Lo sviluppo brevettuale nel campo agroalimentare

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La cosiddetta quarta età agroalimentare ha messo in primo piano l’innovazione in settori che prima appartenevano esclusivamente ai dipartimenti di ricerca scientifica delle grandi università. Negli ultimi anni assistiamo allo sviluppo di nuovi settori agroalimentari ed il supporto normoregolamentare tra spinta dalla
produzione legislativa internazionale e per quanto ci riguarda da quella Europea.
Gli Operatori del Diritto si trovano dunque a dover ragionare sempre meno di rado in settori a loro totalmente sconosciuti ed in campi dove a maggior agio si trovano invece i giovani professionisti e coloro che riescono a tenere un passo serrato non solo con dottrina e giurisprudenza ma anche con la tecnica delle
nuove scienze, dove la necessità di fornire immediata risposta consulenziale alle aziende specialistiche richiede la comprensione anche del procedimento produttivo.

Nuove specie o tipi di piante con particolari caratteristiche relative alla loro riproduzione, crescita, resistenza agli agenti patogeni ed atmosferici, sono proteggibili con un apposito Certificato di Novità Vegetale. Questo pertanto valorizza la ricerca ed il patrimonio dell’impresa e costituisce uno strumento indispensabile di affermazione produttiva e di sviluppo del fatturato, rispetto alla concorrenza, altresì ciò innalza la “barriera di entrata” per coloro che in tale settore vogliono inserirsi per svolgere il proprio business.
Il supporto finanziario introdotto in questo settore dai Fondi Europei rappresenta poi, per le start-up un significativo stimolo propositivo, che va ad inserirsi nel quadro più generale di incentivazione aziendale, investimento questo che nel nostro Paese risulta incomprensibilmente limitato e miope.

Dal 30 marzo 1999 le Varietà Vegetali1 sono proteggibili in Italia mediante una specifica privativa, e non più tramite un brevetto per varietà vegetale 2 . A novellazione della pregressa normativa l’art. 2 del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs 10 febbraio 2005, n. 30) prevede che possano essere oggetto di brevettazione le nuove varietà vegetali. Può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale, ai sensi dell’art. 100 CPI, un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costitutore, può
essere: a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa
combinazione di genotipi; b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base all’espressione di almeno uno
dei suddetti caratteri; c) considerato come un’entità rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in
modo conforme.

Per costitutore si intende (art.101 CPI):
a) la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varietà,
b) la persona che è il datore di lavoro della persona sopraindicata o che ne ha commissionato il lavoro;
c) l’avente diritto o avente causa dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).
Ai fini del conferimento del diritto di costitutore la varietà deve essere nuova, distinta, omogenea e stabile (art. 102 CPI). Di rilievo risulta il fatto che ora la varietà si reputa nuova (art. 103 CPI) quando, alla data di deposito della domanda di costitutore, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa o un prodotto di raccolta della varietà non è stato venduto, né altrimenti ceduto a terzi, dal costitutore o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varietà: a) sul territorio italiano da oltre un anno dalla data di deposito della domanda; b) in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti, da oltre
sei anni.

La varietà si reputa distinta (art. 104 CPI) quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data del deposito della domanda, è notoriamente conosciuta.
In particolare un’altra varietà si reputa notoriamente conosciuta quando: a) per essa è stata depositata, in qualsiasi Paese, una domanda per il conferimento del diritto di costitutore o l’iscrizione in un registro ufficiale, purché detta domanda abbia come effetto il conferimento del diritto di costitutore o l’iscrizione nel registro ufficiale delle varietà; b) è presente in collezioni pubbliche.
Qualsiasi prodotto non definibile come varietà vegetale, per esempio parti di piante, cellule coltivate in vitro, risultano brevettabili. Il materiale di propagazione di una varietà vegetale, come i semi, è invece escluso dalla brevettabilità.

Il requisito della omogeneità specifica che la varietà si reputa tale (art. 105 CPI) quando è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione, con riserva della variazione prevedibile in conseguenza delle particolarità attinenti alla sua riproduzione sessuata e alla sua moltiplicazione vegetativa.
La varietà si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso di un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo.
Vediamo ora il disposto essenziale espresso nell’art. 114 CPI: la varietà deve essere designata con una denominazione destinata ad essere la sua designazione generica. La denominazione deve permettere di identificare la varietà. Essa non può consistere unicamente di cifre, a meno che non si tratti di una prassi stabilita per designare talune varietà.

