La legge di Bilancio 2018, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 interviene, al comma 461, sulla disciplina delle notificazioni a mezzo posta al fine di dare completa attuazione al processo di liberalizzazione di cui all’art. 1, commi 57 e 58, l. 4 agosto 2017, n. 124, nonché di realizzare la piena funzionalità dell’amministrazione giudiziaria e della finanza pubblica con riferimento alle notificazioni penali, civili e amministrative e quelle relative al codice della strada.
Ed allora, l’art. 1 comma 461, inserisce all’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 97, il comma 97-bis che, a sua volta, inserisce una serie di modifiche alla Legge 20 novembre 1982, n. 890 che qui di seguito analizziamo:
- Poste private
La legge 4 agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha introdotto una rilevante novità nell’ambito delle notifiche a mezzo posta degli atti giudiziari e dei verbali di violazione del codice della strada ovvero la liberalizzazione dei servizi postali facendo venir meno il pluriennale monopolio detenuto da Poste Italiane.
L’art. 1, commi 57 e 58, Legge 124/2017, ha abrogato l’art. 4 del D. Lgs. n. 261/1999 ed ha inserito la possibilità di rilasciare nuove licenze a soggetti diversi dalle Poste Italiane per notifiche di atti giudiziari ex Legge n. 890/1982 e per notifiche di atti giudiziari per violazione del Codice della Strada. Ciò vuol dire che le notifiche non saranno affidate più in esclusiva a Poste Italiane (fornitore del servizio universale) ma anche ai servizi postali privati.
A tal proposito, però, va detto che è necessario che le società private si muniscano della licenza di cui sopra. Occorre attendere, infatti, l’effettiva attuazione, ovvero la regolamentazione definitiva dell’Agcom sulla base delle regole da predisporsi da parte appunto dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per il conseguimento della licenza individuale, i requisiti, gli obblighi, i controlli e le procedure di diffida, sospensione o revoca (interdizione) dei titoli.
Ecco che, proprio sull’argomento si sono succedute varie interpretazioni giurisprudenziali. Tra queste, di recente, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23887 del 23 ottobre 2017 ha precisato che un provvedimento dell’AGCOM (autorità garante delle telecomunicazioni) dovrà fissare i requisiti per il rilascio delle licenze e, fino a quel momento – o meglio finchè le società private non si saranno munite della nuova licenza – la notifica con le poste private continuerà ad essere contestabile come inesistente. Peraltro, il vizio dell’inesistenza, non è sanabile in conseguenza della costituzione in giudizio delle controparti, con sostanziale prorogatio dell’attribuzione del servizio in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.a. Altresì, da ultimo, nello stesso senso Ordinanza Cassazione n. 234 dell’8 gennaio 2018 (si veda anche Cass. sez. un. n. 14916/16).
- Indicazioni sulla busta
Sull’avviso di ricevimento e sul piego devono essere indicati come mittenti, l’ufficio giudiziario, la parte istante o il suo procuratore e la PEC. V’è, infatti, l’obbligo nell’indicazione del mittente di annotare anche l’indirizzo PEC per i soggetti che, in virtù di altre disposizioni normative, sono obbligati a dotarsene.
- Termini per la notificazione con le poste private
In caso di notifica da effettuarsi entro un prestabilito termine, per il notificante fa fede la data di consegna all’ufficio postale, mentre per il notificato rileva il giorno della consegna del plico. (si veda C. Cost. sent. n. 477/2002).
La legge prevede, infatti, che l’avviso di ricevimento costituisce prova dell’eseguita notificazione «fermi restando gli effetti di quest’ultima per il notificante al compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalle vigenti disposizioni».
- Smarrimento del plico e dell’avviso di ricevimento
In caso di smarrimento del plico, l’operatore tenuto all’attività di notifica, dovrà corrispondere un indennizzo al mittente dello stesso, nella misura stabilita dall’AGCOM. Viceversa, nel caso di smarrimento dell’avviso di ricevimento, nessuna indennità dovrà essere corrisposta; tuttavia, l’operatore è tenuto a rilasciare al mittente un duplicato dello stesso, senza ulteriori costi aggiuntivi.
Peraltro, nel caso in cui il mittente abbia indicato un indirizzo pec, l’avviso di ricevimento verrà trasmesso al medesimo in formato digitale; presso l’ufficio dell’operatore, sarà conservato il documento cartaceo, che potrà essere ritirato dal mittente.
