Soggetti organizzatori dei corsi
Secondo il Decreto, i corsi di formazione possono essere organizzati dai Consigli dell’Ordine, da associazioni forensi ritenute idonee, nonché da altri soggetti, tra cui le scuole di specializzazione per professioni legali. I corsi organizzati da enti e soggetti diversi dagli Ordini forensi, devono essere comunque accreditati presso questi ultimi, sentito il Consiglio nazionale forense. Il Decreto in questione fissa altresì i termini e le procedure per l’accreditamento.
Solitamente i Consigli dell’Ordine provvedono ad impartire corsi di formazione ai praticanti tramite le scuole forensi di cui all’art. 29 comma 1 c) Legge professionale. Qualora, tuttavia, dette scuole non siano state istituite, il Consiglio può provvedere direttamente all’organizzazione dei corsi anche in collaborazione con associazioni e fondazioni forensi, con altri Ordini presso lo stesso distretto di Corte d‘appello o con l’Università, mediante apposite convenzioni.
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Contenuti dei corsi e docenti
I corsi di formazione in questione, constano di un contenuto sia pratico che teorico e sono articolati in modo da sostenere ed integrare la preparazione del tirocinante allo svolgimento dell’attività professionale, nonché all’espletamento delle prove di cui all’esame di stato. Il tutto, senza tralasciare l’insegnamento dei principi di deontologia professionale. Sono contemplati, in particolare, approfondimenti nelle seguenti materie:
- diritto civile, penale ed amministrativo;
- diritto processuale civile, penale e amministrativo, anche con riferimento al processo telematico, alle tecniche d’impugnazione ed alle procedure alternative di risoluzione delle controversie;
- ordinamento e deontologia forense;
- tecniche di redazione degli atti giudiziari e pareri stragiudiziali, conformemente al principio di sinteticità, nelle varie materie di diritto sostanziale e processuale;
- tecniche di ricerca anche telematica di fonti e precedenti giurisprudenziali;
- teoria e pratica del linguaggio giuridico ed argomentazione forense;
- diritto costituzionale, del lavoro, commerciale, dell’Unione europea, internazionale privato, tributario ed ecclesiastico;
- organizzazione ed amministrazione dello studio professionale;
- profili contributivi e tributari della professione di avvocato e previdenza forense;
- elementi di ordinamento giudiziario e penitenziario.
Per garantire l’omogeneità di insegnamento e preparazione su tutto il territorio nazionale, i corsi devono essere strutturati tenendo conto delle Linee guida predisposte dal Consiglio nazionale forense.
I docenti sono scelti tra avvocati, magistrati, professori universitari o esperti in materie giuridiche funzionali alla formazione professionale, tenuto conto, nella loro valutazione, dei curricula, dei titoli, delle pubblicazioni nonché dell’esperienza maturata come formatori nelle materie oggetto di corso. Non possono essere nominati docenti, i soggetti che abbiano ricevuto sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento.
Durata e costo dei corsi
I corsi di formazione devono essere frequentati dal praticante avvocato per non meno di 18 mesi. Essi hanno una durata minima di 160 ore, distribuite in maniera omogenea nell’arco di tutti i 18 mesi, secondo modalità idonee a consentire l’effettivo svolgimento del tirocinio professionale, senza pregiudicare, ossia, l’assistenza alle udienze, la frequenza dello studio professionale, dell’Avvocatura dello Stato o degli uffici giudiziari. Per fare in modo che l’inizio dei corsi sia prossimo all’iscrizione nel registro dei praticanti, sono solitamente organizzati i seguenti due moduli semestrali: novembre – maggio; maggio – ottobre. Le iscrizioni sono consentite almeno ogni 6 mesi.
I soggetti organizzatori dei corsi possono poi prevedere una quota di iscrizione per la copertura delle spese di organizzazione e dei compensi ai docenti. Il tutto, tenendo conto che le Linee guida del Consiglio nazionale forense raccomandano il contenimento dei costi per i suddetti corsi, ferma restando la qualità ed omogeneità dell’offerta formativa. A tal proposito, possono prevedersi borse di studio per i tirocinanti più meritevoli, da attribuire anche sulla base dei requisiti di reddito.
Partecipazione ai corsi e verifiche intermedie/finali
Per garantire a tutti i tirocinanti la possibilità di accedere ai corsi di formazione, i Consigli degli Ordini possono stipulare con le Università appositi accordi o convenzioni, nonché, ove necessario, attivare la modalità telematica di formazione a distanza, che sia comunque certificata dal Consiglio nazionale forense. Le sessioni in modalità telematica non possono tuttavia superare le 50 ore nell’arco dei 18 mesi di formazione. E’ previsto, infine, l’esonero dall’obbligo di frequenza dei corsi, per il praticante che svolga il tirocinio – per un massimo di 6 mesi – in un altro Paese dell’Unione europea.
Sono contemplate, da parte dei soggetti formatori, verifiche sia intermedie (al termine dei primi due mesi) che finali, alla conclusione del corso. Dette verifiche, a cui possono accedere solo coloro che abbiano frequentato l’80% delle lezioni, consistono in test a risposta multipla e si intendono superate in caso di risposta corretta ad almeno due terzi delle domande (che sono complessivamente 30 nelle verifiche intermedie, 40 in quelle finali). Il mancato superamento della verifica finale impedisce il rilascio del certificato di compiuta pratica e comporta la ripetizione dell’ultimo semestre di formazione, con relativa verifica all’appello successivo.
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