Graduatorie ad esaurimento, si pronuncia la Plenaria

Redazione 09/01/18
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Graduatorie ad esaurimento: quali titoli servono?

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 11 dello scorso 20 dicembre, è intervenuta in materia di graduatorie ad esaurimento. In particolare, il Supremo Consesso ha stabilito che il solo diploma magistrale, ancorché conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, non è titolo sufficiente al fine di essere inseriti nelle liste ad esaurimento del personale educativo.

Nel caso di specie, sono approdati alla Plenaria, due distinti atti di appello, proposti da una serie di aspiranti insegnanti, che avevano chiesto l’inserimento nelle predette liste nell’anno 2014. La richiesta era già stata respinta in primo grado dal Tar Lazio.

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Non c’è una norma che riconosce il diploma come titolo legittimante

In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato l’inesistenza di una disposizione normativa che attribuisca al diploma, conseguito entro il 2002, il valore di titolo legittimante all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Il diploma vale unicamente ai fini dell’inserimento nella II fascia delle graduatorie d’istituto, ma non in quelle ad esaurimento. Pertanto, la richiesta avanzata dai ricorrenti è stata respinta, sussistendo un vero e proprio sbarramento legislativo in tali termini.

Vengono inoltre sollevate dalla Plenaria anche questioni di carattere sistematico. Infatti, sin dalle origini, le graduatorie permanenti, trasformate poi in graduatorie ad esaurimento, sono state riservate a soggetti che, oltre al diploma, avessero conseguito un titolo ulteriore, come il superamento di un concorso per titoli ed esami.

Per approfondire, leggi Le graduatorie permanenti

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