- Se il destinatario si rifiuta di firmare la notifica
Qualora davanti al postino privato, il destinatario (o un eventuale familiare convivente) non accetti la raccomandata oppure si rifiuti di firmare l’avviso di ricevimento, l’operatore postale ne fa menzione sull’avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità, appone la data e la propria firma sull’avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. Analogamente, la prova della consegna è fornita dall’addetto alla notifica nel caso di impossibilità o impedimento determinati da analfabetismo o da incapacità fisica alla sottoscrizione.
- Momentanea assenza del destinatario
In caso di momentanea assenza del destinatario e, qualora non ci sia nessun altro ad aprire il postino privato, il plico verrà depositato presso un punto di deposito più vicino al destinatario. Ebbene, l’operatore postale dovrà assicurare un adeguato numero di punti di giacenza o modalità alternative di consegna della corrispondenza inesitata al destinatario, secondo criteri e tipologie definite dall’Autorità di Regolamentazione del settore postale.
La notifica si dà per eseguita trascorsi 10 giorni dal ricevimento della raccomandata, con cui il destinatario viene informato del deposito del piego. (avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ulteriori specifiche sul luogo di deposito) laddove il deposito si protrae per 6 mesi.
Legge 27 dicembre 2017, n. 205
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 29 dicembre 2017, n. 302 – Supplemento Ordinario, n. 62
Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2018
Articolo 1
Comma 461 Servizio di notificazioni a mezzo posta
(Rubrica non ufficiale)
«97-bis. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:
L. 20 novembre 1982, n. 890
Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari
VECCHIO TESTO |
L. 20 novembre 1982, n. 890
Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari
NUOVO TESTO |
Articolo 1
1. In materia civile, amministrativa e penale, l’ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, salvo che l’autorità giudiziaria disponga o la parte richieda che la notificazione sia eseguita personalmente. 2. L’ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l’ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona.
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Articolo 1
1. In materia civile, amministrativa e penale, l’ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, salvo che l’autorità giudiziaria disponga o la parte richieda che la notificazione sia eseguita personalmente. 2. L’ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l’ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona. 3. Il servizio deve essere erogato da operatori postali in possesso della licenza di cui all’articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e deve rispettare gli obblighi di qualità minima stabiliti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124.
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Articolo 2
Gli ufficiali giudiziari, per la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale e per le comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata connesse con la notificazione di atti giudiziari, fanno uso di speciali buste e moduli, per avvisi di ricevimento, entrambi di colore verde, di cui debbono fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello prestabilito dall’Amministrazione postale. Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. |
Articolo 2
Gli ufficiali giudiziari, per la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale e per le comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata connesse con la notificazione di atti giudiziari, fanno uso di speciali buste e moduli, per avvisi di ricevimento, entrambi di colore verde, di cui debbono fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il Ministero della giustizia. Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.
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Articolo 3
L’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendo menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Presenta all’ufficio postale la copia dell’atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest’ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l’aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; vi appone, altresì, il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione ed il sigillo dell’ufficio. Nei casi in cui l’ufficiale giudiziario si avvalga per la notificazione di sistemi telematici, la sottoscrizione è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema informatizzato del nominativo dell’ufficiale giudiziario stesso. Presenta contemporaneamente l’avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall’Amministrazione postale, con l’aggiunta del numero del registro cronologico. Per le notificazioni di atti in materia civile e amministrativa effettuate prima dell’iscrizione a ruolo della causa, o del deposito del ricorso, l’avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante o il suo procuratore quando sia stato già nominato; per le notificazioni in materia penale e per quelle in materia civile e amministrativa, effettuate in corso di procedimento, l’avviso deve indicare come mittente l’ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso ufficio e il numero del procedimento cui la notifica si riferisce. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull’originale del provvedimento dell’avvenuta notificazione di un atto di impugnazione o di opposizione, la ricevuta di ritorno deve indicare come mittente l’ufficiale giudiziario tenuto a dare avviso dell’impugnazione o dell’opposizione.
