Tali dichiarazioni sono rese da un soggetto cd. patrocinante o patronnant, formalmente terzo rispetto al debitore principale cd. patrocinato, ma a questo legato da un rapporto di controllo, giuridico ed economico. Questa pratica concretizza uno dei tentativi volti a modificare, ampliandola, la compagine delle garanzie tipiche, con l’introduzione di strumenti più duttili e adattabili a situazioni eterogenee. Coerentemente, il contenuto delle lettere si presenta disomogeneo, variamente articolato a seconda della concreta fattispecie cui la lettera stessa si riferisce. In assenza di un unico modello, può quantomeno delinearsi un minimo contenuto standard composto da tre dichiarazioni ritenute comune denominatore di ogni documento qualificabile come patronage.
Con la prima dichiarazione, detta “confermativa del controllo”, la controllante conferma alla banca il rapporto di partecipazione-controllo che la lega alla controllata, comunicandone altresì l’entità. La seconda dichiarazione, cd. “di consapevolezza”, rappresenta una presa d’atto, da parte della controllante, del rapporto di credito, già instaurato o ancora da instaurarsi, tra la banca e la società controllata. Infine, con la dichiarazione “di futuro mantenimento della partecipazione”, la capogruppo si impegna a non modificare la propria partecipazione al capitale della controllata senza prima avvertire tempestivamente la banca. Le lettere di patronage, rappresentano una valida alternativa alle garanzie tipiche e consentono di sollecitare altrettanto efficacemente l’apertura del credito, in virtù della fiducia riposta dalla banca nella capacità finanziaria della società patrocinante (con la quale essa intrattiene specifiche relazioni economiche) e, conseguentemente, in quella della società patrocinata.
La snellezza di questi strumenti rispetto alle garanzie tipiche consiste, in primo luogo, nel fatto che essi non implicano un’iscrizione in bilancio e non determinano quindi un appesantimento della situazione finanziaria della società controllante; in secondo luogo, nella possibilità che sia il solo amministratore delegato a sottoscrivere la lettera, senza una preventiva delibera del consiglio di amministrazione e, conseguentemente, con un notevole risparmio di tempo. Infine occorre precisare che una simile dichiarazione non è fideiussione, dal momento che manca l’espressa volontà di assumere l’obbligazione fideiussoria richiesta dall’art. 1937 cod.civ., e neppure si tratta di un mandato di credito, giacché la banca non si obbliga contrattualmente, art. 1958 cod.civ, verso la capogruppo a fare credito alla controllata. L’esclusione di una responsabilità contrattuale della capogruppo è, anzi, il tratto saliente del patronage, la cui funzione è quella di mutare il titolo della responsabilità: da responsabilità contrattuale, come sarebbe nel caso di assunzione dell’obbligazione fideiussoria, in responsabilità extracontrattuale. Il presupposto sul quale questa figura atipica è costruita è che la dichiarazione di chi induce un terzo a contrarre, seguita da un comportamento contrario al contenuto della dichiarazione, costituisca fatto illecito e sia pertanto fonte di responsabilità ex art. 2043 cod.civ.
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