Locazione, disdetta tramite la notifica di sfratto

Redazione 06/12/17
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Locazione: con l’intimazione di sfratto si può disdire il contratto

La sesta sezione della Corte di Cassazione è intervenuta con la sentenza n. 28471 dello scorso 29 novembre, in materia di locazione, affermando che con la notifica dell’intimazione di sfratto, è possibile altresì comunicare la volontà di disdire il contratto. Invero, dallo sfratto è chiaramente evincibile la volontà della parte di non proseguire il rapporto contrattuale. Inoltre, i giudici di legittimità hanno chiarito che la procura rilasciata all’avvocato, ai fini della procedura di sfratto, è valida anche per comunicare la disdetta dal contratto locatizio.

I giudici del merito hanno entrambi dichiarato che la comunicazione dell’intimazione di sfratto, precedente alla domanda di sfratto per finita locazione, costituiva valida disdetta del contratto di locazione. La sentenza emessa dal giudice del gravame è stata impugnata in Cassazione dal conduttore, il quale lamentava che la procura rilasciata dall’ente intimante al proprio difensore, conferiva a quest’ultimo solamente il potere di intimare lo sfratto e non anche quello di comunicare la disdetta contrattuale.

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La decisione della Suprema Corte

Tuttavia, l’interpretazione del ricorrente non è stata condivisa dalla Corte di Cassazione, la quale ha appunto affermato che la procura, contenuto in calce all’atto di citazione, era senza dubbio riferibile al proprietario dell’immobile e che configurava validamente il presupposto dell’intimazione di sfratto e, pertanto, integrante una disdetta valida ed efficace.

Peraltro, può rilevarsi senza dubbio alcuno, la volontà del locatore di interrompere il rapporto contrattuale, già dall’intimazione di sfratto, che costituisce un indice indiscutibile dell’intenzione di non proseguire la locazione in quel momento in corso.

Nella pronuncia, la Suprema Corte ha dunque confermato la sentenza impugnata emessa dal giudice di appello, il quale aveva richiamato precedenti giurisprudenziali della stessa Corte, a sostegno della propria decisione, fatta dunque propria anche dalla Cassazione. Il ricorso del conduttore è stato pertanto rigettato e le spese di lite hanno seguito la soccombenza.

 

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Sentenza collegata

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