Controllo deontologico in medicina come argine alla contenziosità frivola

Piano giuridico e piano deontologico

Appare opportuno, innanzitutto, distinguere tra piano giuridico e piano deontologico. Da un lato, il consulente o perito, nell’atto di redigere la propria relazione, è ausiliare del pubblico ministero, del giudice, della parte civile o dell’imputato (piano giuridico).

Il Tribunale valuta soprattutto il merito della consulenza.

Dall’altro, si considera il consulente o il perito che è anche medico, obbligato ad allineare la propria condotta, nell’espletamento dell’incarico, ai precetti deontologici (soprattutto art.62 ed art.58 del C.D. Codice di Deontologia Medica),  propri della professione medica (piano deontologico).

L’Ordine valuta la presenza dei moniti deontologici nella perizia.

L’Ordine professionale, evidentemente, ha un ruolo secondario rispetto al Tribunale poiché l’attività del consulente e la sua eventuale infedeltà ledono in primis l’amministrazione della giustizia e, comunque, l’Ordinamento giuridico non può ammettere decisioni confliggenti sullo stesso caso. È possibile, però, da parte dell’Ordine, un ruolo di censore di consulenti e periti fondato sul saldo puntello dell’accertamento preventivo del Tribunale.

Da ciò nasce la proposta del gruppo “medici che si difendono con il C.D.” di: revisione deontologica delle migliaia di cause già concluse con invio di esposti all’Ordine dei Medici nei confronti dei consulenti usando la sentenza come puntello, se presenti problemi deontologici nelle perizie.

Le principali questioni deontologiche

Tra le problematiche deontologiche si riconoscono principalmente: la correttezza morale, l’obbligo di soddisfare le esigenze di giustizia attinenti al caso in esame, la prudenza, il rigore scientifico, il rispetto dell’attività professionale del collega, il principio di reciprocità (rispetto reciproco).

In particolare, l’art.62 del C.D. prevede dei limiti per chi firma la consulenza:

  1. “… l’attività medico-legale è subordinata all’effettivo possesso delle specifiche competenze richieste dal caso”.

Qualora non dovessero essere presenti gli elementi di comprovata esperienza e competenza in chi firma la perizia, riguardo specificatamente il caso in esame, il medico chiamato in causa potrebbe chiedere all’Ordine di interporsi o inviare un esposto.

  1. “… i consulenti devono tendere unicamente a interpretare le evidenze scientifiche disponibili pur nell’ottica dei patrocinati, nel rispetto della oggettività e della dialettica scientifica nonché della prudenza nella valutazione relativa alla condotta dei soggetti coinvolti”.

Si tratta di un monito esplicito. Possono nascere contestazioni, ad esempio, se assenti dati bibliografici accreditati nella perizia.

  1. “… in casi di particolare complessità clinica ed in ambito di responsabilità professionale, è doveroso che il medico-legale richieda l’associazione con un collega di comprovata esperienza e competenza nella disciplina coinvolta”.

Il C.D. ha introdotto questa norma prevedendola come atto doveroso e non come consiglio, la sua inosservanza costituisce illecito (eventualmente da impiegare come strumento di pressione anche nei confronti dei giudici).

Il 70-80% delle cause civili e addirittura il 90% delle cause penali vedono il medico vincitore della causa stessa (Amami.it); un numero così  elevato farebbe presupporre un alto numero di problematiche deontologiche e, conseguentemente, prevedere un alto numero di esposti all’Ordine professionale. A favorire  quest’ultima condizione vi è anche la sentenza della Corte di Cassazione, quarta sezione penale, n. 42576/2016, secondo cui: “non commette diffamazione colui che invia all’Ordine professionale un esposto contenente dubbi o perplessità sulla correttezza professionale di un professionista”.

Il contenzioso sanitario

Il legislatore, con il D.Lgs.C.P.S.13.09.1946 n.233 art.3, lett.g., aveva posto un vero argine all’aumento della contenziosità in campo sanitario. Leggiamo che, al Consiglio direttivo di ciascun Ordine e Collegio spetta l’attribuzione di: “… interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all’esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse.”

L’argine alla contenziosità è soprattutto nel controllo deontologico tra medico e medico e quindi anche controllo deontologico delle consulenze medico-legali che rientrano a pieno titolo tra le “questioni inerenti all’esercizio professionale” descritte nel decreto del 1946.

L’errore è umano ed è sempre esistito ma, il legislatore, con il decreto Balduzzi e la legge Gelli, non sembra contemplare la “malasanità del consulente”. Di ciò non vi è traccia nemmeno nella relazione della Commissione parlamentare sull’errore in sanità (170 pagine, tre anni di lavoro).

È possibile, comunque, chiedere all’Ordine dei Medici di interporsi durante la causa. Ciò rientrerebbe nel “controllo deontologico permanente” ovvero nella seconda proposta del gruppo medici che si difendono. L’Ordine delibera “in caso di non riuscito accordo” e quindi anche se il consulente non dovesse presentarsi.

Ogni qualvolta il consulente non dovesse presentarsi ad un incontro stabilito dall’Ordine potrebbe seguire, ad esempio:

  1. la contestazione del principio di reciprocità (rispetto reciproco) presente nell’art. 58 C.D.;
  2. la segnalazione dell’assenza al Presidente del Tribunale qualora il consulente fosse iscritto in un registro dei consulenti. Ad essi è richiesta la “specchiata moralità” ai sensi dell’articolo 15 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Tale requisito ha natura discrezionale; non è nemmeno semplice contestare l’eventuale rigetto della domanda di iscrizione;
  3. la segnalazione alla Direzione dell’Ordine dei Medici qualora il consulente fosse iscritto in una qualsiasi Commissione ordinistica. Ai sensi dell’articolo 64 del C.D., potrebbe nascere opposizione a questa iscrizione.

La sanzione disciplinare rende problematica la carriera ospedaliera (vedi Codice Etico Comportamentale delle Asl, facile ricerca su Google) ma anche i rapporti con un’eventuale società proprietaria qualora, ad esempio, il consulente svolgesse funzione di Direttore Sanitario o similare.

Il paziente-cliente potrebbe, teoricamente, esigere copia del relativo verbale dell’Ordine dei Medici e citare il professionista a giudizio. In caso di sospetto di dolo, praticamente sempre presente quando le problematiche in una perizia sono di tipo deontologico, il perito/consulente/medico-legale potrebbe non essere coperto dalla propria assicurazione.

Grazie all’art. 8 della legge Gelli, il medico chiamato in causa incontra il consulente di parte durante un tentativo obbligatorio di conciliazione. Anche in questo caso sarà possibile contestare eventuali problematiche deontologiche peritali.

Nasce o meglio rinasce una figura professionale: “il medico che si difende con il Codice Deontologico” in grado di aprire una nuova pagina  nella lotta alle cause frivole.

Letture consigliate e bibliografia

Medici consulenti e periti e procedimenti disciplinari dell’Ordine  a cura dell’Avv. Alessandra Testuzza Consulente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Latina, Febbraio 2007.

“Medici che si difendono con il Codice Deontologico  si confrontano con la legge Gelli”. Arnaldo Capozzi. Diritto.it. 2017.

 

Capozzi Arnaldo

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