Il nuovo art. 570 bis del c.p.: tutela penale sul pagamento dell’assegno di mantenimento

Il diritto al mantenimento reciproco dei coniugi trova la sua ratio nel c.d. dovere di assistenza morale e materiale, posto a carico di ciascuno degli sposi in virtù dell’articolo 143 del codice civile.

La comunione di intenti e di sostanze, elemento caratteristico del matrimonio, differenzia questo istituto da qualsiasi altro tipo di accordo di natura tipicamente e puramente contrattuale. Attraverso il matrimonio, pertanto, i coniugi si impegnano a supportarsi reciprocamente ed a mantenere vivo il dovere di assistenza materiale anche nelle ipotesi in cui il legame affettivo dovesse venir meno o ne fossero dichiarati cessati gli effetti. Il diritto di ricevere assistenza materiale dal coniuge, dunque, non sorge nel momento in cui dovesse cessare il legame affettivo tra i coniugi, ma in quanto nascente in virtù del matrimonio, permane anche nelle ipotesi di separazione della coppia e, sussistendone i presupposti, quando i coniugi sciolgono il legame precedentemente creato.

L’assegno di mantenimento nella separazione personale

In caso di separazione, consensuale o giudiziale, infatti, proprio perché il matrimonio non può dirsi sciolto o cessati gli effetti civili, sorge, a mente dell’art. 156 c.c., l’obbligo per il coniuge economicamente più forte di provvedere al sostentamento del coniuge non in grado di disporre di mezzi adeguati al proprio sostentamento.

Art. 156 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato”.

Separandosi i coniugi si liberano, dunque, dal dovere di osservanza di alcuni degli obblighi nascenti dal matrimonio, quali la fedeltà e la convivenza, restando vincolati all’obbligo di contribuire materialmente a rendere dignitosa l’esistenza dell’altro coniuge.

Il requisito necessario per l’insorgere dell’obbligo al mantenimento sta, dunque, nella necessità del coniuge economicamente non autosufficiente di ricevere un supporto economico al fine di far fronte alla propria sopravvivenza. A tal proposito, in mancanza di un accordo tra i coniugi, il giudice sarà chiamato a valutare le condizioni reddituali dei coniugi al fine di appurare se entrambi dispongano di “adeguati redditi propri”, ovvero sussista una diseguaglianza economica, tale da indurre alla quantificazione di un assegno che vedrà la sua permanenza fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.

Essendo la necessità di ristabilire l’equilibrio economico della coppia separata una delle finalità principali dell’obbligo al mantenimento, la quantificazione dell’assegno dovrà essere effettuata tenendo conto, non solo della capacità economica del coniuge chiamato a contribuire al mantenimento di quello economicamente più debole, ma anche in base al “tenore di vita” sostenuto in costanza di matrimonio.

Tale parametro, infatti, sebbene per lungo tempo la giurisprudenza di merito si è dibattuta nel ritenere che non fosse equo al fine della determinazione dell’assegno ( ancorchè contrario alla mera funzione assistenziale a cui l’obbligo assolve), risulta essere, tutt’ora, poiché in regime di separazione è ancora sussistente il vincolo matrimoniale tra i coniugi, l’unico elemento idoneo a quantificare equamente l’assegno di mantenimento, evitando che possa verificarsi un disequilibrio; salvo i casi di revisione e adeguamento alle mutabili situazioni patrimoniali dell’obbligato, tra le condizioni economiche della coppia separata.

L’obbligo di assistenza dopo il divorzio

Anche in caso di divorzio, quindi dopo il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio ed elide definitivamente il vincolo tra i coniugi, la legge prevede che possa riconoscersi un assegno di mantenimento o c.d. “divorzile” al mero fino assistenziale nei confronti del coniuge più bisognoso.

