Il danno biologico differenziale

In punto di diritto in tema di liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa INAIL va operato un computo per poste omogenee, sicché, dall’ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell’intera rendita costituita dall’INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell’art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell’assicurato, volta all’indennizzo del danno patrimoniale

È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, con la sentenza del 21 novembre 2017, n. 27669, mediante la quale ha rigettato il ricorso e confermato quanto già deciso, nel caso de quo, dalla Corte d’appello di Brescia.

Premessa

Per un inquadramento generale dell’istituto mi sento di poter invitare a leggere. «La risarcibilità del danno differenziale: un diritto “controverso”», ove si afferma che  le problematiche connesse alla risarcibilità del danno differenziale, nell’ambito del diritto del lavoro sono complicate, vista la coesistenza di un sistema di assicurazione pubblica (gestita dall’Inail appunto), che ha funzione indennitaria (e non risarcitoria) e il preciso intento di liberare rapidamente il lavoratore dallo stato di bisogno conseguente all’infortunio o alla malattia ( cfr. in questo senso Corte di Cassazione, 19/2/1991, n.8085, nonché Corte Cost. 21/11/1997, n.350) non costringendolo così ad intentare un’azione comune nei confronti del datore di lavoro (il quale rimane esonerato da responsabilità per i danni indennizzati dall’Inail, salva la possibilità, per il leso, di richiedere il danno differenziale nei termini e modi previsti dall’art. 10 T.U. 1124/65), dall’altro non pone in essere un vero e proprio ristoro del danno, essendo possibile che l’indennizzo sia difforme (per eccesso o per difetto) al danno civilisticamente risarcibile.

La vicenda

La pronuncia in esame ha avuto origine dal fatto che la Corte di Appello di Brescia con sentenza n. XXX/2012 rigettava il gravame interposto da Fantasia TRASPORTI S.p.A. contro DARIO, avverso la pronuncia del Giudice del lavoro di Mantova del 2011, che aveva accolto la domanda dello stesso DARIO, volta ad ottenere il risarcimento del danno differenziale non patrimoniale derivato dall’infortunio sul lavoro avvenuto  nel 2007, per cui la società convenuta era stata condannata al pagamento della somma di euro 40.820,81.

Nel caso di specie, secondo la Corte territoriale, sussisteva la responsabilità, di natura contrattuale ex art. 2087 c.c., di parte datoriale in ordine al sinistro verificatosi, per cui non era stata fornita prova liberatoria dalla società, ai sensi dell’articolo 1218 dello stesso codice.

La generale situazione di pericolo e di rischio risultava oggetto di rilievi da parte del Servizio di prevenzione della Asl di Mantova, che aveva censurato l’amovibilità del parapetto e comunque la lassità di una difesa costituita da funi metalliche rivestite di plastica, unita alla circostanza dello scarso spazio a disposizione di colui che si trovava ad operare su di un piano di calpestio del tutto irregolare e con la porzione centrale aperta verso il vuoto.

Riguardo, poi, alla quantificazione del danno, secondo la Corte di Appello, la contestata duplicazione del risarcimento in gran parte era dipesa da un inciso poco chiaro della sentenza appellata. In realtà, confrontando i dati della tabella a punti nella specie applicata, emergeva chiaramente che la somma di 60.522,00 euro corrispondeva al solo valore di complessivo punteggio, sul quale andava applicata la maggiorazione personalizzata, che era stata contenuta nella misura del 20%, sicché il danno biologico permanente era stimabile in ragione di complessivi 72.956,40 euro, cui andava aggiunto l’importo di 6330,00 euro per invalidità temporanea, dato non contestato.

Dal suddetto totale andava, quindi, detratto l’indennizzo percepito dall’INAIL per danno biologico, sicché era del tutto corretta la quantificazione del danno non patrimoniale differenziale in ragione di euro 40.820,81.

Avverso l’anzidetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione FANTASIA TRASPORTI S.p.A. con atto affidato a cinque motivi.

I motivi di ricorso

Per quanto è qui di interesse, la ricorrente Società, con il quinto motivo di ricorso ha denunciato la violazione dell’articolo 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, dell’art. 13 decreto legislativo numero 38 del 2000, nonché vizio della motivazione.

Il danno differenziale riconoscibile doveva comprendere sia quello patrimoniale che quello non patrimoniale.

Nella specie il giudice di prime cure avrebbe, quindi, dovuto calcolare il danno differenziale eventualmente spettante, sottraendo l’ammontare della rendita erogata dall’INAIL (pari a euro 87.155,79) all’importo del danno biologico permanente e temporaneo (pari a euro 78.956,40).

L’infortunato non può cumulare risarcimento spettante dall’assicurazione del responsabile civile all’indennizzo del danno biologico ricevuto dall’INAIL oltre al divieto di duplicazione della voce relativa al danno patrimoniale da sempre ricompreso nell’indennizzo Inail.

Di conseguenza, al lavoratore infortunato, secondo la società ricorrente, spettava il risarcimento soltanto nella misura del differenziale derivante dal raffronto tra l’ammontare complessivo di risarcimento e quello delle complessive indennità liquidate dall’INAIL in dipendenza del sinistro al fine di evitare un’ingiustificata duplicazione.

Pertanto, il danno differenziale andava determinato sottraendo dall’importo del danno complessivo, liquidato dal giudice autonomamente secondo i principi e i criteri civilistici, quello delle prestazioni previdenziali erogate dall’INAIL sulla base di criteri diversi e su voci di danno che, ancorché simili, come per il danno biologico, divergono per quanto concerne i contenuti differenti.

