di Natale Galipò
La sentenza che si annota si inserisce nell’alveo del filone interpretativo che fa discendere, dalla tardiva costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo, la drastica conseguenza della improcedibilità dell’opposizione stessa, intesa (parafrasando ad esempio Cass. civ., 16.11.1971, n.3285 e 15.03.75, n.937) come mancanza delle condizioni necessarie perché la domanda, ritualmente proposta, abbia il suo corso ulteriore[1].
In sostanza, viene applicata una misura sanzionatoria che trova riscontro analogo, all’interno dell’attuale codice di rito, soltanto nella norma dell’art.348 c.p.c. (relativa però al giudizio in grado di appello), in quella degli artt.369 e 371 bis c.p.c. (previsti per il giudizio davanti alla Corte di Cassazione), dell’art.399 c.p.c. (in tema di revocazione) e dell’art.412 bis c.p.c (in materia di processo del lavoro).
Come è dato rilevare dalla lettura della pronuncia, la fattispecie riguarda l’ipotesi di una opposizione a decreto ingiuntivo tempestivamente proposta dagli ingiunti, i quali hanno però provveduto alla iscrizione a ruolo della causa l’undicesimo giorno dalla notificazione dell’opposizione.
Sulla scorta della rilevata tardività della costituzione degli opponenti, il decreto ingiuntivo – su istanza del creditore – è stato dichiarato definitivamente esecutivo con provvedimento del Presidente del Tribunale già prima dell’udienza fissata per la prima comparizione della parti.
Il perno normativo intorno al quale muovere l’analisi è rappresentato dall’art.647 c.p.c., il quale stabilisce che il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo lo dichiara esecutivo: a) se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito; b) oppure l’opponente non si è costituito. L’ultimo comma della citata disposizione prevede poi che se il decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo a norma del comma precedente, l’opposizione non può essere più proposta né proseguita, salva l’ipotesi di opposizione tardiva nella sussistenza delle circostanze e dei requisiti di cui all’art.650 c.p.c.[2] .
Sul punto, l’orientamento giurisprudenziale è assolutamente univoco nell’equiparare la tardiva iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione (vale a dire la tardiva costituzione di parte opponente) alla mancata costituzione in giudizio dell’ingiunto: a conferma, varrà quanto di recente statuito da Cass. civ., 26.01.2000, n.849, secondo cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell’opponente va equiparata alla sua mancata costituzione, con la conseguenza della improseguibilità della opposizione, a nulla rilevando che il creditore opposto si sia poi costituito nel termine assegnatogli e non sia stata ancora dichiarata la esecutorietà del decreto ingiuntivo” [3].
L’equiparazione tra tardiva e mancata opposizione va riguardata come il portato di una scelta normativa precisa, diretta ad un rafforzamento della tutela creditoria giustificato dalla specialità del procedimento di ingiunzione rispetto al giudizio ordinario[4]: in siffatta prospettiva, l’obiettivo è quello di attribuire rilievo soltanto alle opposizioni caratterizzate dall’intento effettivo dell’intimato di giungere al definitivo accertamento (negativo) della pretesa creditoria consacrata nell’ingiunzione.
A tale stregua, viene così sanzionato il mancato rispetto dell’onere, da parte dell’opponente, di provvedere a tutte le formalità finalizzate alla rituale instaurazione del contraddittorio, alla stessa maniera in cui la volontà dell’ingiunto di non opporsi al decreto, presunta dal comportamento inattivo, lascia supporre la volontà del medesimo di abbandonare ogni contestazione sul credito[5].
Dal paradigma interpretativo così delineato discende poi, quale ineludibile conseguenza processuale, che “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la questione dell’inammissibilità od improcedibilità per mancata o tardiva costituzione dell’opponente, ha carattere assolutamente pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione .. e deve essere rilevata d’ufficio dal giudice e quindi anche dalla Corte di Cassazione, che in tal caso provvede a cassare senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione non poteva più essere proseguita”.