Presupposto fondamentale, per il riconoscimento anche dopo lo scioglimento del nucleo familiare di un contributo al mantenimento del coniuge debole, è in tal caso l’oggettiva necessità del supporto economico nonché l’indisponibilità di mezzi economici per provvedere ai propri bisogni primari nonché l’impossibilità di procurarseli autonomamente. A differenza del regime di separazione, quindi, ai fini della concessione di un contributo al mantenimento del coniuge non economicamente autosufficiente, il giudice sarà chiamato alla verifica della effettiva incapacità del coniuge beneficiario (inidoneità al lavoro, impossibilità di reinserirsi nel mondo del lavoro) di potersi procurare i mezzi necessari e sufficienti alla propria sopravvivenza, in assenza del quale il contributo non potrà essere previsto. D’altro canto questo è giustificato dal fatto che la cessazione del legame matrimoniale fa venir meno anche quegli obblighi che sussistevano in capo ai coniugi in regime di separazione e che vedranno la loro tutela solo nel caso in cui si accerti l’impossibilità oggettiva del coniuge più debole a procurarsi da solo i mezzi necessari per sopravvivere.

Si deve osservare, inoltre, che l’elisione del legame matrimoniale influirà anche in una maggior rigidità nella determinazione del valore dell’assegno. Fino a poco tempo fa anche per l’assegno divorzile, la giurisprudenza soleva individuare il parametro di riferimento per la quantificazione dell’assegno, al quale raffrontare l’adeguatezza o meno dei mezzi economici del coniuge richiedente, nel tenore di vita sostenuto in costanza di matrimonio.

Con la sentenza n. 11504/2017, che ben può definirsi rivoluzionaria, la Corte di Cassazione ha abbandonato il parametro del “tenore di vita” nella determinazione del quantum dell’assegno divorzile, sostenendo che il coniuge richiedente il beneficio non possa più essere considerato parte di un rapporto matrimoniale, familiare, ormai estinto per mezzo dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili, ma piuttosto come “persona singola”.

Pertanto, il giudice del divorzio si troverà a dover verificare in primis l’indipendenza o autosufficienza economica dell’ex coniuge che richiede il mantenimento e, quindi, il possesso di redditi, di cespiti patrimoniali, capacità e effettive possibilità di lavoro; ove tali presupposti sussistano, non potrà riconoscersi il godimento di un assegno, a cui farà seguito la valutazione del quantum debeatur da parte dell’obbligato, che dovrà effettuarsi esclusivamente sulla circostanza per cui l’assegno divorzile risponde ad una esigenza di sostentamento indispensabile alla sopravvivenza e non già, o per lo meno non più, a mantenere il tenore di vita, e quindi la disponibilità economica, goduta in costanza di matrimonio.

Va all’uopo ribadito che, l’accantonamento del parametro del tenore di vita riguarda solo l’assegno di divorzio e non anche l’assegno di separazione; questo in considerazione del fatto, come chiarito anche dalla Suprema Corte con la sentenza n. 12196/2017, che la separazione, a differenza del divorzio, presuppone, la “permanenza del vincolo coniugale” ed è, pertanto, impossibile applicare i medesimi principi di quantificazione dell’assegno.

La garanzia dell’obbligazione e l’inadempimento

Essendo quella del versamento del contributo al mantenimento, sia in regime di separazione che dopo lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, una obbligazione, l’ordinamento giuridico pone a disposizione del beneficiario diversi strumenti coercitivi nei confronti del coniuge obbligato che si sottrae agli obblighi fissati a seguito della separazione o del divorzio.

L’inadempimento dell’obbligato può avere rilevanza e in sede civile, per mezzo delle tutele previste dall’art. 156 c.c., e in sede penale in ragione delle conseguenze disciplinate dagli art. 570 e 570 bis del c.p.

La ratio primaria dei rimedi previsti dal legislatore sia in sede civile che penale è quella di garantire ai beneficiari, ex coniuge o figli, la disponibilità tempestiva e periodica delle somme necessarie al loro sostentamento, al fine di evitare che l’inadempimento possa essere fonte di pregiudizio per le esigenze vitali del coniuge e della prole. Questo principio può dirsi rafforzato, tra l’altro, dalla possibilità di richiedere all’obbligato che presti idonea garanzia laddove sussista, già nel momento in cui l’obbligo viene sancito nel titolo (la sentenza che statuisce sulla separazione o sul divorzio), il pericolo che il coniuge debitore si renda nel tempo inadempiente.

