Competenza Penale del Giudice di Pace

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di Giuseppe Toscano

La nuova normativa si applica ai reati commessi dopo il 2.1.2002, ma anche a quelli commessi dopo la pubblicazione sulla G.U. (6.10.2000) del Dlgvo 274/2000, ma iscritti dopo il 2.1.2002.

Par.1 -PRINCIPI GENERALI

Sono due i procedimenti previsti, il PROCEDIMENTO ORDINARIO ed il PROCEDIMENTO PER RICORSO.

I – Il PROCEDIMENTO ORDINARIO può riguardare sia i reati procedibili d’ufficio, che quelli procedibili a querela. Si diventa imputati con l’atto di citazione disposto dalla Polizia Giudiziaria.

Vanno distinti i casi in cui la notizia di reato viene acquisita dalla P.G. e i casi in cui la notizia di reato viene acquisita dal P.M.

Se la NOTIZIA DI REATO viene ACQUISITA DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA (art. 11 Dlgvo 274/2000), vediamo quali sono i compiti della P.G..

Compiti della P.G.

La P.G. compie di propria iniziativa tutte le indagini (attività di indagine completa);

La P.G. deve, però, richiedere l’autorizzazione al P.M. per singoli atti da compiere nel corso delle indagini (art.13), segnatamente, per accertamenti irripetibili, interrogatori e confronti con l’indagato, perquisizioni e sequestri al di fuori dei casi di cui agli artt. 352 e 354 C.P.P. (il P.M. può decidere, in tali casi, di svolgerli personalmente);

La P.G. deve riferire al P.M. con relazione scritta entro quattro mesi (richiederà anche l’autorizzazione a disporre la comparizione dell’indagato -citazione- davanti al giudice di pace, se ritiene fondata la N.R., formulando, in tal caso, l’imputazione).

Compiti del P.M., dopo aver ricevuto la relazione di cui sopra.

Il P.M. provvede alla iscrizione della notizia di reato (N.R.) nel registro delle attività del P.M. (di cui all’art. 3, 2°co.,D.M.204/2001); ma lo deve fare prima, ogniqualvolta, nel corso delle indagini, la P.G.richieda al P.M.l’autorizzazione a compiere gli atti di cui all’art. 13, ed il P.M. preferisca svolgerli personalmente;

Dopo l’iscrizione (art.15), il P.M. può svolgere le seguenti attività (delegabili al V.Proc. onorario: art.50):

richiedere l’archiviazione al Giudice di pace del capoluogo del circondario(1);

(oppure)

disporre ulteriori indagini, personalmente o con delega alla P.G.(ex art.8, 2° co., D.M.204/2001) e le indagini, a pena di inutilizzabilità, debbono chiudersi entro mesi quattro (in caso di delega alla P.G., va eseguita l’annotazione nel registro della attività del P.M., di cui sall’art.3, 2° co., D.M. 204/2001, e la P.G. deve sempre chiedere al P.M. l’autorizzazione per gli atti di cui all’art.13). Nei casi di particolare complessità, il P.M. dispone la prosecuzione delle indagini per non più di due mesi, con provvedimento da comunicare al giudice di pace circondariale ,che può, se non ritiene sussistenti le ragioni adottate (art.16), dichiarare chiuse le indagini preliminari o ridurre il termine di prosecuzione delle indagini;

(oppure)

esercitare l’azione penale, formulando il capo di imputazione ed autorizzando la P.G. a disporre la comparizione (citazione) a giudizio, ai sensi dell’art.20, per il giorno di udienza già richiesto dal P.M. al giudice di pace ai sensi dell’art.49 (UDIENZA DI COMPARIZIONE).

Se la NOTIZIA di REATO viene ACQUISITA DAL PUBBLICO MINISTERO (direttamente o da privati o da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio),

Il P.M.:

Se ritiene necessarie ulteriori indagini, trasmette gli atti alla P.G. perché proceda ai sensi dell’art. 11 ( si attiva, così, il procedimento previsto ove la N.R. venga acquisita dalla P.G. e a quel procedimento va fatto integrale rinvio), impartendo direttive, se necessario ( in tali casi, il P.M. annota nel registro delle attività del P.M., di cui all’art. 3, 2° co., D.M. 204/2001, solo la trasmissione alla P.G.: v. art.7, 1° co., D.M.204/2001);

Se, invece, non ritiene necessarie ulteriori indagini, previa iscrizione della N.R. nel registro delle attività del P.M., di cui all’art.3, 2° co., D.M. 204/2001 (v.art.7, 2° co., D.M, 204/2001), può:

richiedere l’archiviazione al giudice di pace del capoluogo del circondario (1);

(oppure)

esercitare l’azione penale, formulando, in tal caso, il capo di imputazione ed autorizzando la P.G. a disporre direttamente la comparizione (citazione) dell’imputato avanti al giudice di pace (per l’udienza già richiesta allo stesso g. di p. territorialmente competente).

