L’ordinanza di rilascio di immobile concessa nell’ambito del procedimento di sfratto sopravvive alla pronuncia di estinzione del giudizio di opposizione?

La fattispecie

Con intimazione di sfratto il ricorrente citava in giudizio avanti alla competente Autorità di giustizia il conduttore al fine di ottenere ordinanza di convalida per la morosità intimata. All’udienza si costituiva l’intimato il quale, pur contestando nel quantum la morosità, ne riconosceva la sussistenza e, pertanto, proponeva opposizione chiedendo l’accertamento dell’effettivo ammontare dei canoni. Per l’effetto, l’adito Giudice concedeva ordinanza di rilascio dell’immobile de quo agitur e, mutando il rito, disponeva che nel termine di legge le parti esperissero la procedura obbligatoria di mediazione. Nessuna delle parti avviava il procedimento stragiudiziale e, per questo, alla prima udienza di comparizione il Magistrato rigettava le istanze istruttorie e fissava udienza di discussione a cui seguiva lettura della sentenza.

Il quesito.  Il Giudice del Tribunale di Monza è chiamato a decidere se l’ordinanza di rilascio, provvisoriamente esecutiva, possa conservare la propria efficacia nonostante il giudizio di opposizione si sia concluso con sentenza che dispone l’improcedibilità per omessa instaurazione del procedimento ex D. Lgs. n. 28/2010 ss. mm.

Argomentazioni e motivazioni

Ai sensi dell’art. 5 D. Lgs. n. 28/2010 ss. mm. la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale in materia di locazione ma trova applicazione solo nel momento in cui viene disposta la conversione del rito ai sensi dell’art. 667 codice di rito.

Ne consegue che qualora le parti non esperiscano il menzionato procedimento, a maggior ragione se a seguito di esplicito invito del Giudice, il conseguente giudizio di opposizione deve essere dichiarato improcedibile.

Nessuna disposizione di legge precisa, però, quali effetti subisca l’eventuale ordinanza di rilascio concessa nell’ambito del procedimento speciale di sfratto per effetto della mancata opposizione fondata su prova scritta ovvero su gravi motivi.

Per questo motivo l’adito Giudice si affidava alla maggioritaria giurisprudenza di merito che, sul punto, ha chiarito che l’ordinanza di rilascio è un provvedimento inidoneo ad acquistare autorità di giudicato in ordine al diritto fatto valere dal locatore pur conservando efficacia fino a quando la sentenza di merito non lo stravolga.

Ciò in quanto deve compiersi un’interpretazione analogica dell’art. 653 c.p.c. secondo cui l’efficacia di un provvedimento sommario non cautelare non può essere travolto dalla pronuncia di estinzione del connesso giudizio a cognizione piena.

Tutto ciò premesso, l’adito Giudice dichiarava improcedibile il giudizio per mancata attivazione della medizione obbligatoria ma riteneva stabilizzati gli effetti dell’ordinanza di rilascio.

Nel caso di specie le spese di lite venivano compensate tra le parti visto, da un lato, la mancanza di un orientamento giurisprudenziale costante sulla questione, dall’altro, in quanto era imputabile a entrambe le parti la condotta omissiva cagionevole dell’estinzione.

 

Sentenza collegata

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Avv. Fornasier Alex

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