmente di natura processuale con riguardo ai poteri di impugnativa e di opposizione, a carico del creditore che abbia colpevolmente contribuito all’aggravamento della situazione di indebitamento;
m) attribuire anche ai creditori e al pubblico ministero l’iniziativa per la conversione in procedura liquidatoria, nei casi di frode o inadempimento.

Il testo integrale della Legge qui

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