Nota (1): Il P.M., a conclusione delle indagini preliminari (sia a seguito di notizia di reato acquisita originariamente dalla P.G., che a seguito di N.R.acquisita dal P.M.), può richiedere l’ARCHIVIAZIONE AL GIUDICE DI PACE CIRCONDARIALE:

-nei casi di notizia di reato non fondata(art.12),

-negli altri casi di cui all’art.411 C.P.P.,

-nei casi di insostenibilità dell’accusa (art.125 Disp.Att. C.P.P.),

-nei casi di particolare tenuità del fatto (art.34), ma solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento,

-nei casi in cui siano rimasti IGNOTI (art.415 C.P.P.) gli autori del reato.

Il giudice di pace circondariale, a sua volta, può:

disporre con decreto l’archiviazione, se accoglie la richiesta,

(oppure)

restituire gli atti al P.M., indicando le ulteriori indagini e fissando il tempo per il loro compimento

(oppure)

disporre che il P.M., entro dieci giorni, formuli l’imputazione.

II – IL PROCEDIMENTO PER RICORSO (artt.21 e segg.)

Riguarda solo i reati procedibili a querela (ed il ricorso equivale a querela);

Si instaura con ricorso entro tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato;

Il ricorso si propone da parte della p.o. davanti al giudice di pace;

Con il ricorso deve avvenire, a pena di decadenza, la costituzione di p.c.;

Il ricorso va previamente comunicato al P.M. con deposito nella sua segreteria;

Il P.M., a seguito della comunicazione di cui sopra, entro dieci giorni

o esprime parere contrario alla citazione e ciò:

se ritiene il ricorso inammissibile,

o se lo ritiene manifestamente infondato,

o se lo ritiene presentato a giudice di pace territorialmente incompetente

(oppure)

formula l’imputazione, confermando o modificando l’addebito contenuto nel ricorso.

Il giudice di pace, a sua volta

trasmette gli atti al P.M.:

se riconosce il ricorso inammissibile,

o se lo riconosce infondato,

o se riconosce la competenza di altro giudice,

(oppure)

b) restituisce gli atti al ricorrente con ordinanza, se riconosce la propria incompetenza per territorio,

(oppure)

c) entro 20 giorni, emette decreto di convocazione delle parti per l’udienza di comparzione entro gg. 90 (il decreto è notificato a cura del ricorrente a P.M., imputato, difensore, persone offese: art.27).

Par.2 – L’UDIENZA DI COMPARIZIONE

Richiamiamo i principi fondamentali che riguardano l’UDIENZA DI COMPARIZIONE (artt. 29-33), sia a seguito di PROCEDIMENTO ORDINARIO, che di PROCEDIMENTO PER RICORSO.

ELEMENTI DIFFERENZIALI FRA PROCEDIMENTO ORDINARIO E PROCEDIMENTO PER RICORSO:

a) Mentre nel caso di procedimento ordinario l’udienza è indicata dal giudice di pace su richiesta del P.M. (art.49), nel procedimento per ricorso l’udienza è indicata dallo stesso giudice con il decreto (art.27) con cui convoca le parti davanti a sé;

b) L’atto di citazione in entrambi i casi va depositato, con le relative notifiche, nella cancelleria del giudice almeno 7 giorni prima dell’udienza, ma tale onere è a carico del P.M.(che può delegare la P.G.) nel procedimento ordinario, mentre è a carico delle parti offese nel procedimento per ricorso.

ELEMENTI PECULIARI del procedimento per ricorso.

Nel caso di mancata comparizione del ricorrente (artt.30-31) va fatta una distinzione:

– se ciò non è dovuto a caso fortuito o a forza maggiore, ne deriva l’improcedibilità del ricorso (salvo che l’imputato o la persona offesa intervenuta e che abbia presentato querela chieda che si proceda al giudizio);

– se, invece, il ricorrente prova che è dovuta a caso fortuito o forza maggiore, ne deriverà la fissazione di una nuova udienza.

