Le intercettazioni dichiarate inutilizzabili nel giudizio di cognizione seguono la stessa sorte anche nel giudizio inerente la riparazione per ingiusta detenzione

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L’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione.

(Annullamento senza rinvio)

(Orientamento confermato)

(Normativa di riferimento: C.p.p. art. 271)

Il fatto

La Corte di appello di Lecce rigettava l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione sofferta dal 16/4/2007 al 8/4/2007 nell’ambito di procedimento penale per i delitti di associazione per delinquere, ricettazione, truffa e falso, dai quali era assolto con sentenza irrevocabile.

La Corte territoriale riteneva che l’istante avesse dato causa con una condotta gravemente colposa all’applicazione ed al mantenimento nei suoi confronti della misura cautelare e all’uopo rappresentava che, dalle numerose conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate, erano emersi frequenti rapporti con diversi coimputati del medesimo processo, condannati per i delitti di truffa.

Tal che gli intensi rapporti di frequentazione con soggetti coinvolti in attività illecite erano idonee, ad avviso della Corte territoriale, a determinare una condizione ostativa al riconoscimento dell’indennizzo e, pertanto, si perveniva al rigetto della richiesta.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione e dalle altre parti in causa

Proponeva ricorso l’interessato, a mezzo del suo difensore, lamentando violazione di legge e vizi motivazionali.

Si deduceva in particolare come il Tribunale non avesse fatto buon governo delle norme che regolano la materia della riparazione per ingiusta detenzione evidenziando come le intercettazioni, a cui aveva fatto riferimento la Corte territoriale nel provvedimento impugnato, fossero state dichiarate inutilizzabili dalla Corte d’appello di Lecce, nel giudizio che aveva portato all’assoluzione del ricorrente e, poiché il contenuto di tali intercettazioni ambientali e telefoniche era stato dichiarato inutilizzabile, detto contenuto captativo non poteva valere nell’ambito del giudizio di riparazione, secondo un principio consolidato del giudice di legittimità espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. U., n. 1153 del 30/10/2008, Rv. 241667).

La difesa, di conseguenza, riteneva come il provvedimento adottato sarebbe stato pertanto sfornito di adeguata motivazione fermo restando che le ulteriori conversazioni intercettate non colpite dalla sanzione della inutilizzabilità non sarebbero state idonee a supportare il provvedimento di rigetto.

Il Procuratore Generale, dal canto suo, con requisitoria scritta chiedeva il rigetto del ricorso.

Il Ministero dell’Economia e Finanze, per mezzo dell’Avvocatura di Stato, costituita in giudizio, a sua volta depositava memoria in cui chiedeva il rigetto del ricorso.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto in quanto è principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello in base al quale l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione (così: Sez. U, n. 1153 del 30/10/2008, Rv. 241667).

In particolare, rilevava la Corte che, nella motivazione di questo arresto giurisprudenziale, le Sezioni Unite avevano precisato che, «al cospetto di intercettazioni eseguite fuori dei casi previsti dalla legge ovvero in violazione degli artt. 267 e 268 commi 1 e 3 cpp, si versa in ipotesi di chiara “illegalità”, al di là della sanzione che il legislatore denomina inutilizzabilità, donde la condivisibile affermazione che, costituendo la disciplina delle intercettazioni concreta attuazione del precetto costituzionale, in quanto attuativa delle garanzie da esso richieste a presidio della libertà e della segretezza delle comunicazioni, la sua inosservanza deve determinare la totale “espunzione” del materiale processuale delle intercettazioni illegittime, che si concreta nella loro giuridica inutilizzabilità e nella “fisica eliminazione”».

A fronte di ciò, la Corte territoriale non aveva invece offerto congrua e soddisfacente risposta alla problematica sollevata dalla difesa non essendosi confrontata con tali significativi insegnamenti e mancando, per un verso, di distinguere le intercettazioni utilizzabili da quelle inutilizzabili, per altro verso, di indicare quali elementi di convincimento potevano trarsi dalle conversazioni intercettate che non erano state colpite dalla sanzione della inutilizzabilità.

Tal che i giudici di Piazza Cavour ritenevano come l’ordinanza impugnata dovesse essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Lecce la quale a sua volta era tenuta a valutare, seguendo i principi sopra indicati, nell’ambito del giudizio di riparazione, il contenuto delle conversazioni utilizzabili eventualmente individuando in esse eventuali elementi ostativi al riconoscimento dell’indennizzo.

Conclusioni

La sentenza in esame si appalesa sicuramente condivisibile.

Come puntualmente rilevato nella pronuncia in oggetto, le Sezioni Unite hanno affermato espressamente che l’“inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione” e quindi, non essendo stato applicato detto principio di diritto nel caso di specie, è evidente l’errore in punto di diritto in cui è incorso il giudice di merito.

Va da sé che ove dovesse verificarsi una violazione di legge in casi di questo tipo, dovrà essere premura del difensore ricorrere per Cassazione al fine di porre rimedio alla situazione venutasi a verificare per effetto di questa violazione.

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