La monolitica coesione dell’orientamento giurisprudenziale in subiecta materia vale così a deprivare di fondamento una osservazione che pure è stata posta con riferimento alla questione in esame: e cioè se la costituzione tempestiva del creditore opposto (come avvenuto nell’ipotesi in commento) possa giovare al debitore opponente, operando una “sanatoria” della tardività della sua costituzione in giudizio (facendo così scattare la previsione dell’art.171, 2° comma, c.p.c. e così ritenere tempestiva la costituzione di parte opponente avvenuta comunque entro la prima udienza).
Al riguardo, è dato osservare una certa oscillazione di posizioni all’interno della dottrina: per la soluzione negativa si sono espressi **********, Il procedimento di ingiunzione, cit., pp.173 ss., e POGGESCHI, voce “Ingiunzione (procedimento d’)”, cit., pp.674 ss.; per la tesi positiva, si segnalano REDENTI, Diritto processuale civile, Milano, 1957, III, 28, e *****, voce “Ingiunzione (procedimento di)”, in Enc. Giur. Treccani, ****, 1989, 12 (il quale ritiene peraltro che il creditore opposto sarebbe automaticamente costituito nel giudizio di opposizione in virtù del semplice deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, senza necessità di una specifica ed ulteriore attività).
Nella sostanza, tuttavia, è da ritenere che la inconfutabile assorbenza del rilievo di improcedibilità dell’opposizione tardivamente iscritta non venga minimamente scalfita dalla costituzione in giudizio dell’opposto (come precisato da Cass. n°849/2000, cit.).
Va infatti osservato che un pregnante conforto sistematico alla soluzione testè prospettata proviene dall’art.647 c.p.c., ultimo comma, il quale stabilisce espressamente che quando il decreto ingiuntivo è dichiarato esecutivo per mancata opposizione o poteva essere dichiarato esecutivo, l’opposizione non può essere più proposta né proseguita: la completezza ed autonomia della norma richiamata consente pertanto di ritenere inammissibile la fase rescissoria una volta che si è formato il c.d. giudicato interno che ha sancito la irrevocabilità del decreto ingiuntivo.
In proposito, va ribadito che l’unificazione della ipotesi di mancata opposizione nel termine a quella di mancata costituzione dell’opponente è indice della inequivocabile volontà legislativa di attribuire identità di effetti – ai fini della declaratoria di esecutività dell’ingiunzione – alle due situazioni (cfr., ad es., Cass civ., 30.03.1998, n.3316); la circostanza poi che il legislatore abbia formalmente riferito l’inciso “nel termine stabilito” solo all’ipotesi di mancata opposizione è sintomo evidente dell’obiettivo di distinguere l’opposizione ordinaria da quella tardiva: e come la scadenza del termine per la proposizione dell’opposizione rende questa inammissibile (salvo il caso di cui all’art.650 c.p.c.), così la scadenza di quello per la costituzione dell’opponente vale a determinare l’improcedibilità dell’opposizione stessa, con la conseguente assunzione da parte del decreto ingiuntivo della forza del giudicato.
Ed allora, dato per ius receputm che la tardiva costituzione in giudizio di parte opponente è equiparata a tutti gli effetti alla mancata costituzione, sulla sanzione della improcedibilità non può influire l’avvenuta costituzione in giudizio del creditore opposto, giacché la disposizione dell’art.647 c.p.c. ha natura speciale (così Cass. civ., 27.11.98, n.12044, in parte motiva[6]) e, di conseguenza, derogatrice del meccanismo di rimbalzo del termine di costituzione previsto dal secondo comma dell’art.171 c.p.c. (Cass. civ., n°5860/1986), che consente la costituzione di una parte sino alla prima udienza se l’altra si è costituita entro il termine ad essa assegnato.
Sulla scorta di tale (consolidata) posizione interpretativa è stato pertanto affermato che il contenuto normativo dell’art. 647 c.p.c. è completo ed autonomo (cfr., ex multis, Cass. civ. n°3316/98, cit; Trib. Lecce, 18 giugno 1998, in Giust. civ., 1999, I, 1514) e in quanto tale non coordinabile – sia pur implicitamente – con gli artt.171 e 307 c.p.c., neanche facendo riferimento all’art.645, 2° comma, c.p.c., il quale prevede l’applicazione delle norme del procedimento ordinario se ed in quanto nella sede loro propria non vi siano norme che disciplinino in modo diverso il procedimento speciale (v., in proposito, Cass. civ. n°2412/70; n°238/70, in Mass. Giur. Ital., 1970, 106 e 956; Cass. civ., n°3030/69, ecc.).