Presupposto ai fini dell’esperibilità dei rimedi coercitivi previsti dalla legge è l’inadempimento dell’obbligato. La giurisprudenza prevalente ritiene che l’inadempienza non tempestiva e tardiva o, addirittura, sporadica, nel pagamento della somma dovuta a titolo di mantenimento, è causa sufficiente a ritenere non garantita la funzione cui propende il mantenimento stesso e pertanto ad attribuire facoltà all’avente diritto di adire poter adire il giudice per l’applicazione dei rimedi previsti dall’ordinamento. È altresì ovvio che in relazione all’applicazione dei rimedi civili o penali, il concetto di inadempimento assumerà una rilevanza diversificata, e sarà compito del giudice valutare se il comportamento dell’obbligato sia idoneo o meno ad essere valutato come inadempimento o se, piuttosto, possa addirittura escludere l’applicazione del rimedio coercitivo e portare ad una revisione del diritto ai sensi dell’art. 710 c.c.

I rimedi civili: l’art. 156 c.c.

Sebbene non costituisca sempre un reato, il mancato pagamento del mantenimento rileva quale illecito civile, offrendo al coniuge più debole, o ai figli se maggiorenni e beneficiari dell’assegno, specifiche tutela previste dall’art. 156 c.c.:

In caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto

Ai sensi del comma 6 dell’art. 156, infatti, gli strumenti civili a disposizione del coniuge beneficiario dell’assegno, o dei figli, sono l’ordine di pagamento diretto ed il sequestro.

Con l’ordine di pagamento diretto, in caso di inadempienza all’obbligazione portata dal titolo, il coniuge beneficiario dell’assegno, può chiedere al giudice di ordinare a terzi, tenuti a corrispondere somme di denaro all’obbligato (di solito il datore di lavoro o l’Inps) che una parte di queste venga distratta direttamente, quindi decurtandola delle somme dovute, al coniuge avente diritto.

Per supplire all’inadempienza dell’obbligato, l’ordinamento prevede che il giudice, su istanza del beneficiario, possa ordinare il sequestro dei beni dell’obbligato, al fine di garantire il pagamento dell’assegno. Va osservato che, al fine dell’esperibilità di tale strumento di natura non cautelare, la legge (così anche l’art. 8 della Legge sul Divorzio n. 898/1970), presupponga l’esistenza di un credito, consacrato in un titolo anche in via provvisoria in quanto le condanne al pagamento degli assegni di mantenimento sono caratterizzate dall’immediata esecutorietà, ma non richieda il periculum in mora, e cioè il fondato pericolo che il debitore non ottemperi agli obblighi previsti dal titolo.

È da considerare, altresì, che nei casi in cui venissero utilizzati tali mezzi al fine del recupero delle somme non pagate a titolo di mantenimento, incomberà sul giudice l’onere di verificare sulla base delle prove fornite dall’obbligato, prima ancora dell’inadempimento, l’effettiva possibilità, o l’impossibilità, di far fronte all’obbligo prima sancito nella sentenza di separazione o divorzio. Questo in ragione del fatto che, sebbene il legislatore offra al coniuge beneficiario gli strumenti per tutelare il proprio credito per le ragioni alla cui salvaguardia è mirato lo specifico diritto, in un’ottica di favor debitoris ed in relazione alla mutabile situazione economica dell’obbligato o del beneficiario, che bene potrebbe divenire economicamente indipendente durante il periodo di elargizione dell’assegno, ammette che in tale sede il giudice possa, verificata la sussistenza di “giustificati motivi”, rivedere nell’an e nel quantum l’assegno previsto in favore del coniuge economicamente più debole.

La configurabilità dell’inadempimento come reato: il nuovo art. 570 bis

Art. 570 c.p. “Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro”.

Ai sensi dell’art. 570 c.p., modificato dal d.lgs. n. 154/2013, l’inadempimento all’obbligo di pagamento dell’assegno di mantenimento, in caso separazione o divorzio, può configurare altresì l’estremo di un reato entro i limiti stabiliti dalla medesima disposizione.

