La domanda di richiesta di asilo: come procedere

Redazione 21/12/17
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I centri di primo  soccorso e accoglienza, ovvero  il c.d.  “approccio hotspot

L’analisi delle  procedure di presentazione e decisione in via amministrativa delle  domande di protezione internazionale deve  essere preceduta da  una breve ricognizione del  trattamento riservato al migrante nel  momento in  cui approda sulle coste italiane perché, come vedremo, già  in quella fase  può verificarsi una primissima distinzione tra i c.d.  “migranti economici” da avviare alle  procedure di allontanamento e richiedenti protezione internazionale, da avviare alle  misure di accoglienza, in tal  modo ostacolando l’accesso alla  protezione internazionale (2).

Occorre subito precisare come questa delicata fase  non sia  disciplinata da norme di legge  in modo esaustivo. Infatti, il 28 settembre 2015  – in attuazione dell’Agenda europea sulle migrazioni  – il Ministero dell’interno ha  diramato la  “Roadmap italiana” (tabella di  marcia) con  cui  si spiega come il Governo intende gestire i flussi migratori che  giungono sulle nostre coste; non si tratta di un  testo giuridico, quanto piuttosto in una nota d’indirizzo informale, integrata da  una circolare ministeriale del successivo 6 ottobre. In buona sostanza si prevede che  tutti i migranti vengano fatti sbarcare in appositi centri denominati “centri di crisi” (gli hotspot nel  lessico della Com- missione europea) allestiti in prossimità di alcuni porti dell’Italia meridionale.

La domanda di protezione

La  domanda di  protezione internazionale può essere presentata dall’interessato sia  alla  frontiera, sia presso la  questura del  luogo in  cui  costui si trova al momento di presentazione della richiesta (il riferimento è ovviamente alla  dimora di  fatto quando, nella maggioranza dei  casi, lo straniero sia  privo di autorizzazione al soggiorno e quindi, tanto più, di residenza) (4).

La corretta interpretazione della norma (art. 6, c. 1, d.lgs. 25/2008) imporrebbe alle questure di considerarsi competenti sulla base della mera elezione di domicilio del richiedente sul loro territorio di riferimento, almeno riguardo agli stranieri appena giunti in  Italia, i quali, prima della formalizzazione della domanda, potrebbero trovarsi nella necessità di essere assistiti e accolti e quindi privi di un’abitazione. In tali  casi  la richiesta di protezione determinerà in fatto anche il luogo di dimora, coincidente con  quello di accoglienza. Ad oggi, alcune questure richiedono una dichiarazione di domiciliazione sottoscritta dal  domiciliante, ma  si tratta di una prassi illegittima perché contraria a quanto disposto, da ultimo, dall’art. 5, c. 1, del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

I presenti contributi sono tratti da 

Redazione

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