Segnalazione Certificata di Agibilità (c.d. SCA): gli scenari per la P.A.

Redazione 08/07/19
Scarica PDF Stampa
di Paola Minetti

Il legislatore della riforma Madia, con il decreto legislativo 222 del 2016 (Decreto SCIA 2) ha riscritto – tra l’altro – l’articolo 24 del d.P.R. 380/2001, che dispone in merito all’agibilità delle costruzioni ed ha abrogato l’articolo 25 sul procedimento.

La Segnalazione Certificata di Agibilità

La nuova disciplina prevede che sia il privato a segnalare, con una apposita certificazione, l’esistenza della agibilità e l’idoneità dell’immobile alla permanenza di persone per vivere e/o lavorare: stiamo parlando della SCA, ossia della Segnalazione Certificata di Agibilità.

L’ottica è sempre quella della semplificazione delle procedure, che il legislatore ha fortemente voluto, attraverso il progressivo e radicale spostamento della responsabilità di quanto dichiarato e prodotto alle amministrazioni in capo al privato e lasciando alle p.a. il controllo di quanto ricevuto.

Ma se questa progressiva, costante ed inevitabile semplificazione può valere per le attività dei privati, come le imprese, ed è giustificabile, meno lo è per le attività edilizie e ancora meno per la certificazione di agibilità.

La motivazione di questa affermazione trova il suo fondamento nello scopo delle normative e dalla funzione delle stesse.

La tutela sottostante le norme di controllo del territorio è la funzione di pianificazione territoriale, che non sarebbe garantita se non si verificasse la correttezza del costruito (dove e come costruire).

Sul punto:”Occupazione abusiva”

La certificazione di agibilità di un immobile è la salute dei cittadini e la salvaguardia della stessa

Al contrario il bene che si tutela con la certificazione di agibilità di un immobile è la salute dei cittadini e la salvaguardia della stessa, con la verifica della permanenza in ambienti che siano idonei ad ospitare le persone per un lungo periodo di tempo.

Come si vede si tratta della tutela di un bene primario, costituzionalmente garantito (articolo 32) e perseguito attraverso la verifica delle “condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato”.

Allora se la funzione del certificato è quella di garantire la vivibilità degli immobili dove rimangano stabilmente delle persone, la conseguenza della ammissibilità (da parte del legislatore) della occupazione di uno stabile subito dopo la presentazione della segnalazione e prima che si sappia se la stessa sia suscettibile di un positivo controllo, lasciando la tutela del bene primario “salute” alla libera determinazione dei cittadini, non ha l’effetto di una semplificazione, bensì di una traslazione della funzione di controllo in capo ai privati.

Volume consigliato

Continua a leggere

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento