La notificazione tramite domicilio digitale
Nel vigente sistema processuale, l’impulso di parte è il principio fondamentale, su cui ruota l’asse delle pretese della parte. In tal modo, queste affinchè vengano rese note al convenuto si rende necessaria l’attività di notifica. Tale modalità si fa mediante consegna d’una copia della citazione sottoscritta[1].
Nell’ordinamento civile, con il D.L.179/2012, per ragioni di speditezza e celerità, si è provveduto a perfezionare il processo civile telematico, anche in ordine a tale attività. La funzione di questa si orienta verso un duplice tentativo:il primo è quello di semplificare la serie procedimentale, con un mezzo di natura telematico; il secondo sta nel rendere l’attuale sistema processuale, sempre più attento, alle nuove tecnologie informatiche. Celerità, semplificazione e progresso tecnologico sono i principi sui quali ruota l’asse della riforma. Questa ha inserito il processo in un percorso di maggior celerità, che dovrebbe condurre l’azione civile verso una maggiore efficienza.
L’articolo[2] 6, introdotto con il D.P.R. 123/2001, in vigore dal 1 luglio 2002, conferisce alle parti, la possibilità di redigere gli atti, in via informatica ed inviarli, purchè muniti di firma digitale. Tale regola, prima non obbligatoria è divenuta tale con l’introduzione della L.114/2014. La citata disposizione normativa richiama, espressamente, le nuove forme di notificazione degli atti. Difatti, l’articolo 16 sexies D.L 179/2012 conferma la necessità dell’iscrizione di un “domicilio digitale”. Questa non è solo una facoltà, attribuita alle parti, ma è un atto obbligatorio onde consentire la piena operatività dei principi di snellezza e celerità, che si possono leggere nelle righe dell’introduzione del processo civile telematico. La norma recita che:”Salvo quanto previsto dall’articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonchè dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.”.Dalla lettura emerge che la stessa ha l’effetto di specificare il ruolo del domicilio digitale, rendendo operante, l’articolo 366 c. p. c il quale recita che :”Il ricorso deve contenere, a pena d inammissibilità:1) l’indicazione delle parti;2) l’indicazione della sentenza o decisione impugnata; 3) l’esposizione sommaria dei fatti della causa; 4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall’articolo 366-bis; 5) l’indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto; 6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda. Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione. Nel caso previsto nell’articolo 360 secondo comma, l’accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso. Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell’articolo 136, secondo e terzo comma”. Il richiamato articolo rappresenta una clausola di salvaguardia, sui requisiti di forma e contenuto dell’atto di impugnazione. Tra questi la norma prescrive, formalmente, l’elezione di domicilio, tramite posta elettronica certificata, proprio per offrire certezza all’azione giuridica. In mancanza di questi, l’atto cosi posti in essere produce la consumazione del potere di impugnare (per gli effetti dell’articolo 387 c.p.c), nel caso in cui il ricorso venga dichiarato tale.
La ratio giuridica della norma, se comparata con quella di cui all’articolo 16 sexies della D.L.179/2012 è quella di conferire stabilità, alla conoscenza del luogo di notificazione dell’atto. Per questo è evidente che l’indirizzo di domicilio digitale è la regola, per la corretta instaurazione dell’azione civile e la norma, di cui all’articolo 366 c. p. c diviene la base su cui si applica l’articolo 16 della L.114/2014.
Il decisum della Suprema Corte di Cassazione
Per quanto premesso, la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n.30139 del 14 maggio 2017 afferma che:”l’articolo 16 sexies D.L. n. 179 del 2012, dalla sua entrata in vigore, nell’ambito della giurisdizione civile (e fatto salvo quanto disposto dall’art. 366 c.p.c., per il giudizio di cassazione), impone alle parti la notificazione dei propri atti presso l’indirizzo PEC risultante dagli elenchi INI PEC di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 6 bis, (codice dell’amministrazione digitale) ovvero presso il ReGIndE, di cui al D.M. n. 44 del 2011, gestito dal Ministero della giustizia, escludendo che tale notificazione possa avvenire presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, salvo nei casi di impossibilità a procedersi a mezzo PEC, per causa da addebitarsi al destinatario della notificazione”. La norma, di cui all’articolo 366 c. p. c non ha perso la sua effettiva vitalità, ma ha trasformato la sua funzione, assicurando la piena realizzazione alle aspettative della parte, nel corso del processo. Per ciò che attiene alla regolarità formale dell’attività di notifica, il Collegio afferma che:…la notificazione dell’appello effettuata direttamente (ed esclusivamente) presso la cancelleria del Giudice di pace è affetta da nullità, ma non già da inesistenza, essendo quest’ultima configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, tra cui, in particolare, i vizi relativi all’individuazione del luogo di esecuzione, nella categoria della nullità(cfr. Cass., S.U., n. 14916/2016 e Cass. n. 21865/2016)”.Pertanto, in difetto di notifica, l’atto cosi posto in essere, risulterà affetto da nullità. In tale ottica, il decisum si dimostra molto interessante in quanto rende, chiara ed operante, la disciplina della attività di notificazione degli atti di parte, in relazione al domicilio digitale, per la corretta instaurazione dell’azione processuale
Le conclusioni
Per quanto esposto, è interessante osservare come l’attività di notificazione è centrale, all’interno del sistema processuale. Questa, con l’introduzione del processo civile telematico, ha visto una sua rapida evoluzione, anche sotto il profilo tecnico. Ciò in quanto, l’azione civile è chiamata ad essere, ai sensi dell’articolo 24 del dettato costituzionale, sempre più attenta alle legittime istanze della parte. In tal modo, il processo civile assume un ruolo cardine, non solo alle legittime affermazioni delle parti, ma soprattutto per l’immanente senso di tutela che questo è tenuto ad assurgere nella compagine sociale.
[1]CARLO LESSONA, Procedura civile, Società Editrice Libraria, Milano, 1906, pg.140.
[2] . ARTICOLO 6 D.P.R n.13/2001 -1. Le comunicazioni con biglietto di cancelleria, nonché la notificazione degli atti, effettuata quest’ultima come documento informatico sottoscritto con firma digitale, possono essere eseguite per via telematica, oltre che attraverso il sistema informatico civile, anche all’indirizzo elettronico dichiarato ai sensi dell’articolo 7. 2. La parte che richiede la notificazione di un atto trasmette per via telematica l’atto medesimo all’ufficiale giudiziario, che procede alla notifica con le medesime modalità. 3. L’ufficiale giudiziario, se non procede alla notificazione per via telematica, trae dall’atto ricevuto come documento informatico la copia su supporto cartaceo, ne attesta la conformità all’originale e provvede a notificare la copia stessa unitamente al duplicato del documento informatico, nei modi di cui agli articoli 138 e seguenti del codice di procedura civile. 4. Eseguita la notificazione, l’ufficiale giudiziario restituisce per via telematica l’atto notificato, munito della relazione della notificazione attestata dalla sua firma digitale.
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