Non a caso, infatti, il procedimento monitorio si distingue da quello ordinario per essere un giudizio di cognizione a contraddittorio eventuale e differito (così, ad es., Corte Cost., 19.01.1988, n.37, in Resp. e prev. civ., 1989, 560), in relazione al quale il giudizio di opposizione non assume tanto i caratteri di una impugnazione vera e propria quanto piuttosto di un mezzo di tutela del debitore, finalizzato sia a controllare la legittimità del procedimento sommario e l’ammissibilità del provvedimento monitorio, sia a consentirgli di contestare l’esistenza e la persistenza della pretesa creditoria: in sostanza, rappresentando «un’ulteriore eventuale fase, sulla domanda di ingiunzione, che prosegue secondo le forme contenziose ordinarie (art. 645, comma 2, c.c.), ma senza equipararsi completamente al procedimento ordinario» (Cass. civ., 9 febbraio 1998, n. 1319, in Foro it., 1999, I, 1610; nello stesso senso: Cass. civ., SS.UU., 8.03.1996, n.1835, in Giur. It., 1997, I, 1, 346, secondo cui «non è’ possibile equiparare il processo di opposizione a decreto ingiuntivo al processo ordinario tout court»; Cass. civ., SS.UU., 7.07.1993, n.7448, in Giust. Civ.,1993, I, 2041; Cass. civ., 26.03.1991, n.3258, ecc.).
Dalla rilevata specialità dell’art.647 c.p.c. discende poi che l’opposizione è egualmente improcedibile anche nell’ipotesi in cui nessuna delle due parti si sia costituita nel termine ad essa rispettivamente assegnato, perché è nel momento in cui è decorso il termine utile per la costituzione dell’opponente che si viene a concretizzare la situazione di legittimazione del creditore a richiedere il provvedimento di esecutorietà dell’ingiunzione: situazione che non può certo essere vanificata da una successiva attività processuale come la costituzione tardiva o la riassunzione del processo[7].
La natura e la struttura caratterizzanti il procedimento de quo comportano pertanto la inammissibilità della fase a cognizione piena in ogni caso in cui il decreto ingiuntivo sia divenuto irrevocabile e si sia quindi determinata la formazione del giudicato.
Dalla impostazione prospettata deriva che nessun rilievo ai fini della improcedibilità dell’opposizione può avere il decreto di esecutorietà dell’ingiunzione, pronunciato “su istanza anche verbale del ricorrente”.
Nel sistema delineato dalla legge (e, segnatamente, dai primi due commi dell’art.647 c.p.c.), dalla tardiva-mancata costituzione dell’opponente discende la sanzione in discussione, indipendentemente dalla pronuncia del decreto di esecutorietà[8], tanto che il giudice dell’opposizione – pur nel caso di iscrizione a ruolo tardiva – è tenuto con sentenza a dichiarare l’improcedibilità e contestualmente a conferire esecutorietà all’ingiunzione[9].
Dal complesso delle argomentazioni suestese deriva, pertanto, un’unica e sola conseguenza: che l’opponente costituitosi tardivamente non può evitare la declaratoria di improcedibilità dell’opposizione.
In virtù infatti della norma di sbarramento costituita dall’art.647 c.p.c. (la cui ratio si appalesa nell’esigenza di «assicurare la permanenza e la prevalenza della “verità formale” offerta dall’ingiunzione a tutela dell’interesse del creditore a stroncare con la massima celerità opposizioni dilatorie» – Cass. n°3316/98, cit.) una volta scaduto il termine per la costituzione dell’opponente sull’opposizione si “abbatte” la sanzione dell’improcedibilità, realizzandosi il presupposto perché il creditore ottenga il decreto di esecutorietà, senza che una tale situazione (coperta, ripetesi, dalla efficacia del giudicato) possa essere vanificata o superata da una successiva attività processuale, come ad es. la costituzione tardiva, la rinnovazione dell’atto di opposizione o la riassunzione del processo.
