Cartella di pagamento: se annullata, le spese sono a carico dell’Agenzia esattrice
La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta in materia di cartella di pagamento, con la sentenza n. 7047 del 21 marzo scorso. Precisamente, il caso riguardava un’ipotesi di annullamento della cartella, venendo così in rilievo la questione della condanna alle spese processuali. In particolare, la fattispecie atteneva ad un’ipotesi di vizio della cartella per illegittimità della notifica del verbale di accertamento, effettuata dall’ente impositore; in questo caso, è stato riconosciuto l’obbligo dell’Agenzia di provvedere alle spese del procedimento.
Sia in primo che in secondo grado, l’Agenzia veniva condannata in solido con il Comune che accertava l’infrazione e non provvedeva alla regolare notifica del verbale di infrazione del codice della strada; conseguentemente, la cartella di pagamento emessa, veniva annullata. La condanna in solido veniva disposta ancorché l’agenzia di riscossione non si fosse occupata direttamente della formazione del titolo, in quanto il giudice del merito riteneva che l’ente impositore potesse instaurare con il privato intimato, una collaborazione volta ad evitare contenziosi. Tuttavia, l’ente impugnava la decisione, sostenendo la falsa ed erronea applicazione degli artt. 91 e 97 c.p.c.: invero, l’agenzia non avrebbe un onere di controllo sulle attività svolte dall’ente impositore.
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La Suprema Corte richiama il principio di causalità
La Corte di Cassazione ritiene che il soggetto tenuto alla riscossione, in caso di annullamento della cartella esattoriale, debba essere condannato alle spese processuali, anche qualora tale annullamento derivi dall’illegittimità della notifica dell’atto di accertamento dell’infrazione e ciò “in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall’esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l’esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell’esito della lite pure con riguardo alle spese processuali”.
Viene dunque attribuita all’agenzia di riscossione una generale legittimazione passiva nelle controversie del tipo di quella in esame, dalla quale discende che tale soggetto deve in ogni caso e sotto ogni aspetto, rispondere delle modalità con cui si conclude il procedimento.
Per approfondire leggi La prescrizione del credito tributario
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