Rispetto al ricorso presentato dall’adottato, precedentemente rigettato – prima dal Tribunale di Torino e, successivamente dalla Corte d’Appello di Torino – la Suprema Corte lo ha accolto, statuendo un nuovo principio di diritto: “L’adottato ha il diritto di conoscere le proprie origini accedendo alle informazioni concernenti non solo l’identità dei genitori biologici, ma anche quella delle sorelle e dei fratelli biologici adulti, previo loro interpello mediante procedimento giurisdizionale idoneo ad assicurare la massima riservatezza ed il massimo rispetto della dignità, al fine di acquisirne il consenso all’accesso alle dette informazioni o di constatarne il diniego, da ritenersi impeditivo dell’esercizio del diritto”.
Il caso
Z.P.L. proponeva ricorso contro la sentenza del Tribunale di Torino – che aveva precedentemente rigettato l’istanza di acquisizione delle generalità delle proprie sorelle – riferendo che sia lui che le sue sorelle erano stati adottati da famiglie diverse e di aver rivolto già due istanze analoghe al riguardo, ugualmente rigettate.
Il Procuratore Generale in appello aveva richiesto che si procedesse all’audizione delle sorelle per verificarne il consenso all’accesso ai dati, ed in caso di risposta affermativa, aveva chiesto che il reclamante fosse autorizzato all’accesso.
La Corte d’Appello di Torino, sezione minori e famiglia, confermando quanto deciso dal Tribunale per i minorenni, affermava che i commi 4 e 5 dell’art. 28 della legge n. 184 del 1983 indicano le ipotesi in cui è possibile accedere alle informazioni relative all’identità dei genitori biologici e all’origine dell’adottato, mentre il comma sesto prevede l’ascolto delle persone individuate dal Tribunale. Il diritto ai legami familiari è stato di conseguenza considerato ed apprezzato limitatamente alle origini e all’identità dei genitori biologici.
L’accesso ai dati dei fratelli biologici adottati non è previsto al pari di un’istruttoria preventiva nei loro confronti ed anche l’ascolto, finalizzato a verificare il consenso all’accesso ai dati, sarebbe destinato a ripercuotersi sui delicati equilibri connessi allo stato di soggetto adottato delle sorelle, oltre che sui genitori adottivi delle stesse.
Avverso tale pronuncia Z. P. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi – il primo riguarda la violazione degli artt. 7 e 8 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20.10.1989, laddove si impone il rispetto dei diritti del minore, ivi compresi quelli volti a preservare la sua identità, il suo nome e le sue relazioni familiari. Il secondo motivo riguarda la mancata trattazione camerale della fase istruttoria, in quanto rimessa in pubblica udienza. Dunque viene impugnato l’art. 360 n.5 c.p.c. perché, se la fase istruttoria fosse stata riservata, si sarebbero preservati i diritti delle sorelle – chiedendo, inoltre, se la conoscenza dell’identità dei genitori biologici comprendesse anche la relazione con sorelle o fratelli.
La normativa italiana
In materia di adozione, il profilo riguardante il diritto alla conoscenza della famiglia biologica da parte dell’adottato, veniva, originariamente, disciplinato dalla legge n. 184 del 1983, che offriva una forte tutela nei confronti della famiglia biologica che si fosse avvalsa del diritto alla riservatezza. Infatti, il rispetto del segreto era tangibile già dal testo dell’art.28, della succitata legge, il quale prevedeva, al comma II, che qualunque attestazione dello stato civile riferita all’adottato, dovesse essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l’esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore nonché della sentenza che avesse pronunciato l’adozione. Mentre, il comma III, sempre dell’art.28, vietava all’ufficiale dello stato civile, all’ufficiale d’anagrafe e a qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio, di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali potesse comunque risultare il rapporto di adozione, eccetto taluni casi. Ancora, il comma V, stesso articolo summenzionata, prevedeva che “l’adottato, raggiunta l’età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L’istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza”. Infine, il comma VII, prevedeva che “l’accesso alle informazioni non è consentito se l’adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all’adozione a condizione di rimanere anonimo.”
Tali ristrettezze normative erano insufficienti a garantire il diritto dell’adottato a conoscere le proprie radici. Per questo, a seguito del varco aperto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20/11/1989, il legislatore italiano ha cercato di tutelarne l’interesse, senza dimenticare la relazione conflittuale tra tale diritto e quello dei genitori naturali e adottivi. Così, la legge 28 marzo 2001, n. 149, ha introdotto e regolamentato il diritto dell’adottato ad accedere alle informazioni sulle proprie origini, modificando, in modo significativo, la disciplina della legge del 1983, introducendo con l’art. 24, un nuovo testo dell’ex art. 28. Questo dispone che i genitori adottivi hanno l’obbligo di informare il minore adottato della sua condizione, nei modi e nei termini ritenuti da essi più opportuni. Nei successivi comma V e VI, del medesimo articolo, il legislatore assoggetta l’accesso dell’adottato alle informazioni sulle proprie origini ad una serie di cautele variamente commisurate alla sua età e alle ragioni della sua ricerca. In ogni caso il comma VII vieta comunque l’accesso alle suddette informazioni qualora “l’adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non volere essere nominato, o abbia manifestato il consenso all’adozione a condizione di rimanere anonimo”.
