La legge di bilancio 2018 (l. n. 205/2017), al fine di dare completa attuazione al processo di liberalizzazione di cui all’art. 1, commi 57 e 58, della l. n. 124/2017, e di assicurare, a decorrere dall’anno 2018, l’effettività dei risparmi di spesa da esso derivanti, nonché l’efficiente svolgimento del servizio di notificazioni a mezzo posta, a tutela della funzionalità dell’amministrazione giudiziaria e della finanza pubblica, ha apportato delle modifiche alla l. n. 890/82 che disciplina proprio tale particolare modalità di notificazione.
Tra le varie modifiche, assolutamente degna di nota è l’eliminazione dall’art. 7, del comma 5 (comma aggiunto dall’art. 36, comma c. 2-quater, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, con i termini di decorrenza previsti dal comma c. 2- quinquies del suddetto art. 36, D.L. 248/2007), il quale prevedeva che, nel caso di notifica a persona diversa dal destinatario, l’agente postale gliene desse notizia mediante raccomandata c.d. informativa.
Ciò comporta chiaramente una minore tutela per il contribuente il quale, dal 1° gennaio 2018, potrebbe non venire più a sapere di essere stato raggiunto dalla notifica di un atto.
Al fine di comprendere meglio tale affermazione si rende opportuno delineare in maniera più chiara l’argomento in parola.
La notifica degli atti giudiziari.
La notifica é il procedimento con cui formalmente e legalmente si porta a conoscenza di uno o più destinatari predeterminati l’esistenza di un determinato fatto od atto che lo/i riguarda.
La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è prevista e disciplinata dall’art. 60 del DPR. 600/1973 il quale, a sua volta, richiama gli artt. 137 e ss. del codice di procedura civile.
Secondo quanto previsto dall’art. 137 cpc, le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall’ufficiale giudiziario il quale, di regola, consegna al destinatario “in mani proprie” un esemplare o copia conforme dell’atto da notificare presso la casa di abitazione dello stesso oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale è addetto (art. 138 cpc).
Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale (art. 149 cpc). In tale caso l’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendovi menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento che viene allegato all’originale.
La notifica a mezzo posta
La notificazione a mezzo del servizio postale, prevista dall’articolo 149 c.p.c. si effettua secondo le norme di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 che disciplina questa particolare modalità di notificazione.
Anche nel caso di notifica a mezzo posta, l’agente postale, di regola, consegna il piego raccomandato nelle mani proprie del destinatario il quale sottoscrive sia l’avviso di ricevimento sia il registro di consegna. La notificazione si ha per eseguita alla data della consegna del plico al destinatario (data di sottoscrizione dell’avviso di ricevimento).
Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa, ovvero, al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore ai 14 anni. In mancanza delle persone su indicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile, ovvero, a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.
Quando il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’art. 7, comma 5, della l. n. 890/82, prima delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2018, prevedeva che l’agente postale desse notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata (c.d. raccomandata informativa o Comunicazione di avvenuta notifica C.A.N.14).
Questo il testo: “Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”.
Orbene, tale previsione consentiva al destinatario di sapere che una busta a lui indirizzata è stata consegnata, in sua assenza, ad altra persona.
La legge di bilancio 2018
Con la legge di bilancio del 2018, tale garanzia per il contribuente, possibile destinatario di atti giudiziari, viene meno.
L’art. 1, comma 461, della l. n. 205/2017 ha difatti completamente riscritto il testo dell’art. 7 della l. n. 890/82, eliminando l’ultimo comma.
È chiaro che tale comma viene congedato con molta amarezza, poichè con lo stesso vanno via gran parte delle certezze e delle garanzie legale alla conoscenza “effettiva” dell’atto notificato. Si pensi alla notifica dei tanti avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, magari consegnati nelle mani di persona che si qualifica come addetta alla casa al posto del destinatario assente e che, di tale notifica, non ne menzione all’effettivo destinatario. Orbene, secondo la norma prima della modifica apportata con la legge di Bilancio 2018, il contribuente destinatario dell’atto quanto meno riceveva la raccomandata che lo informava che ad un’altra persona fosse stato consegnato l’atto a lui destinato. Ora, alla luce della normativa così come modificata, il contribuente destinatario di quell’atto, qualora non gli venga consegnato, sarà destinatario direttamente delle azioni esecutive da parte dell’agente della riscossione (salvo la notifica dell’avviso di presa in carico delle somme).
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