REGOLE COMUNI AL PROCEDIMENTO ORDINARIO ED AL PROCEDIMENTO PER RICORSO

Sono quelle che attengono alle previste definizioni alternative dei procedimenti ed al dibattimento, ove allo stesso si pervenga.

EVENTUALI DEFINIZIONI ALTERNATIVE DEL PROCEDIMENTO

Va ricordato che non è previsto (né per il procedimento ordinario, né per quello per ricorso) il ricorso a riti alternativi, come nel procedimento davanti al Tribunale; non sono, quindi, ammessi, né il giudizio abbreviato, né l’applicazione della pena su richiesta delle parti, né il decreto penale di condanna.

Le uniche definizioni alternative previste sono, quindi, le seguenti:

a) La declaratoria di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto ( se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento: art.34, 3° co.);

b) La declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato:

per remissione di querela, a seguito di conciliazione (art.29,4° e 5° co.),

per oblazione, ex artt. 162 e 162 bis C.P. (art.29, 6° co.),

per condotte riparatorie (art.35) ritenute idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

DIBATTIMENTO

Ammissione delle prove

Dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice provvede con ordinanza in merito alle prove (art.29,co 7);

Formazione del fascicolo per il dibattimento-

Il giudice deve, quindi, provvedere, ai sensi dell’art.431 C.P.P., alla formazione del fascicolo per il dibattimento, invitando le parti ad indicare gli atti da inserire; ma le parti possono concordare l’acquisizione di atti contenuti nel fascicolo del P.M., nonché di atti difensivi e, nel caso di procedimento per ricorso, di atti allegati al ricorso (art. 29, co.7);

Svolgimento del processo-

L’esame dei testimoni, periti, consulenti tecnici e parti private, sull’accordo delle parti, può essere condotto dal giudice sulla base delle domande e contestazioni proposte dal P.M. e dai difensori.

Al termine dell’ acquisizione delle prove, il giudice può disporre anche d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova(art.32, co 1 e 2);

SENTENZA.

Esaurita l’attività dibattimentale, il giudice decide dando lettura del dispositivo o anche della motivazione (art.32, co.4).

La sentenza va, comunque, redatta in forma abbreviata e va depositata entro 15 giorni dalle lettura del dispositivo.

Par. 3 – ( Segue) LA SENTENZA

Ciò premesso, le pene che il giudice di pace può applicare con la sentenza di condanna sono le seguenti: pene pecuniarie, pena della permanenza domiciliare e la pena del lavoro di pubblica utilità.

Riportiamo lo schema di “Guida al Diritto”.

Le pene pecuniarie (multa o ammenda) consistono nella

irrogazione di una sanzione pecuniaria, nella misura determinata dal giudice nell’ambito dei limiti edittali previsti dall’art.52, in relazione alle diverse tipologie di reato e alle modifiche apportate al relativo corredo sanzionatorio.

Ai fini del ragguaglio, un giorno di pena detentiva equivale a lire settantacinquemila di pena pecuniaria irrogata in luogo della pena detentiva ex art.52 ( art.58,comma 3).

La pena della permanenza domiciliare (artt.53,33,43 e 44) consiste

nell’obbligo di rimanere presso la propria abitazione o altro luogo di privata dimora o in un luogo di cura nei giorni di sabato e domenica; a richiesta del condannato la pena può essere eseguita continuativamente.

Tale pena può essere accompagnata dal divieto di accedere in specifici luoghi nei giorni in cui il condannato non è obbligato alla permanenza domiciliare.

Ai fini della conversione, un giorno di permanenza domiciliare equivale a lire cinquantamila di pena pecuniaria (art.55, comma 6).

Ai fini del ragguaglio un giorno di pena detentiva equivale a due giorni di permanenza domiciliare (art.58).

La pena del lavoro di pubblica utilità consiste (artt.54,43,44)

nella prestazione di attività non retribuita da svolgere, su richiesta dell’imputato, in favore della collettività presso lo Stato, gli enti territoriali locali o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e volontariato.

Un giorno di lavoro di pubblica utilità corrisponde alla prestazione di due ore di lavoro, anche non continuative; la durata giornaliera della prestazione non può comunque superare le otto ore.

Ai fini della conversione un giorno di lavoro di pubblica utilità equivale a lire venticinquemila di pena pecuniaria (art.55, comma 2).

