La decisione della Consulta è stata sollecitata dalla Corte di Cassazione, con quattro ordinanze di analogo tenore (poi riunite), ove si censurava la parte della Legge Pinto che per l’appunto condiziona la proponibilità della domanda di equa riparazione alla previa definizione del procedimento.
Corte rimettente: differire il rimedio a fine processo, ne compromette l’effettività
Gli Ermellini si erano già espressi in tal senso (con sentenza n. 30 del 2014), contestando come il differimento dell’esperibilità del rimedio, arrecasse un indubbio pregiudizio alla sua effettività. Sollecitavano pertanto un intervento correttivo da parte del legislatore, onde porre rimedio al vulnus costituzionale. Ma le misure nel frattempo introdotte con la Legge n. 208/2015, art. 1 comma 777, volte a prevenire l’irragionevole durata del processo, non hanno inciso sulla tutela indennitaria; per cui il monito a sua tempo sollevato, è rimasto inascoltato, perdurando – a detta della Suprema Corte – l’illegittimità costituzionale del differimento, aggravata dalla definitiva improponibilità della domanda di equa riparazione prematuramente avanzata.
La Consulta, preso atto delle presenti doglianze, dichiara pertanto incostituzionale la previsione della Legge Pinto per cui la domanda di indennizzo non può essere proposta in pendenza di procedimento. D’altronde, si legge nella sentenza, se la misura de quo presidia l’interesse a veder definite in un tempo ragionevole le istanze di giustizia, rinviare alla conclusione del procedimento presupposto l’attivazione dello strumento volto a rimediare alla violazione, significa inevitabilmente sovvertire la ratio per cui è concepito, connotando di irragionevolezza la relativa disciplina.
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