Può ritenersi nullo o annullabile l’atto di convocazione per l’assemblea dei soci che contenga solo l’indicazione sommaria dell’ordine del giorno?

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La fattispecie

L’attore citava in giudizio la società a responsabilità limitata, di cui lo stesso era socio di maggioranza, al fine di impugnare la delibera con la quale il socio di minoranza e l’amministratore, per effetto del cumulo delle rispettive quote, avevano disposto l’alienazione dell’unico asset della società, un immobile. In particolare, l’attore si doleva del fatto che l’atto di convocazione inviatogli era viziato dall’assenza assoluta di informazione ai sensi dell’art. 2479 ter c.c. tale da rendere nulla la delibera. A dire dell’attore, lo stesso non avrebbe ricevuto sufficienti notizie circa il contenuto dell’ordine del giorno né al momento della convocazione né in corso di assemblea. Dall’altro canto, la società convenuta osservava come il procedimento di convocazione fosse stato regolarmente perfezionato e come ogni genere di spiegazione fosse stata fornita all’attore circa il futuro impiego del denaro derivante dalla vendita dell’immobile.

Il quesito. Il Giudice del Tribunale di Milano, in composizione collegiale, è stato chiamato ad accertare se, in concreto, il socio di maggioranza sia stato correttamente convocato e allo stesso siano state fornite sufficienti informazioni tali da poter compiere una ponderata valutazione di merito circa l’alienazione del cespite della società convenuta.

Argomentazioni e motivazioni

Ai sensi dell’art. 2479 ter c.c. sono impugnabili le decisioni assunte dall’assemblea dei soci di una srl qualora sussista una assoluta assenza di informazioni.

Trattasi di un’ipotesi di nullità testuale che può essere fatta valere da chiunque nel termine di tre anni dalla trascrizione della delibera nel libro dei soci.

Benchè il codice non fornisca una definizione chiarificatrice del concetto, la maggioritaria giurisprudenza ha ormai interpretato come “assoluta assenza di informazioni” la mancanza di qualsiasi indicazione utile affinché il convocato possa partecipare all’assemblea.

Per questo motivo, nel caso concreto, il Giudice ha rilevato che l’avviso inviato all’attore era completo dei presupposti essenziali affinchè il precitato potesse prendere parte all’incontro.

Infatti, nell’atto di convocazione erano stati esplicitati il luogo, la data, l’ora e i punti dell’ordine del giorno riassuntivamente elencati.

Non solo, il Giudice non ha ritenuto di poter accogliere nemmeno la richiesta di declaratoria di annullabilità visto che, nonostante le doglianze dell’attore, la società convenuta dava dimostrazione del fatto che nel corso dell’assemblea l’amministratore forniva, da una parte, i motivi che l’avevano indotto a compiere l’atto gestorio, dall’altra, come avrebbe utilizzato il ricavato della vendita per risanare i debiti societari.

Alla luce di dette motivazioni la domanda attorea veniva rigettata.

 

Sentenza collegata

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Avv. Fornasier Alex

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