Gratuito patrocinio e separazioni

Redazione 10/01/18

L’ammissione al gratuito patrocinio: conta il reddito del figlio convivente

Nell’ambito dei procedimenti di separazione, rileva il reddito del figlio convivente al fine della determinazione dei presupposti per l’ammissione al gratuito patrocinio. E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 30068 pubblicata lo scorso 14 dicembre 2017, secondo la quale, ai fini della richiesta di accesso al patrocinio a spese dello Stato, deve tenersi conto del reddito del figlio convivente con la parte che richiede tale beneficio. La pronuncia è relativa ad una causa di separazione personale.

Come stabilito dalla legge, il reddito per essere ammessi all’istituto del gratuito patrocinio, non deve superare gli 11.528,41 euro.

La revoca dell’ammissione provvisoria

Nel caso di specie, la donna veniva ammessa, in via anticipata e provvisori, al patrocinio a spese dello Stato per affrontare il procedimento di separazione personale. Tuttavia, il beneficio veniva revocato dal Tribunale, a seguito dei controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate, la quale riscontrava il superamento della soglia massima di reddito, tenendo conto dei redditi dell’intero nucleo familiare. In particolare, escluso il reddito del marito, quale parte contrapposta in giudizio, venivano sommati i redditi della donna e dei figli conviventi. La donna proponeva dunque ricorso per Cassazione, sostenendo che dovesse essere considerato il solo reddito dell’istante e non quello del nucleo familiare nel complesso.

La decisione della Corte di legittimità

Non è di tale avviso la Suprema Corte, la quale ha affermato che, l’unica parte controinteressata nell’ambito dei giudizi di separazione, è l’altro coniuge e, dunque, nella determinazione del reddito da dichiarare ai fini dell’eventuale istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si deve considerare il reddito complessivo raggiunto da tutti i componenti del nucleo familiare. In altre parole, l’adesione morale dei figli non rileva ai fini dell’accoglimento della domanda giudiziale, in quanto la causa di separazione ha natura strettamente personale e coinvolge, in esclusiva, i due coniugi.

 Per approfondire, leggi L’analisi dell’istituto

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