In definitiva, la parte opponente – al fine di far valere le proprie doglianze avverso il provvedimento monitorio- non può prescindere dall’osservanza delle prescrizioni di legge in materia, ivi compresa la tempestività dell’opposizione, alla quale – per come visto – va indiscutibilmente equiparato dalla legge stessa il caso della mancata costituzione (art.647 c.p.c., 1° comma) e, dalla giurisprudenza, l’ipotesi della costituzione fuori termine.
Ed allora, una volta che il decreto ingiuntivo abbia acquistato l’efficacia di accertamento incontrovertibile della pretesa creditoria[10], proprio a causa dell’avvenuta formazione del giudicato interno[11], la conseguenza è una sola: la rilevabilità d’ufficio – e in ogni stato e grado del processo – dei conseguenti effetti preclusivi, dovendosi in ogni momento accertare il regolare svolgimento del processo, ed in particolare se la funzione giurisdizionale si sia in tutto o in parte esaurita (Cass. civ. n°2707/90; Cass. 20.9.1971 n. 2627; 6.2.1971 n.311; 23.10.1968 n. 2426; 10.5.1965 n. 872).
Da ultimo, un cenno su una questione strettamente correlata a quella in esame (e non meno importante, per quanto non oggetto del presente commento): qualora l’opponente a decreto ingiuntivo intenda avvalersi della facoltà di dimidiare il termine minimo di comparizione per il creditore opposto ex art.645, 2° comma, c.p.c., esso avrà l’onere di costituirsi nel termine (egualmente abbreviato) di cinque giorni successivi alla notifica dell’atto di citazione, pena la improcedibilità dell’opposizione e l’improseguibilità della stessa nel merito: cfr., ex plurimis, quanto statuito da Cass. civ., 30.03.98, n.3316, cit., per la quale “nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione alla meta’ dei termini di comparizione, prevista dall’art. 645, comma 2, c.p.c., è rimessa alla facoltà’ dell’opponente. Solo nel caso in cui questi se ne sia effettivamente avvalso, risultano conseguentemente ridotti alla metà anche i termini di costituzione. Ove la costituzione sia tardiva, dovrà ritenersi, ai fini dell’improcedibilità dell’opposizione e della dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo, come non effettuata” [12].
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SENTENZA N.994/2000 TRIBUNALE DI MESSINA, PUBBLICATA IN DATA 8.05.2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina IIª sezione civile in persona del giudice unico dott. **************** ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.1686/98 Reg. Gen. e n.411 bis Reg. Sez. introitata all’udienza del 7.10.1999 e vertente
TRA
1) F.S.
2) F.F.
3) L.M. M.C.
4) C.M.
elettivamente domiciliati in Messina presso lo studio dell’avv. (omissis) che li rappresenta e difende per mandato in atti
OPPONENTI
CONTRO
BANCO DI SICILIA – Agenzia di Taormina – in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Messina, presso lo studio dell’avv. (omissis) che lo rappresenta e difende per mandato in atti
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a D.I. n.245/98
CONCLUSIONI DEL PROCURATORE DELL’OPPONENTE
L’avv. (…) precisa le conclusioni riportandosi a tutte le domande, eccezioni e difese formulate negli atti e verbali di causa.
CONCLUSIONI DEL PROCURATORE DELL’OPPOSTO
L’avv. (…) precisa le conclusioni riportandosi alla comparsa di costituzione e successivi atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 15/10/1998, F.S., F.F., L.M. M.C. e C.M., convenivano in giudizio il Banco di Sicilia s.p.a., quale cessionario delle attività e passività della Sicilcassa s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.245 emesso dal Presidente del Tribunale di Messina in data 11/7/1998 a mezzo del quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di £. 65.000.000, oltre a £. 1.692.600 più IVA e CPA oltre spese del procedimento monitorio.
Deducevano la illegittimità della richiesta formulata dalla banca con riferimento alla posizione dell’obbligato principale, titolare di conto corrente aperto presso la Sicilcassa, agenzia di Taormina, che – nella qualità di imprenditore commerciale – aveva fatto ricorso al prestito bancario onorando puntualmente i propri debiti.
