Notifiche: il valore della firma digitale
La Corte di Cassazione torna ad occuparsi di notifiche, con l’ordinanza n. 3805 dello scorso 26 febbraio, con particolare riferimento all’ipotesi in cui il difensore proceda alla notificazione telematica di un atto processuale, omettendo la propria firma digitale in calce alla relata. Anche in questa ipotesi, i giudici di legittimità fanno applicazione del principio di raggiungimento dello scopo, secondo cui occorre verificare se l’atto ha comunque raggiunto il proprio obiettivo, ovvero se sia giunto comunque a conoscenza del destinatario. IL caso di specie riguardava un procedimento tributario, nell’ambito del quale veniva sollevata l’inammissibilità dell’azione, in quanto proposta in totale assenza della sottoscrizione digitale da parte del patrocinatore.
La Corte di Cassazione ha tuttavia respinto tale doglianza, ritenendo che la nullità di un atto non può mai essere pronunciata se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo; ciò varrebbe anche per gli atti di notificazione: nell’ipotesi in cui l’atto giunga a conoscenza del proprio destinatario, ancorché lo stesso non sia stato ritualmente eseguito, non può sollevarsene la nullità.
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La violazione del diritto di difesa
La giurisprudenza si muove sempre nell’ambito del diritto di difesa: qualora tale diritto non sia leso o, comunque, la parte che lamenta l’irritualità della notifica, non dimostri la lesione di tale proprio diritto, non può giungersi alla dichiarazione di invalidità dell’atto di notifica. Nel caso di specie, la parte aveva unicamente lamentato la violazione delle regole procedimentali, senza nemmeno rappresentare il pregiudizio che ne sarebbe derivato al proprio diritto di difendersi in giudizio, non avendo in tal modo a disposizione i tempi e gli strumenti previsti dalla legge. Peraltro, i giudici di legittimità hanno precisato che l’assenza della firma digitale non rende inesistente l’atto, il quale può essere con certezza attribuito al proprio autore attraverso ulteriori elementi, come ad esempio la procura rilasciata in suo favore, in calce all’atto notificato.
Per approfondire, leggi La notifica telematica nel processo civile
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