Si tratta all’uopo di un reato che si configura, non in presenza di una semplice omissione di pagamento dell’assegno stabilito dal giudice, ma quando l’omissione è intenzionalmente preordinata a privare materialmente il coniuge, o i figli, dei mezzi di sussistenza primaria, creando in tal modo una condizione di disagio in relazione alle basilari esigenze della vita quotidiana.

La violazione degli obblighi di assistenza familiare, ha condotto la giurisprudenza prevalente a ritenere che il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge beneficiario, o dei figli, integri di per sé, quindi in ogni caso, illecito penale, ma che al fine di applicare le conseguenze penali derivanti dall’omissione di pagamento del mezzo di sostentamento, è necessario che il giudice, oltre a verificare la capacità effettiva del coniuge obbligato di dare attuazione concreta all’obbligazione imposta, accerti che l’omissione abbia effettivamente privato i beneficiari dei mezzi di sopravvivenza e che la violazione sia addebitabile all’esclusiva e colposa volontà dell’obbligato e non ad una certa impossibilità di adempiervi.

Da tale impostazione ne discende che, ai fini della inapplicabilità delle sanzioni previste dal reato integrato, l’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità oggettiva di far fronte agli adempimenti sanciti dal provvedimento giudiziale, a seguito di separazione o divorzio, deve configurarsi, dunque, come un’assoluta, persistente, ed incolpevole indisponibilità di introiti economici. Al contrario, laddove si accerti che nel periodo in cui si era verificato l’inadempimento l’obbligato avesse percepito somme, seppur modeste, omettendo comunque di garantire il sostentamento sancito giudizialmente, il giudice deve dare applicazione alle pene previste dalla legge.

L’art. 570 c.p. nel prevedere al secondo comma i casi di omissione per la configurabilità dell’inadempimento come reato (chi malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge; chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa) limitava, si può bene dire, a tali ipotesi l’applicabilità delle sanzioni penali in ipotesi di omissione del pagamento dell’assegno.

Attraverso il d.lgs. n. 21/2018 in vigore dal 06 aprile 2018 l’art. 570 bis c.p., in un’ottica di ampliamento delle tutele e delle condotte integranti gli estremi del reato, rispetto a quelle previste dall’art. 570 limitante la pena al genitore che faceva mancare i mezzi di sussistenza ai propri discendenti in maniera generica e rimettendo poi al giudice la valutazione della gravità dell’inadempimento e l’inflizione della pena, ha sancito l’applicabilità delle sanzioni penali al coniuge che si sottrae, con qualsiasi condotta, all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio.

La legge quindi, nel prevede che “Le pene previste dall’art. 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”, amplia il campo di applicazione della sanzione penale a tutte le situazioni di omissione all’obbligo di versare il contributo al mantenimento, salvo i casi in cui ne sussistano gravi e giustificati motivi tali da escludere la responsabilità dell’obbligato, e garantisce ai beneficiari la possibilità di esperire in tutti i casi di inadempimento i rimedi penali previsti.

Va però osservato che il legislatore, nel dare ampliamento alle condotte che potessero integrare gli estremi del reato derivante dal mancato pagamento dell’assegno, ha omesso di stabilire in maniera puntuale, proprio in ragione della maggiore tutela che la norma vuole prestare ai beneficiari, sia la disciplina riguardante il mancato pagamento delle spese straordinarie e cioè se l’omissione di tali importi integri o meno l’ipotesi di un reato, ovvero sia circoscritto all’importo previsto a titolo di mantenimento sic et simpliciter, sia di stabilire, facendo espresso richiamo al matrimonio, se il reato possa considerarsi integrato anche nel caso di omissione dell’obbligo al mantenimento in ipotesi di coppie di fatto e coppie same sex.

L’auspicio è che il legislatore, proprio in virtù di quell’idea volta all’ampliamento della tutela nei confronti delle parti deboli della “famiglia”, detti una disciplina più completa e che abbia riguardo di tutte le situazioni in cui sia previsto tale obbligo.

Dott. Lorusso Armando

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