Assumevano gli attori l’erroneità del calcolo degli interessi effettuato dalla banca rispetto alla misura contrattuale e l’inidoneità dell’estratto di saldaconto prodotto ex adverso alla prova del credito azionato.
Infine, eccepivano la nullità delle fideiussioni prestate da F.F., L.M. M.C. e C.M. e contestavano la legittimità della concessione della clausola di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, del quale – conclusivamente – chiedevano la revoca.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata in cancelleria, si costituiva in giudizio il Banco di Sicilia per eccepire la improcedibilità e/o inammissibilità dell’azione proposta per effetto della tardiva iscrizione a ruolo della causa da equipararsi alla mancata iscrizione a ruolo della stessa.
In via subordinata, contrastava nel merito la proposta opposizione.
In esito all’udienza di prima comparizione, la causa veniva rimessa per la precisazione delle conclusioni e posta in decisione all’udienza del 7/10/1999, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La proposta opposizione deve dichiararsi improcedibile per tardiva costituzione della parte opponente.
Costituisce, infatti, principio consolidato quello della perfetta assimilabilità della ritardata costituzione dell’opponente alla sua mancata costituzione, cui consegue che il giudice, anche d’ufficio, debba dichiarare l’improcedibilità della domanda (Cass. Sez. I, 27/11/98 n.12044; Cass. Sez. I, 3/03/1998 n.3316; Cass. Sez. I, 3/04/90 n.2707) senza che possa provvedersi alla disamina, nel merito, del contenuto dell’opposizione.
Né può, in materia, spiegare alcun rilievo la circostanza relativa alla costituzione dell’opposto nel termine a lui assegnato in quanto la disciplina speciale deroga alla norma generale che consente la costituzione sino alla prima udienza nel caso di costituzione tempestiva dell’altra parte.
Essendo stata concessa in corso di causa la clausola di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non mette conto in questa sede provvedervi.
La conferma del decreto ingiuntivo opposto determina la conservazione della sua efficacia anche in relazione alle spese in esso liquidate.
Le spese relative al giudizio di opposizione dovranno gravare sull’opponente nella misura di cui al dispositivo che segue.
p.q.m.
Il Tribunale di Messina, Sez. II civile, in persona del giudice unico, definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n.245/1998, proposta nell’interesse di F.S., F.F., L.M. M.C., C.M., così provvede:
Dichiara improcedibile la proposta opposizione e conferma, per l’effetto, il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna gli opponenti alla rifusione delle spese processuali nei confronti della società opposta, liquidandole in complessive £. 3.200.000, di cui £. 400.000 per esborsi, £. 900.000 per competenze e £. 1.900.000 per onorario, oltre IVA e CPA come per legge.
Messina, 31 gennaio 2000
Il Giudice
(**********************)
Depositata in cancelleria, oggi 8 maggio 2000
Il Funzionario di Cancelleria
(***********************)
[1] In dottrina, cfr. sull’argomento NATOLI, Improponibilità, inammissibilità e improcedibilità della domanda giudiziale, Milano, 1976.
[2] Secondo **********, Il procedimento di ingiunzione, Milano, 1991, p.178, le ipotesi di opposizione tardiva devono considerarsi tassative, e comportano il rimedio della rimessione in termini, come ad es. previsto dagli artt.184 bis e 294 c.p.c.
