Stupefacenti: la diversità delle sostanze trafficate
La sesta sezione penale della Corte di Cassazione si è occupata recentemente di stupefacenti, con la sentenza n. 5517 del 6 febbraio scorso, affrontando un caso in cui il soggetto trafficava sostanze stupefacenti di diverso tipo. La Corte ha affermato che tale diversità non sarebbe di per sé idonea e sufficiente a escludere la lieve entità del fatto. In altre parole, tale diversità non potrebbe di per sé determinare una diversa collocazione del reo nell’ambito del traffico di stupefacenti.
Nel caso in esame, la Corte ha dunque modificato la sentenza del gravame, la quale aveva escluso la lieve entità del fatto sulla base della diversità delle sostanze stupefacenti detenute, nonché in considerazione della loro preparazione in dosi pronte al commercio. Tuttavia, l’esito della decisione era il medesimo di esclusione della lievità del fatto, in ragione del quantitativo di sostanze pronte alla mercificazione.
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La lieve entità del fatto
La lievità del fatto criminoso deve essere valutata in termini sia quantitativi che qualitativi; dalla valutazione deve emergere un’offensività minima della condotta, considerando altresì le modalità con cui la stessa viene realizzata, nonché le circostanze della singola fattispecie. La giurisprudenza è peraltro orientata nel ritenere che la mancanza di anche uno solo degli elementi richiesti dalla legge, comporta l’irrilevanza della verifica della sussistenza degli altri. Inoltre, deve sempre farsi applicazione del principio costituzionale della proporzionalità tra pena e fatto. la Suprema Corte specifica che la riforma legislativa che ha reso il fatto di lieve entità una fattispecie autonoma di reato, e non più una circostanza attenuante, non ha contestualmente determinato la modifica dei presupposti e degli elementi da valutare per determinare la lievità del fatto.
Deve infine considerarsi che in nessun caso operano automatismi; in altre parole, la valutazione anzidetta deve sempre essere compiuta dinanzi al singolo caso di specie, senza che dalla diversità o omogeneità delle sostanze possa farsi discendere, rispettivamente, la gravità o la lievità del fatto.
Per approfondire, leggi Gli stupefacenti nel diritto europeo
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