Indennità di maternità anche al padre libero professionista che adotta un bambino

Redazione 02/05/18
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Deve riconoscersi anche in capo al padre libero professionista – nella specie, avvocato – che abbia adottato un bambino, e non solo al dipendente, il diritto di percepire l’indennità di maternità, ove non richiesta dalla madre lavoratrice.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 10282 del 27 aprile 2018, respingendo il ricorso della Cassa nazionale forense, avverso la pronuncia con cui lo stesso Ente previdenziale era stato condannato a corrispondere ad un avvocato una determinata somma a titolo di indennità di maternità (in sostituzione della madre), a seguito dell’adozione, da parte di quest’ultimo, di un bambino brasiliano.

La domanda dell’avvocato, volta alla corresponsione dell’indennità, era stata accolta nel merito, in forza della sentenza della Consulta n. 385/2005, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del D.Lgs. n. 151/2001, nella parte in cui non prevedevano che al padre (libero professionista) spettasse il diritto a percepire, in alternativa alla madre, l’indennità di maternità in caso di adozione.

Indennità solo al padre dipendente e non al libero professionista: disparità di trattamento

In altri termini, il citato D.Lgs. n. 151/2001 riconosceva il diritto all’indennità genitoriale in alternativa alla madre, solo al padre adottivo o affidatario che fosse lavoratore dipendente, escludendo invece nei confronti del padre che esercitasse la libera professione. Una disparità di trattamento, ha censurato la Consulta, che non appare giustificata dalle differenze esistenti tra le due figure (dipendenti e libero professionisti); differenze che di certo non riguardano il diritto a partecipare, in egual misura tra padre e madre, alla vita familiare. Da qui, la pronuncia di illegittimità costituzionale e la conseguente estensione del congedo, in ossequio al principio di uguaglianza, anche ai liberi professionisti.

Pronuncia di incostituzionalità additiva, con efficacia immediata

La Cassa ricorrente lamentava tuttavia l’erronea qualificazione degli effetti della citata sentenza n. 385/2005, ritenendola priva di immediata efficacia precettiva in quanto additiva di principio. Mentre al contrario, a detta della Corte d’Appello, la stessa sarebbe stata immediatamente efficace senza necessità di un intervento integrativo del legislatore.

La Corte di Cassazione, sul punto, concorda con i giudici di secondo grado e rigetta pertanto il ricorso della Cassa forense. Precisano in proposito gli Ermellini che, fermo l’assunto secondo il quale con le pronunce additive di principio la Consulta non immette direttamente nell’ordinamento una concreta regola positiva (nel rispetto della competenza legislativa del Parlamento), non può essere tuttavia contestata l’affermazione secondo cui il diritto del padre adottivo libero professionista a fruire dell’indennità di maternità, abbia natura imperativa e debba essere applicato con l’efficacia immediata di cui all’art. 136 Cost. (cessazione dell’efficacia della norma incostituzionale, dal  giorno successivo alla pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità in Gazzetta Ufficiale).

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