La riforma Gelli-Bianco tra luci ed ombre: le Sezioni Unite fanno chiarezza

Chiarezza sull’ambito applicativo del nuovo articolo 590 sexies del codice penale

Le novità giuridiche apportate, in ambito penale, dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 hanno probabilmente determinato la parziale decriminalizzazione di alcune fattispecie incriminatrici colpose previste in ambito medico (ex artt. 589 e 590 c.p.), mentre per altre si è amplificata la responsabilità dell’esercente la professione sanitaria. La contraddizione in seno al secondo comma dell’articolo 590 sexies del codice penale ha provocato l’aumento di dubbi e perplessità, tra dottrina e giurisprudenza, ponendo così al centro del dibattito la valutazione della condotta posta in essere dal medico e le linee guida ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali da seguire, sempre che le raccomandazioni previste dalle linee guida risultino adeguate alla specificità del caso concreto.

La diatriba giuridica che ruota attorno alla responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario si è orientata, nel corso di questi mesi, sulla famosa asserzione: “imperitia sine culpa non datur”. Ciò porta a verificare l’attuale stato dell’arte in tema di responsabilità medica[1] operando un’analisi completa dell’istituto giuridico sotteso alla luce della recente legge di riforma.

La superiore considerazione deve senz’altro partire dall’analisi del precedente quadro normativo, ovvero l’articolo 3 della legge 8 novembre 2012, n. 189, il quale ha optato per una distinzione tra i gradi di colpa prevedendo, appunto, la punibilità del professionista solo per colpa grave nell’ipotesi in cui il medico si fosse attenuto alle linee guida.

I gradi della colpa

Ebbene, la suesposta distinzione viene superata dall’art. 590 sexies c.p., atteso che il primo comma è privo di contenuto innovativo, visto il richiamo agli articoli 589 e 590 del codice nelle ipotesi di colpa medica, anche se funge da apripista al comma successivo. Infatti, il secondo comma dell’art. 590 sexies c.p. dispone la non punibilità dell’esercente la professione sanitaria qualora vengano accertati i seguenti presupposti: la verificazione dell’evento[2] a causa dell’imperizia, il rispetto delle linee guida e l’adeguatezza alle specificità del caso concreto delle linee guida[3]. Tali elementi, però, si annullano a vicenda.

Di conseguenza, secondo una rilettura del secondo comma dell’art. 590 sexies c.p., si può dedurre che il medico non è penalmente responsabile se la condotta imperita, ovvero, per colpa grave o lieve, sia stata conforme alle linee guida. Tale interpretazione si conclude con l’ovvia asserzione: se la condotta è conforme alle linee guida non può essere imperita. Sul tema, il legislatore è caduto in una contraddizione, ovvero, confonde, involontariamente, diligenza e imperizia. D’altronde, non v’è chi non veda il conflitto nascente tra la verificazione dell’evento a causa dell’imperizia con il rispetto delle linee guida. Dal punto di vista medico occorre rilevare che, nella praticità dei contenuti, le linee guida sono essenzialmente molto generiche. Ragion per cui, risulta complesso escludere la punibilità in caso di condotta imperita ma rispettosa delle linee guida.

La  riforma Gelli-Bianco mira, quindi, a neutralizzare la gradazione della colpa, nel momento in cui siano rispettate le linee guida limitatamente ai reati di omicidio e lesioni colpose. Di contro, la precedente normativa, di cui all’art. 3 della L. 189/2012, ovvero la legge Balduzzi aveva allargato, difatti, la colpa lieve come causa di non punibilità, laddove i medici imputati per altri reati non potranno usufruire della predetta novella normativa.

