Responsabilità medica: la recente pronuncia delle Sezioni Unite penali
Le Sezioni Unite penali si sono pronunciate ieri (22 febbraio) in materia di responsabilità medica con la sentenza n. 8770, dichiarando inammissibili i motivi di ricorso presentati da un medico chirurgo, il quale non aveva prestato le cure necessarie ad un paziente, pur conoscendone esattamente le gravi condizioni di salute e la gravità dei sintomi che si erano manifestati. Nel caso di specie, il medico veniva condannato sia in primo che in secondo grado per lesioni colpose, in quanto non sarebbe ingiustificatamente intervenuto a tutela del proprio paziente. Inoltre, veniva esclusa l’operatività della causa di esonero da responsabilità, in quanto il sanitario non aveva fatto applicazione delle linee guida e delle best practices valide per il caso concreto.
La questione sottoposta alle Sezioni Unite
La pronuncia in esame è di particolare importanza in quanto i giudici di legittimità chiariscono la portata della causa di non punibilità prevista dall’art. 590 sexies c.p., introdotta dalla Legge n. 24 del 2017. In altre parole, la Suprema Corte è stata chiamata a a chiarire, in tema di responsabilità colposa del medico, qual è l’ambito di applicazione della suddetta norma, vale a dire le ipotesi in cui il sanitario è esente da responsabilità.
La questione è nata proprio con l’introduzione di detta legge, che ha abrogato il precedente quadro normativo, creatosi con il decreto Balduzzi, generando delle divergenze in seno alla giurisprudenza sulla portata della responsabilità colposa del medico che segue le linee guida.
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La disciplina previgente, nell’ottica di contenere la responsabilità del medico, che sembrava esposto in ogni caso ad un addebito, era arrivata a punire il solo errore inescusabile. Ora, il nuovo dato normativo ha condotto le Sezioni Unite ad affermare che il medico risponde, a titolo di colpa, per la morte o le lesioni del paziente quando:
1. l’evento si verifica per colpa, anche lieve, dovuta a negligenza e imprudenza
2. l’evento si verifica per colpa, anche lieve, dovuta a imperizia e il caso non è trattato dalle buone pratiche accreditate
3. se l’evento si verifica per colpa, anche lieve, dovuta a imperizia nella scelta delle linee guida da applicare
4. se l’evento si verifica per colpa grave per imperizia nell’applicazione delle linee guida, considerato il rischio clinico e la particolare difficoltà dell’atto medico.
Per approfondire, leggi anche La giurisprudenza sulla riforma Gelli-Bianco
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