Essa non deve essere suscettibile di indurre in errore o di creare confusione quanto alle sue caratteristiche, al valore o alla identità della varietà o alla identità del costitutore. In particolare, essa deve essere diversa da ogni altra denominazione che designi, sul territorio di uno Stato aderente all’Unione per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV3), una varietà preesistente della stessa specie vegetale o di una specie simile, a meno che quest’altra varietà non esista più e la sua denominazione non abbia assunto alcuna importanza
particolare.

Per quanto riguarda la durata della protezione, ex art 109 CPI, il diritto di costitutore si protrae per venti anni a decorrere dalla data della sua concessione. Per gli alberi e le viti tale diritto dura invece trenta anni dalla data della sua concessione.
Gli effetti della privativa decorrono dalla data in cui la domanda, corredata degli elementi descrittivi, è resa accessibile al pubblico. Nei confronti delle persone alle quali la domanda, corredata degli elementi
descrittivi, è stata notificata a cura del costitutore, gli effetti della privativa decorrono dalla data di
tale notifica. La privativa protegge la varietà vegetale nell’intero territorio Italiano e nello Stato di San Marino, e può essere riconosciuta anche nella Città del Vaticano.

Può richiedere una privativa per Varietà Vegetale ogni persona fisica o giuridica italiana o straniera (costituita o suo cessionario).
I richiedenti possono essere rappresentati soltanto da consulenti abilitati, iscritti all’albo dei consulenti in proprietà industriale, o da avvocati. Il deposito della domanda può essere quindi effettuato presso qualunque Camera di Commercio direttamente dal costitutore ovvero per mezzo di un mandatario o di un avvocato
iscritti nei relativi albi professionali e muniti di lettera di incarico.
La prima domanda può essere depositata presso l’autorità competente di qualsiasi Stato aderente all’UPOV.
È possibile rivendicare la priorità di una domanda di protezione per la stessa Varietà precedentemente depositata in uno Stato membro della Convenzione UPOV entro dodici mesi dalla data del precedente deposito.

Se invece si tratta di un primo deposito, la domanda di protezione per Varietà Vegetale può costituire diritto di priorità al momento del deposito di domande in altri paesi della Convenzione UPOV per la stessa varietà.
Dopo la pubblicazione della domanda, il richiedente può impedire che un terzo utilizzi la Varietà Vegetale e può, a tal fine, iniziare azioni giudiziarie o richiedere provvedimenti cautelari, nonché ottenere una remunerazione per eventuali violazioni.
È significativo evidenziare che l’esame colturale teso allo scopo di verificare la rispondenza ai requisiti di novità, stabilità, omogeneità e distintività, è eseguito sotto la responsabilità e il controllo del Ministero delle politiche agricole.
L’esame può essere omesso se è già stato effettuato in un altro paese membro della Convenzione UPOV, a condizione che ne sia fatta esplicita richiesta all’atto della domanda e che la domanda depositata in Italia rivendichi la priorità di una domanda depositata in un altro paese membro della Convenzione UPOV.

Si nota che non esiste una procedura di opposizione, ma è possibile che terzi depositino osservazioni relativamente alla mancanza di una o più condizioni per la protezione della Varietà Vegetale.
Alla conclusione degli esami colturali viene data la Concessione, ma i diritti di esclusiva possono essere fatti valere anche in pendenza della domanda. Oltre alle tasse di deposito, sono dovute tasse annuali di mantenimento pagabili solo dal rilascio.

