Il diritto ad astenersi dalla prestazione lavorativa nelle festività infrasettimanali

Con la sentenza 27948/2017 la Corte di Cassazione è tornata a occuparsi della tematica afferente il diritto del lavoratore ad astenersi dal lavoro durante le festività infrasettimanali.

La vicenda trae spunto da un ricorso depositato da un’azienda metalmeccanica avverso le sentenze di secondo grado che avevano riconosciuto il diritto alla retribuzione prevista per le festività, anche ai lavoratori che si erano rifiutati di lavorare il 6 gennaio e l’8 dicembre, in quanto festività infrasettimanali.

Secondo i legali della società ricorrente il combinato disposto degli artt. 5, parte speciale, sezione III, e 8, parte speciale, del CCNL per l’industria metalmeccanica datato 07.05.03 derogherebbe a quanto disposto in linea generale dall’art. 5, c. 3, L. 260/1949, consentendo il lavoro durante le festività infrasettimanali ove sussistano comprovate esigenze aziendali.

Di conseguenza, il lavoratore che si rifiuti di lavorare durante le citate giornate non avrebbe diritto alla relativa retribuzione prevista per le festività, non essendo applicabili al caso di specie le eccezioni specifiche di cui all’art. 2, L. 90/1954, trattandosi di assenza ingiustificata.

La Cassazione, con la sentenza oggetto di commento, rigetta il ricorso del datore di lavoro, dichiarando infondati tutti i motivi addotti dalla ricorrente.

La tesi della Corte di legittimità

In primo luogo, i Giudici di legittimità sostengono che gli articoli del CCNL di categoria nella versione del 2003, citati dalla società, non introducono un obbligo per il dipendente di prestare l’attività lavorativa durante le festività infrasettimanali, ma una mera possibilità, stante la genericità delle locuzioni utilizzate.

A ogni modo, la Corte di Cassazione ribadisce altresì che l’art. 5, c. 3, L. 260/1949 è derogabile esclusivamente per il tramite di uno specifico accordo individuale, ovvero di un accordo sindacale stipulato da organizzazioni sindacali a cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato.

Conseguentemente, le disposizioni del CCNL metalmeccanici oggetto di approfondimento devono essere intese quale disciplina del lavoro durante le festività infrasettimanali applicabile solamente ove vi sia stato uno specifico accordo individuale o sindacale in tal senso, che funge da indispensabile elemento propedeutico.

Anche in questa occasione, pertanto, i Giudici della Cassazione hanno adottato la ormai consolidata tesi in materia, accolta recentemente dalle sentenze 16592/2015 e 22482/2016, ritenendo ormai superato l’unico precedente di senso opposto sostenuto dalla stessa Corte con la sentenza datata 27.06.1980.

Per quanto concerne, invece, il pagamento della retribuzione prevista per le festività anche in ipotesi di rifiuto allo svolgimento della prestazione lavorativa durante quelle infrasettimanali, la Corte di Cassazione sostiene che “ritenere che il trattamento non spetti in ipotesi in cui il lavoratore semplicemente rifiuti di prestare, come suo diritto, la sua opera durante le festività previste dalla legge non è operazione consentita, né desumibile dalla norma” (ndr. Art. 2, L. 90/1954).

Nello specifico, i Giudici ritengono che il lavoratore che si rifiuti di svolgere la prestazione lavorativa durante le festività infrasettimanali non è da ritenersi quale assente ingiustificato, in quanto esercita un diritto previsto dall’ordinamento.

Tant’è vero che il provvedimento con cui il datore di lavoro impone al dipendente di prestare l’attività lavorativa nei citati giorni “è nullo, ed integra un inadempimento parziale del contratto di lavoro”. L’inottemperanza del lavoratore è, pertanto, “giustificata in base al principio inadimplenti non est adimplendum ex art. 1460 C.c. e sul rilievo che gli atti nulli non producono effetti”

Sarebbe paradossale, invero, asserire che l’ordinamento italiano prevede una sorta di sanzione economica indiretta (ndr. mancata elargizione dell’elemento retributivo) a fronte dell’esercizio di un diritto da parte del lavoratore.

Non è, quindi, corretto affermare, come invece sostiene la ricorrente, che dalla lettura dell’art. 2, L. 90/1954 si desumerebbe, in negativo, la non spettanza del più volte citato emolumento, ove il lavoratore abbia rifiutato di prestare lavoro durante le festività infrasettimanali.

Il ragionamento giuridico compiuto dalla Corte di Cassazione è, a parer di chi scrive, strettamente rispettoso del dettato normativo vigente in materia, ma contestualmente sembrerebbe palesare un mancato raccordo con il D.Lgs 66/2003, almeno in termini di razionali, nonché una distanza, più o meno marcata, rispetto al mutato contesto sociale.

Anche in questo ambito del diritto del lavoro, pertanto, sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore del Legislatore, il quale non sarebbe necessariamente chiamato a modificare l’equilibrio costruito dalla Suprema Corte al fine di consentire il lavoro durante le festività infrasettimanali a prescindere da un accordo, ma dovrebbe aggiornare il reticolato normativo, risalente in parte al primo periodo post-bellico,  al fine di garantire un sistema omogeneo e privo di contraddittorietà, evitando di delegare impropriamente alla magistratura l’onere di aggiornare disposizioni ormai vetuste.

 

 

 

Dott. Pugliese Davide

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