Nonostante la legge n. 149/2001 abbia riformato quella precedente (la legge n. 184/1983) capovolgendo la prospettiva e, dunque, ponendo in primo piano l’interesse del minore abbandonato e il suo diritto ad avere una famiglia, i requisiti minimi per la tutela e la protezione dell’adottato si sono rivelati comunque insufficienti. Infatti, solo a seguito di una pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del settembre 2012 (caso Godelli c. Italia), la Corte Costituzionale ha ribaltato il suo stesso orientamento, dichiarando, così, nella sentenza 278/2013 l’illegittimità dell’art.28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 – come sostituito dall’art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – in riferimento gli articoli 2, 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il Giudice, su richiesta del figlio, possa interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione. In pratica, la Corte Costituzionale ha seguito il monito della Corte di Strasburgo, che aveva condannato lo Stato italiano perché la normativa non era stata ritenuta idonea a “stabilire un equilibrio e una proporzionalità tra gli interessi delle parti in causa”, ovvero tra l’interesse della madre a poter scegliere di partorire nell’anonimato e quello del figlio divenuto adulto a conoscere le proprie origini biologiche.
Con l’introduzione dello strumento di interpello, si è potuto assicurare un bilanciamento tra i diritti in questione: diritto alla riservatezza della famiglia biologica, da una parte, e diritto alla conoscenza delle proprie radici dell’adottato, dall’altra. L’istanza di interpello, volta a verificare il permanere della volontà di anonimato della madre biologica, può essere presentata dal figlio una sola volta all’autorità competente, individuata nel Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del figlio. Il tribunale, con modalità che assicurino la massima riservatezza, e con il vincolo del segreto per quanti prendano parte al procedimento, si accerta della volontà o meno della madre di rimanere anonima. Ove la madre confermi di volere mantenere l’anonimato, il Tribunale per i minorenni autorizza l’accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all’eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili.
Nel caso in esame, l’adottato aveva espresso il desiderio di ricercare le sue sorelle, anch’esse adottate. In particolare, chiedeva se lo strumento utilizzato per la conoscenza dell’identità dei genitori biologici fosse lo stesso anche per la conoscenza con sorelle o fratelli.
La risposta è affermativa. Nonostante l’art. 24 della legge n.149/2001, preveda esclusivamente la possibilità per l’adottato di ricercare informazioni che riguardano l’identità dei soli genitori biologici, attraverso un’interpretazione estensiva dello stesso, è diventata prassi, per alcuni Tribunali per i minorenni, l’ammissione delle richieste volte ad ottenere informazioni sulla situazione di fratelli e sorelle, anch’essi adottati.
Tale riconoscimento, ottenuto con la sentenza n. 6963/2018, prevede una fase istruttoria – connotata dallo strumento dell’interpello – che consente di valutare la disponibilità dei fratelli ad un eventuale contatto, giacché il diritto del ricorrente di conoscere le proprie origini deve essere bilanciato con il pari diritto dei fratelli a mantenere il segreto, se questo fosse il loro desiderio.
La normativa in Europa
In materia di diritto a conoscere la propria famiglia biologica molti stati dell’UE, hanno compiuto una scelta decisamente a favore del diritto di conoscenza dell’adottato, facendo sì che, nel rapporto sul bilanciamento di diritti fondamentali, quali quello alla riservatezza, da una parte, e quello alla conoscenza, dall’altro, fosse quest’ultimo a prevalere. Si tratta di una propensione dovuta anche alle protezioni attuate dalle convenzioni sovranazionali: prima fra tutte la CEDU, che con l’art. 8 – manifesto del diritto alla libertà personale – tutela il rispetto della vita privata e familiare. Lo stesso discorso vale per la Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia del 20.11.1989, meglio nota come Convenzione di New York, la quale prevede, all’art. 7, che il minore ha diritto, nella misura del possibile, a conoscere i propri genitori sin dalla sua nascita.
Anche la Raccomandazione n. 1443/2000 dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha invitato gli Stati ad assicurare il diritto del minore adottato a conoscere le proprie origini al più tardi e a eliminare dalle legislazioni nazionali qualsiasi disposizione contraria.