L’Unione Europea ha anche preso in considerazione i prodotti fitosanitari, ossia i prodotti per la protezione delle piante, prodotti agrochimici 4 destinati a proteggere i vegetali da organismi nocivi, ad influire sui loro processi vitali, senza fungere da fertilizzanti, ed a conservarli, ad eliminare i vegetali indesiderati o a
frenarne la crescita.
I privilegi degli agricoltori sono quelli del cosiddetto “reimpiego”, in azienda, del seme di varietà tutelate dietro pagamento di royalty (Convenzione UPOV 1991). Il Regolamento 2100/94, all’art.14, autorizza la deroga solo per determinate specie e a determinate condizioni. I piccoli agricoltori (quelli che non coltivano
vegetali su una superficie maggiore di quella necessaria per ottenere 92 tonnellate di prodotto che diventano 185 per la patata) non sono tenuti a pagare la royalty. La legge italiana di recepimento della Convenzione UPOV non riconosce il privilegio dell’agricoltore (in Italia le aziende agricole sono maggiormente di piccole dimensioni).
L’art. 170 bis, comma 5 del CPI (recepisce l’art. 11, comma 1 della direttiva 98/44/CE) dispone che l’utilizzazione da parte dell’agricoltore, per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nella sua azienda, di materiale brevettato di origine vegetale avvenga nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14 del Reg. n.
2100/94/CE. Per quanto riguarda invece le invenzioni nell’esteso campo delle biotecnologiche, ovvero alle tecniche che utilizzano organismi viventi, o loro parti, per realizzare o modificare dei prodotti, per migliorare o modificare certe, o tutte, le caratteristiche di piante, o animali, per sviluppare microrganismi, od organismi
destinati ad usi specifici, o tecniche che causano mutamenti organici in materiale biologico, oppure causano mutamenti in materiali inorganici utilizzando mezzi biologici, ormai di ampia utilizzazione e notorietà, nei settori dell’agroindustria, dei fertilizzanti, dell’alimentare, della zootecnia, financo della gestione avanzata
dei rifiuti e dei bio-combustibili, la normativa di cui D.L. 10 gennaio 2006 n.3 individua una innovativa protezione giuridica.

Vengono innanzitutto puntualmente definiti i concetti di: materiale biologico, ovvero un materiale contenente informazioni genetiche, autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico; procedimento microbiologico, ovvero qualsiasi procedimento nel quale si utilizzi un materiale microbiologico, che comporta un intervento su un materiale microbiologico o che produce un materiale microbiologico; varietà vegetale, di cui già abbiamo parlato.
Un procedimento di produzione di vegetali o di animali è essenzialmente biologico quando consiste integralmente in fenomeni naturali quali l’incrocio o la selezione. Va ricordato altresì che un procedimento tale per cui si preveda una pluralità di fasi successive, le quali considerate singolarmente abbiano natura
biologica, osservato nel suo insieme potrebbe anche risultare non biologico.
Esso è brevettabile, a condizione che abbia i requisiti della novità, attività inventiva ed industrialità, e che si tratti di: materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale; che si tratti di un procedimento tecnico attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale; o qualsiasi applicazione nuova di un materiale biologico o di un procedimento tecnico già brevettato.

Altresì brevettabile sarà un’invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente
prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura è identica a quella di un elemento naturale, a condizione che la sua funzione e applicazione industriale siano concretamente indicate, descritte e specificatamente rivendicate. Per procedimento tecnico la normativa intende quello che soltanto l’essere umano risulta essere capace di mettere in atto e che la natura da sola non è in grado di compiere.
Una invenzione potrà essere brevettabile se riguarda piante o animali ovvero un insieme vegetale, caratterizzato dall’espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non è limitata, dal punto di vista tecnico, all’ottenimento di una determinata varietà vegetale o specie animale e non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici.

Differentemente non brevettabile sarà il corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignità e l’integrità dell’essere umano e dell’ambiente; i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale; le invenzioni, il cui sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana, all’ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute, dell’ambiente e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversità ed alla prevenzione di gravi danni ambientali.

Altresì ogni procedimento tecnologico di clonazione umana, qualunque sia la tecnica impiegata, il massimo stadio di sviluppo programmato dell’organismo clonato e la finalità della clonazione; i procedimenti di modificazione dell’identità genetica germinale dell’essere umano; ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee di cellule staminali embrionali umane; i procedimenti di modificazione dell’identità genetica degli animali, atti a provocare su questi ultimi sofferenze senza utilità medica sostanziale per l’essere umano o l’animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti; le invenzioni riguardanti protocolli di
screening genetico, il cui sfruttamento conduca ad una discriminazione o stigmatizzazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche, razziali, etniche, sociali ed economiche, ovvero aventi finalità eugenetiche e non diagnostiche; una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, salvo che venga fornita l’indicazione e la descrizione di una funzione utile alla valutazione del requisito dell’applicazione industriale e che la funzione corrispondente sia
specificatamente rivendicata, (ciascuna sequenza è considerata autonoma ai fini brevettuali nel caso di sequenze sovrapposte solamente nelle parti non essenziali all’invenzione); le varietà vegetali e le razze animali, nonché i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali; le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l’invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di procedimento di ingegneria genetica. Escluso dalla brevettabilità anche ogni procedimento tecnico che utilizzi cellule embrionali umane.

Dr.Prof. Patron Alberto

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