Consulenza tecnica d’ufficio: ipotesi di revoca

La Banca, difesa congiuntamente dall’ Avv. GUIDO ROSI BERNARDINI e dal consulente tecnico della Banca, D.ssa Silvana MASCELLARO di SMF&P (STUDIO MASCELLARO-FANELLI & PARTNERS), ha ottenuto un importante riconoscimento per l’intero ceto bancario.

In data 11.9.2017, il Tribunale di Forlì ha emesso l’Or​dinanza con cui ha deciso la revoca della Ctu per la mancata corresponsione dell’acconto disposto in favore del Ctu e per la perdurante inadempienza di tale onere.

​La posizione assunta dal Tribunale romagnolo segna un’indiscutibile  battuta per il popolo dei correntisti.

​Rappresenta, ormai​, una scontata prassi procedurale giudiziale da parte dei correntisti attori od opponenti, produrre atti di citazione e/o atti di opposizione a decreti ingiuntivi  stereotipati, non confortati da perizie di parte (o anch’esse standardizzate)​, nei quali viene richiesta la Ctu, ad adsolvendum onus probandi.

Orbene, tale Ordinanza sostanzialmente precisa che la disposizione della Ctu da parte del Magistrato, non pu​ò e non deve essere intesa come un’evasione dell’onus probandi posto in capo al correntista-attore.

Non si può, dunque, decide il Tribunale di Forlì, chiedere la Ctu, ottenerla e non onorare la corresponsione dell’acconto disposto dal Giudice a favore del Ctu  (nella prassi, di solito i correntisti attendendono l’emissione della sentenza per “compensare” in quella sede il proprio debito nei confronti del Ctu).

Questo verrà sanzionato con la revoca della Ctu e la prosecuzione del giudizio con la fissazione dell’udienza per la precisazioni delle conclusioni.

Elegante e  deontologicamente esemplare l’Ordinanza del Magistrato romagnolo che rimette ordine nella materia dell’ onere probatorio.

In sostanza, tale Ordinanza segna una pietra miliare e fa da spartiacque, in quanto non sarà più possibile per i correntisti chiedere che sia disposta una ctu e pensare di affrontare un giudizio di restituzione degli indebiti bancari e/o di opposizione ad un decreto ingiuntivo, senza sostenere preventivamente il costo del compenso al Ctu e senza rimandare tale assolvimento in sede di pubblicazione della sentenza, compensando il quantum debeatur con il quantum credeatur.

In perfetta coerenza, il Magistrato romagnolo ha revocato la ctu e fissato direttamente l’udienza per la precisazione delle conclusioni. 

 

Silvana Mascellaro

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