Ai fini del ragguaglio un giorno di pena detentiva equivale a tre giorni di lavoro di pubblica utilità (art.58,comma 2).

In caso di recidiva reiterata infraquinquennale, salvo che sussistano circostanze attenuanti ritenute prevalenti o equivalenti alla recidiva, si applica necessariamente la pena della permanenza domiciliare o la pena del lavoro sostitutivo.

Vediamo, allora, come si possono concretamente irrogare tali sanzioni rispetto ai singoli reati (artt.52 e segg.) (da “Guida al Diritto”)

In relazione ai reati puniti solo con pena pecuniaria (multa o ammenda) si continuano ad applicare le pene pecuniarie previste.

In relazione ai reati puniti con pena detentiva (reclusione o arresto) fino a sei mesi, alternativa alla pena pecuniaria (multa o ammenda), si applica la sola pena pecuniaria della specie corrispondente (multa o ammenda) da lire 500.000 a lire 5.000.000.

In relazione ai reati puniti con pena detentiva (reclusione o arresto) superiore nel massimo a sei mesi, alternativa alla pena pecuniaria (multa o ammenda) si applicano alternativamente:

la pena pecuniaria della specie corrispondente (multa o ammenda) da lire 500.000 a lire 5.000.000;

la pena della permanenza domiciliare da sei a trenta giorni;

la pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo da 10 giorni a 3 mesi.

(In caso di recidiva reiterata infraquinquennale si applica, però, necessariamente, salvo che sussistano circostanze attenuanti ritenute prevalenti o equivalenti alla recidiva, la pena della permanenza domiciliare o quella del lavoro di pubblica utilità).

In relazione ai reati puniti con la sola pena detentiva (reclusione o arresto) si applicano alternativamente

– la pena pecuniaria della specie corrispondente (multa o ammenda) da uno a cinque milioni;

– la pena della permanenza domiciliare da 15 a 45 giorni;

– la pena del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi.

In relazione ai reati puniti con la pena detentiva (reclusione o arresto) congiunta a quella pecuniaria (multa o ammenda) si applicano alternativamente:

la pena pecuniaria della specie corrispondente (multa o ammenda) da lire 1.500.000 a lire 5 milioni;

la pena della permanenza domiciliare da 20 a 45 giorni;

la pena del lavoro di pubblica utilità da uno a sei mesi.

(In caso di recidiva reiterata infraquinquennale si applica, però, necessariamente, salvo che sussistano circostanze attenuanti ritenute prevalenti o equivalenti alla recidiva, la pena della permanenza domiciliare o quella del lavoro di pubblica utilità).

Par. 4 – LE IMPUGNAZIONI

Sulle impugnazioni della sentenza va distinto l’appello dal ricorso per cassazione.

Per quanto riguarda l’APPELLO,

il pubblico ministero (art.36) può proporlo

contro le sentenze di condanna che applicano una pena diversa da quella pecuniaria,

contro le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa;

l’imputato (art.37) può proporlo

contro le sentenze di condanna che applicano una pena diversa da quella pecuniaria,

contro le sentenze che applicano una pena pecuniaria, se viene impugnato anche il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno;

il ricorrente (art.38) può proporlo

conro le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa.

Competente per il giudizio d’appello è il Tribunale del Circondario in composizione monocratica, che può:

ANNULLARE la sentenza appellata (artt.604 C.P.P. e 39 Dlgvo 274/2000) disponendo la trasmissione al giudice di pace

per i motivi di cui all’art.604 C.P.P.

o quando l’imputato, contumace in primo grado, prova di non essere comparso per caso fortuito o forza maggiore, di non avere avuto conoscenza della citazione non per sua colpa, di non essersi sottratto alla conoscenza degli atti in caso di notifica ex att.159,161, co.4, e 169 C.P.P.;

CONFERMARE la sentenza appellata (art.605 C.P.P.);

RIFORMARE la sentenza appellata (art.605 C.P.P.).

Per quanto riguarda il RICORSO per CASSAZIONE,

il Pubblico Ministero (art.36) può proporlo contro tutte le sentenze,

l’imputato (art.37) può proporlo:

contro le sentenze di condanna che applicano la sola pena pecuniaria

contro le sentenze di proscioglimento

il ricorrente (art.38) può proporlo contro tutte le sentenze di proscioglimento.

 

Tosiani Antonella

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