Provvedimento di diniego: è necessaria la motivazione

Scarica PDF Stampa
E’ illegittimo il diniego definitivo  privo di una motivazione  adeguata in ordine al mancato accoglimento delle osservazioni formulate dal privato a seguito del preavviso di diniego previsto dall’art.10 bis della L.n.241/90.

Con sentenza  n°441/2018, la Seconda Sezione del T.A.R. Campania-Salerno ha affermato che qualora l’Amministrazione procedente , prima dell’adozione di  un provvedimento negativo in ordine all’istanza di un privato e pur non essendovi eventualmente stricto iure tenuta, ritenga, comunque, d’avviare l’interlocuzione con il privato ai sensi dell’art. 10 bis della  L. n°241/1990 e una volta che, rispondendo all’invito dell’Amministrazione , il privato abbia sfruttato l’opportunità concessagli, formulando osservazioni difensive, tendenti ad orientare  in senso a lui favorevole la determinazione finale della P. A., quest’ultima è tenuta a entrare nel merito dei rilievi formulati dal privato e controdedurre agli stessi.

Il preavviso di diniego

In particolare, precisa la decisione segnalata, l’Amministrazione   non può limitarsi, com’è avvenuto nella fattispecie esaminata dal Giudice amministrativo, ad esternare un atto che non si differenzi, in modo significativo, dall’impianto argomentativo già fatto conoscere con il preavviso di diniego, mostrando,così, di non aver adeguatamente approfondito i profili problematici,  ritenuti sussistenti con l’attivazione del contraddittorio infraprocedimentale previsto dall’art.10 bis della L. n.241/1990.

I motivi ostativi

Precisa ,inoltre, la sentenza che l’assolvimento dell’obbligo, derivante  dall’art. 10-bis della  L. n. 241 del 1990, di esternare, nella motivazione del provvedimento finale, le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni presentate a seguito della comunicazione dei motivi ostativi, anche se non impone l’ analitica confutazione delle argomentazioni formulate dal privato, non può consistere nell’uso di formule di stile che affermino genericamente la loro non accoglibilità, dovendosi dare espressamente conto delle ragioni che hanno portato a disattendere le controdeduzioni formulate.

Volume consigliato

 

La responsabilità amministrativa degli enti

Il modello di organizzazione e gestione (o “modello ex D.Lgs. n. 231/2001”) adottato da persona giuridica, società od associazione privi di personalità giuridica, è volto a prevenire la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.Le imprese, gli enti e tutti i soggetti interessati possono tutelarsi, in via preventiva e strutturata, rispetto a tali responsabilità ed alle conseguenti pesanti sanzioni, non potendo essere ritenuti responsabili qualora, prima della commissione di un reato da parte di un soggetto ad essi funzionalmente collegato, abbiano adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione e gestione idonei ad evitarlo.Questo volume offre, attraverso appositi strumenti operativi, una panoramica completa ed un profilo dettagliato con casi pratici, aggiornato con la più recente giurisprudenza. La necessità di implementare un Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001, per gli effetti positivi che discendono dalla sua concreta adozione, potrebbe trasformarsi in una reale opportunità per costruire un efficace sistema di corporate governance, improntato alla cultura della legalità.Damiano Marinelli, avvocato cassazionista, arbitro e docente universitario. È Presidente dell’Associazione Legali Italiani (www.associazionelegaliitaliani.it) e consigliere nazionale dell’Unione Nazionale Consumatori. Specializzato in diritto civile e commerciale, è autore di numerose pubblicazioni, nonché relatore in convegni e seminari.Piercarlo Felice, laurea in giurisprudenza. Iscritto all’albo degli avvocati, consulente specializzato in Compliance Antiriciclaggio, D.Lgs. n. 231/2001, Trasparenza e Privacy, svolge attività di relatore e docente in convegni, seminari e corsi dedicati ai professionisti ed al sistema bancario, finanziario ed assicurativo, oltre ad aver svolto docenze per la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze (Scuola di Formazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze) sul tema “Antiusura ed Antiriciclaggio”. Presta tutela ed assistenza legale connessa a violazioni della normativa Antiriciclaggio e normativa ex D.Lgs. n. 231/2001. È tra i Fondatori, nonché Consigliere, dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio (AIRA). Collabora con l’Università di Pisa come docente per il master post laurea in “Auditing e Controllo Interno”. Ha ricoperto l’incarico di Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 presso la Banca dei Due Mari di Calabria Credito Cooperativo in A.S.Vincenzo Apa, laureato in economia e commercio e, successivamente, in economia aziendale nel 2012. Commercialista e Revisore Contabile, dal 1998 ha intrapreso il lavoro in banca, occupandosi prevalentemente di finanziamenti speciali alle imprese, di pianificazione e controllo di gestione, di organizzazione e, nel 2014/2015, ha svolto l’incarico di Membro dell’Organismo di Vigilanza 231 presso la BCC dei Due Mari. È attualmente dipendente presso la BCC Mediocrati. Ha svolto diversi incarichi di docenza in corsi di formazione sull’autoimprenditorialità, relatore di seminari e workshop rivolti al mondo delle imprese.Giovanni Caruso, iscritto presso l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Cosenza e nel registro dei tirocinanti dei Revisori Legali dei Conti. Laureato in Scienze dell’Amministrazione, in possesso di un Master in Diritto del Lavoro e Sindacale e diverse attestazioni in ambito Fiscale e Tributario, Privacy e Sicurezza sul Lavoro. Svolge l’attività di consulente aziendale in materia di Organizzazione, Gestione e Controllo, Sicurezza sui luoghi di lavoro, Finanza Aziendale e Privacy. Ha svolto incarichi di relatore in seminari e workshop rivolti a Professionisti ed Imprese.

Damiano Marinelli, Vincenzo Apa, Giovanni Caruso, Piercarlo Felice | 2019 Maggioli Editore

25.00 €  20.00 €

Avv. Iride Pagano

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento