La questione non è di poco conto, poiché in caso di danni subiti dal veicolo o dalle persone, è importante avere la certezza che la richiesta di risarcimento potrà essere presentata secondo le norme che regolano la responsabilità civile auto (il danneggiato manderà la sua richiesta al proprio assicuratore o, se non trova applicazione il “risarcimento diretto”, all’assicuratore di RCA del veicolo che ha causato l’incidente).
In sostanza, bisogna interrogarsi circa la possibilità di applicare a detti parcheggi le norme del Codice della Strada.
La Cassazione ha da tempo stabilito che in materia di circolazione stradale, a un’area appartenente a privati è applicabile la disciplina del codice della strada, se l’uso di essa è consentito a tutti; invero, è l’uso pubblico o privato che rende applicabile alle aree la disciplina specifica sulla circolazione stradale (o meno), e non già l’appartenenza delle stesse a enti pubblici o a privati (Cassazione penale, sez. IV, 13 maggio 1988) e che le norme del codice della strada che si applicano sulle strade pubbliche od aperte al pubblico transito, vanno osservate quali norme di comune prudenza, anche sulle strade private in qualsiasi modo soggette al traffico veicolare (Cassazione civile Sez. III, 09.12.1993, n. 12148).
Quindi, pur trattandosi di aree private, i parcheggi di centri commerciali e supermercati sono aperti al pubblico e chiunque vi può accedere nel rispetto degli orari di apertura. Pertanto, chi vi accede deve rispettare le norme previste dalla circolazione dei veicoli su strade e piazze pubbliche, perché tutti si aspettano che tali norme vengano rispettate.
Da quanto sopra, deriva che non vi sono differenze tra l’incidente avvenuto all’interno di un parcheggio del centro commerciale (o del supermercato) e quello avvenuto sulla strada a circolazione “aperta”.
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