Spetta al coniuge onerato al versamento dell’assegno divorzile dimostrare l’instaurazione di una nuova famiglia

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Spetta al coniuge onerato al versamento dell’assegno divorzile dimostrare l’instaurazione di una nuova  famiglia “di fatto” da parte della ex coniuge, la cui stabilità e continuità  esclude ogni residua solidarietà post-matrimoniale

Divorzio / assegno divorzile / perdita del diritto

Riferimenti legislativi: art. 5 l. n. 898 del 1970

Rigetto

 

In caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la corresponsione dell’assegno di divorzio si fonda su una sostanziale continuità tra vita coniugale e vita post-coniugale, basandosi su legami di assistenza e di solidarietà reciproca, connessi alla formazione di una famiglia, che permangono anche oltre la crisi dei rapporti interpersonali, disponendo l’obbligo per un coniuge di somministrare, periodicamente, a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. Una solidarietà post-coniugale che trova fondatezza nella natura assistenziale dell’assegno divorzile (artt. 2 e 23 Cost.) e che àncora il diritto al mantenimento al presupposto della non autosufficienza economica del coniuge più debole[1], con recente archiviazione del “tenore di vita” goduto in costanza di matrimonio come parametro perenne che l’ex coniuge era tenuto ad assicurare con assegno alla moglie divorziata[2]. Obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile che cessa con il passaggio a nuove nozze del coniuge beneficiario (art. 5, comma 10, L. n. 898/70), o con l’instaurazione di una convivenza stabile con un’altra persona[3] e conseguente formazione di una famiglia di fatto[4], dotata dei caratteri della stabilità e continuità, da cui ottenere un conseguente apporto economico e miglioramento delle condizioni di vita. Precisamente, la formazione di una famiglia di fatto, costituzionalmente tutelata ai sensi dell’art. 2 Cost., come formazione sociale stabile e duratura, in cui si svolge la personalità dell’individuo, è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto matrimoniale, con conseguente esclusione di ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l’altro coniuge che, dimostrando il miglioramento delle condizioni di vita della partner, ex art. 2697 c.c., non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo[5]. Estinzione che non rivive neanche in caso di cessazione della convivenza stessa[6]. Ed è’ proprio sulla assenza dei predetti presupposti di eliminazione di ogni residua solidarietà post-matrimoniale che Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con ordinanza del 23.10.2017 n. 25074, rigetta la richiesta di estinzione dell’assegno divorzile promossa dal coniuge obbligato al versamento, tendente a censurare la valutazione compiuta dalla Corte di Appello dell’Aquila che accoglieva, parzialmente, l’impugnazione proposta dalla ex coniuge avverso la decisione del Tribunale di Chieti che, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio, escludeva il diritto della ex coniuge all’assegno divorzile in quanto stabilmente convivente con un altro uomo. Il giudice di seconde cure, “in assenza di specifiche contestazioni”, si basava sulle circostanze accertate nella fase presidenziale del procedimento. A sua volta, il Collegio riteneva che la nuova relazione sentimentale intrapresa dalla ex moglie, non integrando i connotati di una famiglia “di fatto”, secondo la definizione data dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 3923 del 12/03/2012, nonchè n. 6855 del 03/04/2015), non faceva venir meno il diritto della donna all’assegno divorzile. Nè poteva censurarsi la sentenza impugnata per aver violato l’art. 2697 c.c., in quanto la dimostrazione dell’instaurazione da parte del coniuge beneficiario di un nuovo rapporto familiare che assuma i suddetti connotati di una famiglia “di fatto”, in linea di principio, al coniuge onerato, come fatto estintivo del diritto all’assegno divorzile. Nel caso di specie, dalle prove assunte poteva evincersi soltanto l’esistenza di una mera relazione di convivenza protrattasi per circa sei mesi, senza alcun riscontro probatorio di apporti di natura economica da parte del nuovo convivente in favore della donna.

Per questi motivi,  in assenza di fatti estintivi la Corte Suprema rigetta il ricorso dell’uomo e conferma il diritto della donna all’assegno divorzile, ritenendo di non dover provvedere in ordine alle spese processuali, in considerazione della mancata attività difensiva della parte intimata.

                                                                                         Avv. ******************

 

 

 

 

[1]    L’autosufficienza può essere desunta dal possesso di redditi di qualsiasi specie, di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, della disponibilità di una casa di abitazione e della capacità e possibilità effettive di lavoro personale. V. Cassazione civile, I sezione, sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017

[2]    V. Cassazione civile,sentenza n. 11504/2017; Cfr. Tribunale Bologna, sez. I, sentenza del 09.08.2017 n. 1813

[3]    V. Cass. Civile sentenza del 29 settembre n. 19345

[4]    Secondo la dottrina la famiglia di fatto è quella costituita da persone che, pur non essendo legate tra di loro dal matrimonio, convivono come se fossero coniugati (more uxorio), insieme agli eventuali figli nati dalla loro unione. Da questa unione occorre distinguere le mere convivenze occasionali e le coabitazioni aventi diversa natura, quali ad esempio le convivenze tra amici (Torrente, Manuale di diritto privato, *******), non essendo sufficiente la mera coabitazione, dovendo fare riferimento ad una situazione sociale di natura affettiva, che abbia i caratteri della stabilità e che si esplichi in una comunanza di vita e di interessi e nella reciproca assistenza morale e materiale (Cass. Civ. Sentenza 08 agosto n. 11975).

[5]    V. Cassazione civile, sesta sezione, 21 luglio 2017 n. 18111

[6]    V. Cassazione civile, sezione VI, 29 settembre 2016 n. 19345

Sentenza collegata

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Zecca Maria Grazia

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