[3] Nell’ambito della giurisprudenza più recente, si segnalano così Cass. civ., 22.06.1999, n.6304, in Giust. Civ., Mass. 1999, p.1456, App. Roma, 22.03.1999, n.881, in Guida al Diritto, n.26/99, p.115; Cass. civ., 27.11.1998, n.12044, in Giust. Civ., Mass., 1998, p.2472; Cass. civ., 30.03.1998, n.3316, in Giur. It., 1999, p.950, con nota di *********, nonché in Foro it., 1998, I, 2161 (la quale ha dichiarato manifestamente infondata la la q.l.c. dell’art. 647 c.p.c., nella parte in cui prevede l’improcedibilità dell’opposizione e la dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo a seguito della mancata o tardiva costituzione dell’opponente); Tribunale di Roma, 3.10.1996, in Giur. it., I, 2, con nota di RONCO; Tribunale di Genova, 4.01.1996, in Giur. it., 1998, 2087, con nota di *****. A sottolineare la prevalenza dell’indirizzo interpretativo, può osservarsi che in senso conforme si sono espressi – nell’ambito della giurisprudenza meno recente – anche Cass. civ., 3.10.86, n.5860; Cass. civ., 27.02.80, n.1375; Cass. civ., 13.02.78, n.652; Cass. civ., 17.11.71, n.3286; Trib. Roma, 3 ottobre 1996; Trib. Milano, 6 aprile 1987; App. Roma, 17 maggio 1977; Trib. Roma, 10 gennaio 1974; Trib. Roma, 24 ottobre 1969 e 24 novembre 1972 (entrambe inedite, ma censite ai nn.881163 e 881162 dell’archivio Italgiure-Find del CED presso la Corte di Cassazione); App. Milano, 21 ottobre 1952. In seno alla dottrina, cfr. *********, ***** dir. proc. Civ., 1997, III, 211; **********, Il procedimento d’ingiunzione, Milano, 1991, pagg.171 e ss.; BATA’, Opposizione a decreto ingiuntivo: una nuova ipotesi di improcedibilità?, in ****. Giur., 1990, 1023 ss.; REDENTI, Diritto processuale civile, Milano, 1957, pagg. 28 ss.; *****, Commentario al codice di procedura civile, Milano, 1968, IV, 1, 87 e ss.; POGGESCHI, voce «Ingiunzione (procedimento d’)», in Noviss. Dig. It., VIII, Torino, 1962, 674.
[4] L’esigenza del rafforzamento della tutela creditoria ha, per es., condotto ad una estensione dell’ingiunzione come misura provvisoria nel giudizio ordinario, rappresentata dall’introduzione degli artt. 186 bis e ter c.p.c. – sul punto, cfr. *********, Le nuove ordinanze “di pagamento” e “ingiunzionale”, in Riv. dir. proc., 1991, 644 ss.; *****, Per una efficace tutela provvisoria ingiunzionale dei diritti di obbligazione nell’ordinario processo civile, ivi, 1990, 1021 ss. .
[5] Secondo *****, Improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo, diritto alla difesa e inadeguatezza del termine di costituzione del debitore opponente, in Giur. It., 1998, 2087 ss., l’inattività della parte onerata deve essere informata, cosciente e volontaria.
[6] Statuisce la Suprema Corte:“è innegabile infatti, da una parte, che la specialità della disciplina dettata dall’art.647 c.p.c. impedisce l’applicazione dell’ordinaria disciplina del processo di cognizione e, dall’altra, che la costituzione tardiva altro non è che una mancata costituzione nel termine indicato dalla legge”. Nello stesso senso della specialità della norma dell’art.647 c.p.c., cfr. anche Cass. civ. n°3316/98, cit.; Pret. Torino, 22 marzo 1997, in Giur. It., 1998, 271e numerose altre).
[7] Si vedano Cass. 20.08.92, n.9684, in Giust. civ., Mass. 1992, fasc. 8-9; App. Roma, 17.05.1977, in Giur. merito, 1979, 65; Cass. civ., 17.11.1971, n.3286, in Foro it., 1972, I, 633. In dottrina, cfr. **********, Il procedimento, cit.; REDENTI, op. cit., 28 ss.; POGGESCHI, op. cit.; *********-DE STEFANO, Il decreto ingiuntivo e la fase di opposizione, Padova, 1994, 191. Hanno per converso sostenuto la riassumibilità dell’opposizione (previa ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, ove una costituzione – sia pur tardiva – vi sia stata ad opera di una delle parti) Cass. civ., 27.03.64, n.692, in Giust. civ., Mass. 1964; Trib. ******* (ord.), 25.01.1954, in Giur. it., 1955, I, 2, 291, con nota di *******; ********, Commento al codice di procedura civile, Napoli, 1964, IV, 79 ss.; *******, Una antinomia che non c’è (A proposito della costituzione ritardata dell’attore), in Giur. it., 1953, I, 2, 421 ss..