L’ufficiale giudiziario corrisponde le tasse postali dovute, compresa quella per l’avviso di ricevimento e della raccomandazione di essa, all’ufficio postale di partenza. |
Articolo 3
L’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendo menzione del punto di accettazione dell’operatore postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Presenta al punto di accettazione dell’operatore postale la copia dell’atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest’ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l’aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; vi appone, altresì, il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione ed il sigillo dell’ufficio. Nei casi in cui l’ufficiale giudiziario si avvalga per la notificazione di sistemi telematici, la sottoscrizione è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema informatizzato del nominativo dell’ufficiale giudiziario stesso. Presenta contemporaneamente l’avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto ai sensi dell’articolo 2 con l’aggiunta del numero del registro cronologico. Per le notificazioni di atti in materia civile e amministrativa effettuate prima dell’iscrizione a ruolo della causa, o del deposito del ricorso, l’avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante o il suo procuratore quando sia stato già nominato. Per le notificazioni in materia penale e per quelle in materia civile e amministrativa effettuate in corso di procedimento, sull’avviso di ricevimento e sul piego devono essere indicati come mittenti, con indicazione dei relativi indirizzi, ivi compreso l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il mittente sia obbligato per legge a dotarsene, la parte istante o il suo procuratore o l’ufficio giudiziario, a seconda di chi abbia fatto richiesta della notificazione all’ufficiale giudiziario. In ogni caso il mittente che non sia gravato dall’obbligo di cui al periodo precedente può sempre indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai fini della trasmissione della copia dell’avviso di ricevimento ai sensi dell’articolo 6. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull’originale del provvedimento dell’avvenuta notificazione di un atto di impugnazione o di opposizione, la ricevuta di ritorno deve indicare come mittente l’ufficiale giudiziario tenuto a dare avviso dell’impugnazione o dell’opposizione. È facoltà dell’operatore postale richiedere una nuova compilazione dell’avviso o il riconfezionamento del piego che risultino effettuati in modo non conforme alla modulistica di cui all’articolo 2. Nel caso in cui il mittente non provveda, l’operatore può rifiutare l’esecuzione del servizio. L’ufficiale giudiziario corrisponde le tasse postali dovute, compresa quella per l’avviso di ricevimento e della raccomandazione di essa, al punto di accettazione dell’operatore postale. |
Articolo 4
L’avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte e munito del bollo dell’ufficio postale recante la data dello stesso giorno di consegna, è spedito in raccomandazione all’indirizzo già predisposto dall’ufficiale giudiziario. I termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si computano dalla data di consegna del piego risultante dall’avviso di ricevimento e se la data non risulti, ovvero |
Articolo 4
L’avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte e munito del bollo dell’ufficio postale recante la data dello stesso giorno di consegna, è spedito in raccomandazione all’indirizzo già predisposto dall’ufficiale |
Articolo 6
Lo smarrimento dell’avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità. |
Articolo 6
Lo smarrimento dell’avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità, ma l’operatore postale incaricato è tenuto a rilasciare, senza spese, un duplicato o altro documento comprovante il recapito del piego in formato cartaceo e a farlo avere al mittente. Quando il mittente ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, l’operatore forma una copia per immagine su supporto analogico dell’avviso di ricevimento secondo le modalità prescritte dall’articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e provvede, entro tre giorni dalla consegna del piego al destinatario, a trasmettere con modalità telematiche la copia dell’avviso al mittente. In alternativa, l’operatore postale genera |
Articolo 7
L’agente postale consegna il piego nelle mani proprie del estinatario, anche se dichiarato fallito. |
Articolo 7
1. L’operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito. |
Articolo 8
Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l’avviso di ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l’agente postale ne fa menzione sull’avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma senza che il destinatario Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull’avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione dell’avviso stesso. |
Articolo 8
1. Se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l’operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso |
Articolo 9
Salvo quanto disposto dall’articolo 171 del codice di procedura penale, nel caso di cambiamento di residenza o di dimora o di |
Articolo 9
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 201, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono restituiti al |
Articolo 11
Per la notificazione di atti giudiziari a mezzo della posta nei procedimenti davanti ai giudici conciliatori, le norme degli articoli precedenti si estendono al messo di conciliazione, in quanto applicabili. |
Articolo 11
abrogato
Per la notificazione di atti giudiziari a mezzo della posta nei procedimenti davanti ai giudici conciliatori, le norme degli articoli precedenti si estendono al messo di conciliazione, in quanto applicabili. |
Articolo 12
Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da parte dell’ufficio che adotta l’atto stesso. |
Articolo 12
Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011 n. 165, e successive modificazioni, da parte dell’ufficio che adotta l’atto stesso. |
Art. 16-bis.
1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni internazionali vigenti tra gli Stati. |
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