Inoltre, diverse legislazioni dell’UE annoverano tra i diritti della personalità il diritto a conoscere le proprie origini. In Germania, a seguito delle sentenze 18 gennaio 1988, 31 gennaio 1989 e 26 aprile 1994 del Bundesverfassungsgericht, è considerato diritto fondamentale della personalità, in quanto espressione del diritto generale alla dignità e al libero sviluppo della personalità umana; esso è riconosciuto anche al figlio nato a seguito di procreazione medicalmente assistita, il quale vanta il diritto di conoscere i dati personali del donatore8. In Olanda la Corte Suprema con la sentenza 15 aprile 1994 (Valkenhorst) ha affermato che il diritto a conoscere l’identità dei propri genitori biologici rientra all’interno del generale diritto della personalità del minore. In Svizzera è invece la Costituzione federale del 1992 a riconoscerlo come un diritto della personalità e, in caso di adozione, l’articolo 138 della normativa sullo stato civile consente alla persona interessata di conoscere il contenuto dell’atto di nascita, previa autorizzazione dall’autorità cantonale di sorveglianza. In Spagna il Tribunale costituzionale con la sentenza del 21 settembre 1999 ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 47 della legge sullo stato civile che consentiva di menzionare sui registri dello stato civile la filiazione da madre sconosciuta; i regolamenti emanati in attuazione di questa sentenza prevedono l’inserimento nella dichiarazione di nascita del nome della madre e delle sue impronte digitali.
Conclusioni
Di fronte alle ristrettezze delle leggi italiane – la legge n. 184 del 1983 e legge n. 149 del 2001 – che si sono dimostrate inidonee ed insufficienti a garantire il diritto alla conoscenza dell’adottato e ad un bilanciamento degli interessi tra questo e il diritto alla riservatezza della famiglia biologica, la sentenza n.6963/2018 rappresenta una vera e propria evoluzione. Non solo perché amplia la possibilità di ricerca a tutti i membri della famiglia originaria, quindi sorelle e/o fratelli, contrariamente al testo dell’art. 28, V comma, della legge n.184/1983, ma estende la protezione dell’adottato sulla ricerca delle proprie origini e ne permette la conoscenza, attraverso uno strumento – l’interpello – che assicura la massima riservatezza della famiglia biologica.
Il raggiungimento di tale traguardo è frutto di una lunga elaborazione giurisprudenziale mitigata dalle numerose sentenze della Cedu e dalla famosa sentenza n. 278/2013, attraverso la quale la Corte Costituzionale ha sancito l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 28, comma VII, della legge n. 184/1983, nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare la persona adottata all’accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non volere essere nominata da parte della madre biologica. Questa pronuncia ha influito su tutta la materia riguardante il diritto dell’adottato a conoscere la propria famiglia biologica.
Tant’è che nelle recenti sentenze sul tema, anche la Suprema Corte, con riferimento al diritto di conoscenza del figlio della propria madre biologica e diritto di riservatezza di quest’ultima, è intervenuta in soccorso del diritto spettante all’adottato, mettendo in secondo piano il diritto alla segretezza chiesto dalla madre biologica al momento del parto. In particolare, nella sentenza n.15024 del 21/07/2016, la Corte di Cassazione, a seguito della morte della madre che ha partorito mantenendo segreta la propria identità, ha accolto l’istanza di accesso alle informazioni relative all’identità del genitore biologico, precedentemente rigettata dal giudice del merito, enunciando il seguente principio di diritto: “per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte costituzionale, idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna; fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l’anonimato non sia rimossa in seguito all’interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità”. Tale principio è stato successivamente ribadito nella sentenza n. 22838/2016, con la quale la Corte di Cassazione ha evidenziato che “il diritto dell’adottato – nato da una donna che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata ex art. 30, comma 1 d.p.r. n. 396 del 2000 – ad accedere alle informazioni concernenti la propria origine e l’identità della madre biologica sussiste e può essere concretamente esercitato anche se la stessa sia morta e non sia possibile procedere alla verifica della perdurante attualità della scelta di conservare il segreto, non rilevando nella fattispecie il mancato decorso del termine di cento anni dalla formazione del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 196 del 2003, salvo il trattamento lecito e non lesivo dei diritti di terzi dei dati personali conosciuti”.
I tentativi da parte della Corte di Cassazione di allinearsi alle preponderanti tutele offerte dall’Ue e dalla Cedu, in materia di adozione, si sono rivelate utili, vista l’insufficienza della normativa italiana in materia. Infatti, le recenti pronunce – e la sentenza in esame ne è l’esempio – hanno esteso l’ambito di applicazione del diritto spettante all’adottato, anche nei confronti di fratelli e/o sorelle. La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, statuendo un nuovo principio di diritto: “l‘adottato ha diritto, nei casi di cui all’art. 28,c.5., I. n. 184 del 1983, di conoscere le proprie origini accedendo alle informazioni concernenti, non solo l’identità dei propri genitori biologici, ma anche quella delle sorelle e fratelli biologici adulti, previo interpello di questi ultimi mediante procedimento giurisdizionale idoneo ad assicurare la massima riservatezza ed il massimo rispetto della dignità dei soggetti da interpellare, al fine di acquisirne il consenso all’accesso alle informazioni richieste o di constatarne il diniego, da ritenersi impeditivo dell’esercizio del diritto”.
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