Secondo l’impostazione data dal legislatore nell’art. 590 sexies c.p. l’interpretazione che ne consegue è che, di primo impatto, la colpa si realizza solo se la condotta del medico risulti scevra della dovuta e richiesta diligenza, pur in assenza di volontà nel voler provocare il danno ingiusto al paziente. Ciò posto, la problematica sottesa risiede nella fattispecie colposa, in quanto risente di una mancanza contenutistica, pur rivestendo una struttura autonoma di reato. Su tale affermazione appare utile richiamare il riferimento normativo dell’elemento psicologico del reato, in quanto l’art. 43 c.p. qualifica al terzo comma il delitto colposo, ovvero contro l’intenzione, qualora l’evento, sia pur preveduto e non voluto dal soggetto agente, si realizza a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero, per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. A tal fine assurge carattere fondamentale l’inosservanza delle regole di condotta quale conseguenza della causazione dell’evento. Dunque, il complesso di fattori che fondano la relazione tra causa ed effetto si ricollegano a norme di condotta. Tali regole precauzionali sono infatti dirette a prevenire danni, ovvero, a contenerne il rischio. Al riguardo ciò che emerge da tale disamina è la prevedibilità ed evitabilità dell’evento. Sul punto appare di tutta evidenza la distinzione perpetrata dall’art. 43 c.p. tra colpa generica racchiusa nei termini di:“negligenza, imprudenza, imperizia” e colpa specifica ovvero:“l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”. A tal fine giova evidenziare che la colpa medica viene considerata speciale, perché determinata da un’attività socialmente utile e giuridicamente autorizzata, sia pur rischiosa per la sua stessa natura.

Ciò posto, l’astensione dell’intervento medico evita l’evento lesivo, pertanto, nel corso dell’attività medica quest’ultimo può essere prevedibile ed evitabile.

Ne consegue che l’esercente la professione sanitaria è ritenuto quasi sempre responsabile degli eventi infausti verificatisi nei confronti del paziente. Per converso la colpa medica ricade, in talune circostanze, sul sanitario anche in caso di mancato intervento. Per questo motivo non si può applicare il concetto di colpa comune, bensì di colpa speciale. Tale assunto deve necessariamente collegarsi alla gradazione della colpa, quale elemento regolatore dell’ammontare della pena stabilita dal giudice (ex art. 133 c.p.), in quanto la colpa in sé non ha un valore predefinito che possa statuire o meno l’esistenza di una responsabilità.

Ragion per cui, le cause di responsabilità sono maggiormente determinate, secondo casistica, dall’imperizia, ovvero, dall’inosservanza di regole di condotta. Difatti, la colpa è sì una devianza della regola di condotta, ma in campo professionale rappresenta anche la violazione delle legis artis. D’altronde, anche in ambito civile la valutazione della colpa si desume dalla condotta del professionista, ovvero come si sarebbe comportato il professionista medio, il quale osserva le regole del codice deontologico.

A ben guardare, la corrispondenza tra il codice deontologico e responsabilità giuridica è dettata dalla conclusione del seguente sillogismo giuridico.

La premessa minore vede il professionista medio come colui che non viola il codice deontologico.

Dunque, il rispetto del codice deontologico comporta l’osservanza delle regole delle legis artis.

In tale ottica, la premessa maggiore si conclude con la seguente asserzione, ovvero se vengono osservate le legis artis si è un professionista medio.

Ad ogni modo, l’innovazione normativa, così come prevista dall’art. 6 della L. n. 24/2017, sembrerebbe determinare l’esclusione della rilevanza penale delle condotte connotate da colpa lieve. Tali comportamenti si collocano all’interno dell’area segnata da linee guida, ovvero, da virtuose pratiche mediche accreditate dalla comunità scientifica. Sennonché, la quarta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza numero 28187 del 20 aprile 2017 (depositata il 7 giugno 2017), ha ritenuto l’art. 3 della L. n. 189/2012 (legge Balduzzi) la norma più favorevole al reo[4] rispetto all’art. 590 sexies c.p. introdotto dall’art. 6 della L. n. 24/2017 (riforma Gelli-Bianco). Sul punto occorre riflettere in merito alla configurabilità di detto quadro normativo caso per caso, poiché troverebbe la sua collocazione per il mancato rispetto delle linee guida, ove, al contrario, in caso di osservanza delle raccomandazioni essenziali da seguire (adeguate al caso concreto) non è ipotizzabile l’imperizia nella condotta del medico.

A ben vedere, parte della dottrina estraendo dalla L. n. 189/2012 il famoso principio “culpa levis sine imperitia non excusat” ha qualificato l’appello alla mera imperizia, ad opera dell’art. 590 sexies c.p., come eredità giurisprudenziale.

Conclusioni

In conclusione, giova evidenziare il duplice effetto giuridico rivestito dal neo testo normativo.