[8] Oltre alla citate Cass. civ., 26.01.2000, n.849 e 3.04.90, n.2707, si vedano anche Trib. Milano, 6.04.87, inedita ma rubricata al n.870606 dell’archivio Italgiure-Find del CED presso la Corte di cassazione; Cass. civ., 27.02.1980, n.1375, in Giust. civ., Mass. 1980).
[9] In dottrina si è peraltro sostenuto (senza che però la posizione abbia incontrato particolare favore in giurisprudenza) che l’improcedibilità potrebbe essere pronunciata – quasi che l’effetto preclusivo dell’opposizione dipendesse dalla dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo – solo se il decreto ex art.647 c.p.c. sia pronunciato prima della costituzione tardiva dell’opponente: profilando così la conseguenza che se quest’ultimo è stato più celere nel costituirsi di quanto non lo sia stato il creditore opposto nel richiedere l’esecutorietà, si dovrebbe quindi pervenire ad una decisione a cognizione piena del giudizio. In merito, cfr. Trib. Vicenza, 7.12.60, in Riv. dir. proc., 1962, 353, con nota di **********; *****, ******** di diritto processuale civile, Torino, 1967, VI, 176; *******, Una antinomia, cit., 421 ss. .
[10] Cass. civ., 3.04.90, n.2707, cit., afferma in parte motiva: “sebbene l’ordinamento non preveda espressamente che il decreto ingiuntivo non opposto – o opposto con un giudizio poi estinto, o dichiarato inammissibile o improcedibile – sia idoneo a fondare un accertamento incontrovertibile e quindi ad acquistare l’efficacia propria del giudicato, tuttavia, è possibile sostenere (..) siffatta equiparazione sulla base di due disposizioni, quali l’art. 650 c.p.c. che, nel disciplinare l’opposizione tardiva, pone alcune limitazioni che non avrebbero senso se il decreto ingiuntivo non tendesse al giudicato, e, soprattutto, l’art. 656 c.p.c., secondo cui il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo a norma dell’art. 647 può impugnarsi con gli stessi strumenti previsti per le sentenze passate in giudicato, e cioè la revocazione straordinaria e l’opposizione di terzo revocatoria”.
[11] Secondo Cass. civ., 26.03.91, n.3258, in Giust. civ., Mass.1991, fasc.3, “configurandosi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come ulteriore sviluppo della fase monitoria, nel corso di esso il giudice può rilevare d’ufficio il giudicato formatosi sul decreto stesso a causa dell’intempestività dell’opposizione, poichè tale formazione si è verificata nell’ambito dell’unico procedimento in corso e riguarda perciò un giudicato c.d. interno”.
[12] In termini, cfr. anche Cass. civ., 12.11.98, n.12044, cit; Pret. Torino, 28.11.1997, in Giur. it., 1999, 952, con nota di *********; Pret. Torino, 22.03.97, in Giur. it., 1998, 271, cit.; Trib. Roma, 3.10.96, cit.; Trib. Genova, 4.01.96, cit; Cass. civ., 28.04.95, n.4719, in Giur. it., 1995, I, 1, 1791 e in Foro it., 1995, I, 2466, con nota di ******; Cass. civ., 3.03.95, n.2460, in Foro it., Rep. 1995, voce Ingiunzione, n.32; Cass. civ., 7.04.1987, n.3355, in Foro it., Rep. 1987, voce cit., n.38. Per la dottrina conforme, vedi POGGESCHI, Ingiunzione (procedimento di), cit.; ********, Commento, cit., 71; *******, In tema di costituzione dell’opponente in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in Giur. it., 1976, I, 2, 922 ss.; *****-********, Manuale del procedimento di ingiunzione, 1987, 126; *********-DE STEFANO, op. cit., 160. Contra, **********, op. cit., 151 ss., secondo cui la riduzione a metà dei termini di comparizione ex art, 645, 2° comma, c.p.c. non è una facoltà dell’opponente ma un obbligo con conseguente automatica riduzione dei termini di costituzione.
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