La decisione

La Corte di Cassazione, mediante la citata sentenza n. 27669/2017 ha ritenuto i motivi infondati ed ha rigettato il ricorso.

Sul punto in esame, riferito alla determinazione esatta del danno differenziale, la Suprema Corte ha ribadito che in tema di liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa INAIL in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicché, dall’ammontare complessivo del danno biologico va detratto, non già il valore capitale dell’intera rendita costituita dall’INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell’art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell’assicurato, volta all’indennizzo del danno patrimoniale (v. Cass. lav. n. 20807 del 14 ottobre 2016).

Nella fattispecie qui in esame va ancora evidenziato come il sinistro sia accaduto il tre dicembre 2007, di modo che indubbiamente opera la nuova disciplina introdotta dal succitato articolo 13 (v. inoltre Corte di Cassazione, Sezione Lav. n. 4025 del 01/03/2016, secondo cui il datore di lavoro risponde dei danni occorsi al lavoratore infortunato nei limiti del c.d. danno differenziale che non comprende le componenti del danno biologico coperte dall’assicurazione obbligatoria, sicché, per le fattispecie anteriori all’ambito temporale di applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il datore risponde dell’intero danno non patrimoniale, non potendo essere decurtati gli importi percepiti a titolo di rendita INAIL, corrispondenti, nel regime allora vigente, solo al danno patrimoniale legato al pregiudizio alla capacità lavorativa generica. V. altresì Corte di Cassazione, Sezione Lav. n. 10834 del 5/5/2010: l’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato e la limitazione dell’azione risarcitoria di quest’ultimo al cosiddetto danno differenziale, nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale – a norma dell’art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965 e delle inerenti pronunce della Corte costituzionale – riguarda solo le componenti del danno coperte dall’assicurazione obbligatoria, la cui individuazione è mutata nel corso degli anni).

Ne consegue che per le fattispecie sottratte, “ratione temporis”, all’applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 la suddetta limitazione riguarda solo il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa generica, e non si applica al danno non patrimoniale -ivi compreso quello alla salute o biologico- e morale, per i quali continua a trovare applicazione la disciplina antecedente al d.lgs. n. 38 del 2000, che escludeva la copertura assicurativa obbligatoria. Cfr. pure Corte di Cassazione, Sezione  Lav. n. 9166 del 10/04/2017: «…I confini posti al concorso di tutele sono quelli fissati, ad un estremo, dal divieto di occulte duplicazioni o indebite locupletazioni risarcitorie in favore del danneggiato, ma, all’estremo opposto, dalla necessità di garantire al lavoratore l’integrale risarcimento, tanto più quando vengano coinvolti beni primari della persona, in particolare il nucleo irriducibile del diritto fondamentale alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana (Corte cost. n. 309 del 1999).

Esaminando l’art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 si è rilevato “che la prospettiva della norma non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Infatti, l’erogazione effettuata dall’INAIL è strutturata in termini di mero indennizzo, indennizzo che, a differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale o aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall’elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità”….

Dalla “differenza strutturale e funzionale tra l’erogazione INAIL ex art. 13 cit. e il risarcimento del danno biologico “ne è conseguita la preclusione” a ritenere che le somme eventualmente a tale titolo versate dall’istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato od ammalato, nel senso che esse devono semplicemente detrarsi dal totale del risarcimento spettante al lavoratore”, anche perché ritenere il contrario significherebbe attribuire al lavoratore “un trattamento deteriore – quanto al danno biologico – del lavoratore danneggiato rispetto al danneggiato non lavoratore”, con dubbi di legittimità costituzionale.

Tale esigenza di detrazione è confermata da altre recenti pronunce della Corte che hanno chiarito alcuni criteri che presiedono allo scomputo.

Così Corte di Cassazione, n. 20807 del 2016, in continuità con Corte di Cassazione, n. 13222 del 2015, ha affermato il principio di diritto secondo cui: “in tema di liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa INAIL in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicché, dall’ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell’intera rendita costituita dall’INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell’art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell’assicurato, volta all’indennizzo del danno patrimoniale”.

In definitiva, a fronte di una domanda del lavoratore che chieda al datore il risarcimento dei danni connessi all’espletamento dell’attività lavorativa, il giudice adito, una volta accertato l’inadempimento, innanzitutto dovrà verificare se, in relazione all’evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive e oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal D.P.R. n. 1124 del 1965 (sul punto v., da ultimo, Corte di Cassazione, n. 23146 del 2016; per l’assunto secondo cui per le malattie non tabellate i fattori di rischio comprendono anche quelle situazioni di dannosità che, seppure ricorrenti anche per attività non lavorative, costituiscono un rischio specifico cd. improprio v. Corte di Cassazione, n. 3227 del 2011; entrambe in motivazione).

In tal caso potrà procedere alla verifica di applicabilità dell’art. 10 del decreto citato nell’intero del suo articolato meccanismo, anche ex officio ed indipendentemente da una richiesta di parte in quanto si tratta dell’applicazione di norme di legge al cui rispetto il giudice è tenuto (in tal senso, circa i criteri di liquidazione del danno differenziale, v. Cass. n. 20807/2016 cit.).

Link alla sentenza

Ecco il link a: Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, con la sentenza del 21 novembre 2017, n. 27669

Avv. Mancusi Amilcare

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