In primo luogo con riferimento al terzo comma dell’art. 43 c.p. occorre rilevare l’elemento soggettivo dell’imperizia, ove appare necessario valutare se la condotta del medico sia stata rispettosa delle linee guida adeguate alla specificità del caso concreto. Tale circostanza non impedisce, al contempo, la configurabilità dell’art. 43, co. 3, c.p., qualora le predette linee guida concernono regole di prudenza, ovvero, di diligenza nella prestazione.

Infine, il secondo aspetto rilevante attiene alla limitazione delle linee guida da impiegare nel giudizio di imperizia. In mancanza di tali elementi non potranno non avanzare e trovare campo aperto, in ambito sanitario, le buone pratiche clinico assistenziali.

Tuttavia, la successiva pronuncia, sempre della quarta sezione penale, la numero 50078 del 19 ottobre 2017 (depositata il 31 ottobre 2017) ha contraddetto il precedente orientamento e, pertanto, in data 21 dicembre 2017 le Sezioni Unite fanno chiarezza sul tema. Difatti, con l’informazione provvisoria n. 31/2017, i giudici di legittimità hanno enunciato il seguente principio in dirittoL’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica:

– a) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza;
– b) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia: 1) nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione dell’atto medico quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o, in mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali; 2) nell’ipotesi di errore rimproverabile nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche che non risultino adeguate alla specificità del caso concreto, fermo restando l’obbligo del medico di disapplicarle quando la specificità del caso renda necessario lo scostamento da esse;

– c) se l’evento si è verificato per colpa (soltanto “grave”) da imperizia nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione, quando il medico, in detta fase, abbia comunque scelto e rispettato le linee-guida o, in mancanza, le buone pratiche che risultano adeguate o adattate al caso concreto, tenuto conto altresì del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto medico».

In definitiva, la pronuncia delle Sezioni Unite dovrebbe sancire la naturale conclusione sulla diatriba giuridica attinente all’ambito applicativo della previsione di non punibilità prevista dall’art. 590 sexies c.p., laddove una nuova riforma, in tema di responsabilità colposa dell’esercente la professione sanitaria per morte o lesioni, dovrebbe ricomporre la frattura creatasi tra la giurisprudenza e il legislatore.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Art. 32 Cost.

Art. 43 cod. pen.

Art. 133 c.p.

Art. 590 sexies cod. pen.

  1. n. 189/2012
  2. n. 24/2017

[1] Sulla responsabilità civile da malpractice medica, nell’ampio panorama dei contributi esistenti cfr.: Rossetti, Responsabilità medica – le fattispecie di danno e il consenso informato, Milano, 2012, 12; Naso, La responsabilità civile del medico e i danni risarcibili, Padova, 2012, 1; Ferrando, Mariotti, Serpetti, La responsabilità medica, Milano 2010, 1.

[2] F. Antolisei, Il rapporto di causalità nel diritto penale, Torino, 1934, rist. 1960; F. Stella, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale, seconda edizione, Milano, 2000; M. Romano, Commentario sistematico del codice penale, Milano, 1987; M. Maiwald, Causalità e diritto penale, Milano, 1999; più in generale: K. Popper, Logica della scoperta scientifica, Torino, 1970; F. Mantovani, Diritto penale, Parte generale, Padova, 1997, p. 173.

[3] P. Piras, Imperitia sine culpa non datur. A proposito del nuovo art. 590 sexies c.p., Diritto penale contemporaneo, 1 marzo 2017; G. Iadecola, Colpa medica e causalità omissiva: nuovi criteri di accertamento, in Dir. Pen. E processo, 2003, p. 597; A. Montagni, La responsabilità penale per omissione. Il nesso causale, Padova, 2002; F. Stella, Etica e razionalità del processo penale nella recente sentenza sulla causalità delle sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 767; in generale, sui rapporti tra ragionamento sul nesso di causalità e regole del giudizio; G. Canzio, Prova scientifica, ragionamento probatorio e libero convincimento del giudice nel processo penale, in Dir. pen. e processo, 2003, p. 1193.

[4] G. Fiandaca, Diritto penale, Parte generale, Zannichelli Editore, Bologna, 1995; F. Mantovani, Diritto penale, Parte generale, Cedam, Padova, 1997.

Avv. Iannone Paolo

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