Il principio di diritto è stato riaffermato dalla Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con l’ordinanza del 29 marzo 2018, n. 7883, mediante la quale ha accolto il ricorso e cassato con rinvio quanto già deciso, nel caso de quo, dal Tribunale di Roma quale giudice d’appello.
La vicenda
La pronuncia in esame ha avuto origine dal fatto che il Giudice di pace di Roma, con sentenza del 2012, rigettò la domanda proposta da TIZIO nei confronti di Fantasia Assicurazioni S.p.a. e di Mevia e volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti al proprio motociclo Aprilia, nel 2006, in via Monviso di Utopia nel Lazio, allorché detto motoveicolo era stato urtato dall’auto Ford Fiesta di proprietà e condotta da Mevia ed assicurata dalla predetta società.
L’appello proposto dalla parte soccombente fu rigettato dal Tribunale di Roma, con condanna alle spese dell’appellante, con sentenza pubblicata il 25 marzo 2016.
Ritenne il Tribunale che la dinamica non risultava provata con certezza cosicché poteva ipotizzarsi che i due mezzi al momento dell’impatto si trovassero entrambi al centro della strada e che vi fosse stato un urto tra gli stessi che aveva causato la caduta del centauro sicché, in applicazione del secondo comma dell’art. 2054 cod. civ., andava attribuita pari responsabilità ai soggetti coinvolti nella determinazione del sinistro.
Avverso la sentenza del Tribunale Tizio ha proposto ricorso per cassazione basato su quattro motivi.
I motivi di ricorso
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta «violazione degli art. 116 c.p.c. e 2700 c.c. per aver il Tribunale di Roma violato la fidefacenza degli accertamenti oggettivi effettuati dai verbalizzanti giunti nell’immediatezza dell’evento in difetto di apposita e necessaria querela di falso».
Sostiene Tizio che il Tribunale di Roma, pur avendo ritenuto sussistente la responsabilità dei due conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, ai sensi del secondo comma dell’art. 2054 cod. cív., nel rigettare il gravame e la sottesa domanda risarcitoria, asserendo il mancato raggiungimento della prova dei danni subiti dal motociclo del ricorrente collegabili eziologicamente all’evento, avrebbe violato l’art. 2700 cod. civile, stante la valenza probatoria del rapporto di sinistro stradale nel quale sarebbero indicati i predetti danni.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce «violazione degli artt. 115 e 116 in combinato disposto dell’art. 2700 c.c. per aver il Tribunale di Roma omesso l’esame circa un fatto/documento decisivo per il giudizio».
La decisione
La Corte di cassazione, mediante la menzionata ordinanza n. 7883/2018, ha ritenuto i motivi fondati ed ha accolto il ricorso.
Sui punti controversi, la Suprema Corte ha già affermato il principio di diritto secondo cui “il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell’indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un’attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (Corte di Cassazione, 6/10/2016, n. 20025).
A tali principi non risulta essersi attenuto il Tribunale con la sentenza impugnata e, pertanto, i motivi primo e secondo del ricorso sono accolti per quanto di ragione.
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