Parte civile: l’azione di tutela da parte del PM

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Sussiste la legittimazione del PM ad impugnare una decisione che, per effetto di una erronea applicazione della legge processuale, abbia arrecato un pregiudizio concreto ed attuale ai diritti della parte civile.

(Annullamento, limitatamente alla disposta revoca delle statuizioni civili, con rinvio, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., al giudice competente per valore in grado di appello)

(Normativa di riferimento: C.p.p artt. 568 e 570).

Il fatto

La Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza resa il 24.2.2009 dal Tribunale di Modena – (che aveva assolto l’imputata dal reato a lei contestato al capo d) della rubrica, ritenuta  (…) responsabile dei reati di cui agli artt. 494 e 646 cod. pen. e, riuniti i fatti sotto il vincolo della continuazione, concesse all’imputata le circostanze attenuanti generiche, la aveva condannata alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 400 di multa oltre al pagamento delle spese processuali nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile) –  dichiarava i reati ascritti all’imputata estinti per intervenuta prescrizione e revocava le statuizioni civili disposte con la sentenza di primo grado

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il Procuratore Generale della Corte di Appello di Bologna lamentando, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale richiamando, a tal proposito, il passo della motivazione concernente il contenuto dell’avviso di fissazione dell’udienza e relativo alle conseguenze della mancata “insistenza” della parte civile nella conferma delle statuizioni civili laddove emergeva una causa di estinzione del reato e rilevando al contempo che, nel caso di specie, la Corte di Appello aveva preso atto di come fosse intervenuto il difensore della costituita parte civile e si richiamava il principio di immanenza della parte civile nel processo penale e la impossibilità di ritenere la costituzione revocata “per facta concludentia” nonché, sotto altro profilo, l’esistenza di un proprio interesse ad impugnare per contrastare la adozione di provvedimenti non conformi a legge anche a garanzia della persona offesa.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto alla stregua delle seguenti considerazioni.

Veniva prima di tutto osservato che, come costantemente affermato da questa Corte, la mancata partecipazione al giudizio di appello della parte civile, per il principio dell’immanenza della costituzione, non potesse essere interpretata come revoca tacita o presunta (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 5, 4.6.2013 n. 39.471, De Julis; Cass. Pen., 6, 23.5.2013 n. 25.012, Leonzio; Cass. Pen., 6, 11.12.2008 n. 48.397, Russo; Cass. Pen., 4, 28.5.2008 n. 24.360, Rago; Cass. Pen., 5, 8.2.2006 n. 12.959, P.C. in proc. Lio; Cass. Pen., 6, 6.5.2003 n. 25.723, Manfredi) essendo stato chiarito a questo proposito che la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2, cod. proc. pen. opera solo per il processo di primo grado quando, nel caso di mancata presentazione delle conclusioni, non si determina il petitum sul quale il Giudice possa pronunciarsi, mentre invece, le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del processo in forza di quanto stabilito dall’articolo 76, comma 2, cod. proc. pen. secondo cui la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.

Tal che se ne faceva conseguire come la parte civile, una volta costituita, dovesse  ritenersi presente nel processo anche nel caso di sua mancata comparizione e che dovesse essere citata anche nei successivi gradi di giudizio (anche straordinari, come il giudizio di revisione), ancorché non impugnante, e che non occorresse per ogni grado di giudizio un nuovo atto di costituzione atteso che le ipotesi di revoca implicita, previsti dell’articolo 82, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere estesi al di fuori dei casi ivi espressamente indicati.

A fronte di ciò, gli ermellini evidenziavano, nella decisione in esame, come non potesse escludersi l’interesse del PG ad impugnare la sentenza sotto questo specifico profilo atteso che, per un verso, l’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. stabilisce che, per proporre impugnazione, è necessario avervi interesse e che tale interesse deve essere apprezzabile non soltanto in termini di attualità, ma anche di concretezza, non potendo risolversi nella mera aspirazione alla correzione di un errore di diritto contenuto nella sentenza impugnata (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. SS.UU., 29.5.2008 n. 40.049, Guerra), per altro verso, la concretezza dell’interesse è ravvisabile anche quando il gravame sia volto esclusivamente a lamentare la violazione astratta di una norma formale, purché da essa violazione sia derivato un reale pregiudizio per i diritti dell’imputato, che si intendono tutelare attraverso il raggiungimento di un interesse non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (cfr., così, Cass. SS.UU., 11.5.1993 n. 6.203, Amato) secondo un criterio che è applicabile a tutte le impugnazioni, ivi comprese quelle proposte dal pubblico ministero, che pur persegue un interesse che non può esser assimilato a quello delle altre parti.

Una volta chiarito in cosa consiste l’interesse ad impugnare, con particolar riguardo all’impugnazione proposta dal pubblico ministero, i giudici di Piazza Cavour chiarivano altresì che il ruolo del pubblico ministero nel vigente codice di rito, pur essendo in qualche misura mutato rispetto a quello disegnato dal codice previgente, non fosse snaturato o totalmente trasformato essendo stato invece riaffermato il suo compito di agire esclusivamente nell’intento di garantire l’osservanza della legge come dimostrato, ad esempio, dall’obbligo di svolgere “accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini” (art. 358 cod. proc. pen.) e dalla facoltà di proporre gravame “quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero” (art. 570, comma 1, cod. proc. pen.) e pertanto, per tale ragione, l’autorità requirente agisce tuttora quale organo pubblico nell’esercizio di un potere posto a tutela di interessi collettivi (cfr., sul punto, Corte cost., n. 26 del 6.2.2007).

Proprio tale rilevanza pubblicistica induceva gli ermellini a ritenere legittimata la pubblica accusa a proporre impugnazione – per ottenere l’esatta applicazione della legge – anche se a favore dell’imputato (cfr., in tal senso, ad esempio, Cass. Pen., 3, 13.9.2016 n. 48.581, PG in proc. Piga) nonché ad impugnare una decisione che, per effetto di una erronea applicazione della legge processuale, abbia arrecato un pregiudizio concreto ed attuale ai diritti della parte civile purchè sussista un interesse attuale e concreto ovvero, dalla violazione di una norma di diritto, possa derivare una lesione dei diritti che si intendono tutelare.

Conclusioni

Nella sentenza qui in rassegna, si evidenzia la rilevanza pubblica del ruolo assegnato al pubblico ministero e in particolar modo come organo deputato a garantire l’esatta applicazione della legge latu sensu, ossia non solo di quella di natura incriminatrice, ma anche di tutte quelle regole che possono tutelare i diritti degli altri soggetti di un processo penale quale può essere l’imputato o la parte civile.

E proprio in quest’ottica si colloca la decisione in commento nella parte in cui si legittima il p.m. a proporre impugnazione che, per effetto di una erronea applicazione della legge processuale, abbia arrecato un pregiudizio concreto ed attuale ai diritti della parte civile in quanto in tal guisa il pubblico ministero tutela il rispetto di quelle norme che tutelano questi diritti.

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