a zero del saldo iniziale nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo e sull’inesistenza della nullità di causa del mutuo utilizzato per sanare debiti preesistenti.
La Banca, difesa congiuntamente dall’ Avv. Emilio Franzese e dal consulente tecnico della
Banca, D.ssa Silvana Mascellaro di SMF&P (Studio Mascellaro-Fanelli & Partners), ha ottenuto due importanti riconoscimenti per l’intero ceto bancario.
In data 08.05.2018, il Tribunale di Castrovillari ha pubblicato la sentenza n. 404/2018, con cui ha
precisato, tra l’altro, due profili particolarmente interessanti in materia di: a) onere della prova in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e non appostazione a zero del saldo iniziale; b) inesistenza della nullità di causa del mutuo utilizzato per sanare debiti preesistenti.
In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la società correntista, mancando in atti gli estratti
conto relativi ab origine, chiedeva di considerare pari a zero il saldo relativo al primo estratto conto
versato in atti.
Il Tribunale ha negato tale richiesta motivando con chiarezza la posizione assunta, in quanto per la
ricostruzione di un rapporto, non possono ricorrere criteri presuntivi e approssimativi tra cui sia quello fondato sul primo saldo disponibile, sia quello fondato sull’azzeramento di tale primo saldo disponibile, giacché tale determinazione potrebbe essere svantaggiosa tanto per la banca, quanto per la controparte.
Il Magistrato ha rigettato la domanda riconvenzionale spiegata dalla società correntista, che
chiedeva che si procedesse alla determinazione del credito partendo dal saldo zero, criterio che non è stato condiviso, anche perché “l’incompletezza della documentazione si riverberava negativamente anche nei confronti dell’opponente, attore in senso sostanziale con riferimento a tale domanda”.
Altro punto di rilievo della sentenza è la negata nullità per mancanza di causa di un mutuo per
mancata traditio della somma mutuata.
La società mutuataria contestava che, attraverso l’accredito sul conto corrente con saldo negativo, di
fatto non sarebbe mai entrata nella disponibilità del mutuatario, trasformando il rapporto in un contratto di mutuo oneroso consensuale innestato su un contratto di conto corrente, all’uopo eccependo il collegamento negoziale tra il contratto di mutuo ed il contratto di conto corrente.
Il Giudice calabrese ha precisato che l’accreditamento della somma mutuata su conto corrente
intestato al mutuatario non snatura il contratto di mutuo, da ritenersi, comunque, perfezionato.
Già la S.C. si era espressa in merito chiarendo che “la “tradito rei” può essere realizzata attraverso
l’accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il
mutuante crea, con l’uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in
favore del mutuatario” (Cass. n. 2483/2001).
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